Cassazione Civile, Ordinanza n. 14951/2023 del 29/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La società ricorrente aveva gestito, per conto di un ente locale, le pratiche di recupero crediti relative a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada commesse da soggetti stranieri. Nei conti giudiziali relativi agli anni 2010-2013 la Corte dei conti aveva rilevato irregolarità e, all’esito del giudizio di conto, aveva condannato la società al pagamento di una somma in favore del Comune. In appello la condanna era stata ridotta. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto, con due motivi: 1) difetto di giurisdizione della Corte dei conti, sostenendo che le contestazioni riguardavano un preteso inadempimento contrattuale nel reperimento dei dati dei contravventori e non un addebito contabile connesso al maneggio di denaro pubblico; ha inoltre denunciato nullità della sentenza per contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili; 2) difetto di giurisdizione per eccesso di potere giurisdizionale, nullità per motivazione apparente e violazione dell’art. 2909 c.c., assumendo che un precedente giudicato della Corte dei conti relativo al conto dell’anno 2009 precludesse la nuova decisione sul medesimo rapporto.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo e inammissibile il secondo. Ha affermato che la società, incaricata della riscossione spontanea delle sanzioni e del successivo riversamento, aveva comunque il maneggio di denaro pubblico nel periodo tra incasso e versamento, con conseguente qualifica di agente contabile e assoggettamento al giudizio di conto; la mancanza di poteri di riscossione coattiva non escludeva tale qualificazione. Ha inoltre precisato che le censure relative a irregolarità contabili e alla motivazione della sentenza non eccedevano i limiti esterni della giurisdizione contabile e quindi non erano scrutinabili in questa sede. Quanto al preteso giudicato derivante da una precedente decisione su un conto di annualità diversa, la Corte ha osservato che la doglianza si risolveva nella denuncia di un errore di giudizio, estraneo al sindacato delle Sezioni Unite sulle sentenze della Corte dei conti. Il ricorso è stato quindi rigettato; non sono state liquidate spese, essendo il Procuratore generale parte solo formale, ed è stato dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 1), cod. proc. civ.
Richiamato come base formale dei motivi, ma le doglianze sono state ritenute non idonee a incidere sui limiti esterni della giurisdizione della Corte dei conti.
art. 178, lettera a), r.d. 23 maggio 1924, n. 827
La Corte lo richiama per qualificare come agenti contabili gli incaricati, a qualsiasi titolo, di riscuotere entrate pubbliche e versarle nelle casse dell’ente.
La violazione del giudicato è stata ritenuta prospettata come errore di giudizio, non come vizio rientrante nei limiti esterni della giurisdizione.
art. 111, ottavo comma, Cost.
Il sindacato delle Sezioni Unite sulle decisioni della Corte dei conti è limitato ai soli casi di superamento dei limiti esterni della giurisdizione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È stata ravvisata la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Il concessionario incaricato della riscossione di entrate pubbliche riveste la qualifica di agente contabile quando abbia il maneggio del denaro pubblico nel periodo compreso tra l’incasso e il riversamento, anche se non dispone di poteri di riscossione coattiva.
- Ogni controversia che riguardi la verifica dei rapporti di dare e avere e il risultato finale della gestione contabile di somme pubbliche integra un giudizio di conto e rientra nella giurisdizione della Corte dei conti.
- Il sindacato della Corte di cassazione sulle sentenze della Corte dei conti è limitato ai soli limiti esterni della giurisdizione; non sono deducibili come difetto di giurisdizione gli errori di interpretazione o applicazione della legge, né i vizi che attengono al modo di esercizio della giurisdizione speciale.
- La dedotta violazione del giudicato, quando si traduca nella contestazione dell’apprezzamento compiuto dal giudice speciale in un diverso giudizio, integra un errore di merito o di giudizio e non un vizio di giurisdizione.
- Le irregolarità emerse nel corso del giudizio di conto confermano il presupposto del maneggio di pubblico denaro e non trasformano la controversia in una mera lite da inadempimento contrattuale sottratta alla giurisdizione contabile.
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