Sentenza del 16/09/2021 n. 1100 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha depositato atto d'appello senza indicare il valore della lite e senza versare il contributo unificato dovuto (scaglione 5.000 euro, CU 60 euro). L'Ufficio ha richiesto il pagamento applicando l'art. 13, co. 6, DPR 115/02, che prevede lo scaglione massimo (CU 1.500 euro) in caso di omissione della dichiarazione o del versamento non sanati entro 30 giorni, e successivamente ha irrogato la sanzione doppia ex art. 16 per il contributo non versato. La CTP aveva annullato gli atti sostenendo, tra l'altro, che il valore in appello si determina per derivazione dal primo grado, che l'omissione non era provata perché l'Ufficio non aveva depositato il fascicolo d'appello, e che l'omesso versamento era stato sanato da una marca telematica da 60 euro depositata successivamente.
La decisione
La CTR ha accolto l'appello dell'Ufficio ritenendo che l'art. 13, co. 6, DPR 115/02 impone l'onere esclusivo al ricorrente/appellante di dichiarare il valore e dispone in modo chiaro l'applicazione dello scaglione massimo (CU 1.500 euro) in caso di omissione non sanata entro 30 giorni, senza possibilità interpretativa concessa a circolari. Ha inoltre ritenuto che il pagamento della marca telematica invocato dal contribuente è avvenuto oltre il termine utile per sanare l'omissione e, in ogni caso, il deposito tardivo non dimostrava l'attribuzione al procedimento RGA indicato. In riforma della sentenza di primo grado la CTR ha respinto il ricorso del contribuente e lo ha condannato al pagamento delle spese in favore dell'Ufficio per complessivi euro 1.000,00.
Norme richiamate
DPR 115/2002, art. 13, co. 6
La norma pone l'onere esclusivo sul ricorrente/appellante di dichiarare il valore della lite; in caso di omissione e mancato pagamento entro 30 giorni si applica lo scaglione massimo con CU di 1.500 euro indipendentemente dal valore effettivo della causa.
DPR 115/2002, art. 16
Prevede la sanzione per il mancato versamento del contributo unificato; nel caso concreto è stata irrogata la sanzione in misura doppia del contributo non versato.
Circolare MEF 21.9.2011
La CTR ha ritenuto la circolare indicativa e non interpretativa della norma primaria: può servire come guida per determinare il valore ma non può sostituire l'obbligo di dichiarazione imposto dalla legge né impedire l'applicazione dello scaglione massimo previsto dall'art. 13, co. 6.
Direttiva 2 D.G.T.
Utilizzata dall'Ufficio per applicare il criterio della liquidazione allo scaglione massimo in caso di omissione della dichiarazione/versamento; la CTR ha accettato l'applicazione coerente con l'art. 13, co. 6.
Massime di principio
- L'onere di dichiarare il valore della lite in atto d'appello grava esclusivamente sull'attore/appellante: l'omissione comporta l'applicazione automatica dello scaglione massimo previsto dall'art.13, co.6, DPR 115/02, salvo sanatoria nei termini.
- Il versamento del contributo unificato effettuato oltre i 30 giorni dal deposito dell'atto non ha efficacia sanante rispetto all'applicazione dello scaglione massimo; pertanto pagamenti tardivi devono essere evitati o debitamente motivati e documentati con chiara imputazione al procedimento.
- Le circolari ministeriali e le direttive amministrative forniscono indicazioni operative ma non possono riformare o circoscrivere l'applicazione testuale di una norma primaria chiara e precisa.
- Chi contesta l'omissione dovrebbe provare l'erroneità della posizione dell'Ufficio; tuttavia, la mancata contestazione formale da parte del contribuente può rendere pacifica la circostanza dell'omissione.
- Per evitare rischi, al deposito dell'appello è consigliabile: indicare sempre il valore della lite, versare contestualmente il contributo unificato corretto, conservare e documentare la prova immediata del pagamento e l'imputazione al fascicolo; in caso di incertezza, chiedere prima chiarimenti all'ufficio.
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