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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 49765/2023 del 14/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Messina (sez. riesame) del 19/05/2023 che aveva rigettato la richiesta di riesame relativa al sequestro preventivo dell'attività imprenditoriale intestata a Paolo Settimo. Il ricorrente deduceva violazione di legge per errata valutazione del "fumus commissi delicti" in relazione all'art. 648-ter, comma 1, c.p. (autoriciclaggio) e censurava la motivazione per presunta assenza di spiegazione su come la condotta abbia concretamente impedito o ostacolato l'identificazione della provenienza illecita dei beni, sostenendo che la mera "confusione" tra denaro lecitamente e illecitamente ottenuto non sarebbe idonea a integrare il reato, e che le risorse finanziarie dell'impresa erano immediatamente riconducibili al ricorrente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il tribunale di riesame avesse fornito motivazione adeguata e congrua circa l'esistenza di indizi idonei a sostenere la sussistenza del reato di autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.), evidenziando il nesso di pertinenzialità tra l'attività imprenditoriale e i proventi dello spaccio, la reimmissione nel circuito economico e l'effetto di "confusione" sui redditi. La Corte ha richiamato il principio secondo cui per il delitto di cui all'art. 648-ter.1 c.p. è richiesto un "quid pluris" consistente in un ostacolo concreto all'identificazione della provenienza delittuosa, e ha ritenuto tale ostacolo adeguatamente descritto dal giudice di merito. Conseguentemente il sequestro è stato confermato implicitamente tramite l'inammissibilità del ricorso e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 648-ter, comma 1, cod. pen.

    Richiede un "quid pluris": l'ostacolo all'identificazione della provenienza delittuosa deve essere concretamente ravvisabile. L'impiego o il godimento diretto dei proventi illeciti esclude la punibilità solo se non si compie alcuna operazione idonea a ostacolare l'identificazione; il reinvestimento in attività economiche può costituire tale operazione.

  • art. 648-bis, cod. pen.

    Richiamata a confronto: la norma diversa non contiene lo stesso requisito dell'art. 648-ter.1 circa il "quid pluris"; la sentenza segnala la distinzione tra le due disposizioni.

  • art. 73 e art. 74, d.P.R. 309/1990

    Fatti riferiti alla normativa sugli stupefacenti (delitti presupposto): la provenienza dei proventi è ricollegata allo spaccio di droga, elemento fattuale che sostiene il fumus dell'autoriciclaggio.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma utilizzata per disporre la condanna alle spese processuali e alla somma da versare alla Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità del ricorso.

  • art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    Richiamato implicitamente per distinguere la nozione di "violazione di legge" (oggetto di cassazione) dalla "illogicità manifesta" che è rimessa a specifico motivo di ricorso; la Corte precisa i limiti del sindacato di legittimità.

  • art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen. e art. 23, comma 8, dl 28/10/2020 n.137

    Richiamate in tema di facoltà di richiesta di trattazione orale e della disciplina che ha consentito il contraddittorio scritto; rilevato che le parti non hanno chiesto la trattazione orale.

  • art. 173 cod. proc. pen.

    Richiamato come limite dell'enunciato del motivo di ricorso: la censura sul vizio di motivazione è formulata nei limiti necessari per la decisione.

  • art. 125, comma 3 e art. 321 cod. proc. pen.

    Norme invocate nel motivo di ricorso in relazione alla censura sulla motivazione per presunta motivazione apparente o carente; la Corte valuta che il requisito minimo di motivazione era soddisfatto.

Massime di principio

  • Per i sequestri preventivi in materia di autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.) il giudice deve motivare con elementi concreti il "fumus commissi delicti"; non basta la mera postulazione dell'esistenza del reato.
  • Il reimpiego di proventi illeciti in un'attività economica può integrare l'ostacolo concreto all'identificazione della provenienza delittuosa perché genera "confusione" nei flussi finanziari e rende più difficile la tracciabilità.
  • La clausola di esclusione della punibilità prevista dal quarto comma dell'art. 648-ter.1 c.p. opera solo se vi è godimento diretto dei proventi senza alcuna operazione idonea a ostacolare l'identificazione; occorre dimostrare l'assenza di operazioni di impiego, sostituzione o trasferimento.
  • In sede di riesame non è richiesta la verifica piena della fondatezza dell'accusa, ma il giudice deve comunque accertare la possibilità di ricondurre i fatti a una specifica ipotesi di reato tramite indizi concreti.
  • La Corte di Cassazione, in tema di impugnazioni avverso provvedimenti cautelari reali, sindaca soltanto i vizi di diritto o i difetti di motivazione radicali; l'"illogicità manifesta" richiede un diverso specifico motivo di ricorso.
  • Per difendere una posizione simile: documentare la tracciabilità dei flussi finanziari, provare l'uso diretto dei proventi senza operazioni di mimetizzazione o dimostrare l'assenza di un nesso di pertinenzialità tra beni e reato. Per l'accusa: dimostrare consistenti rifornimenti, ingenti flussi di denaro e reinvestimenti sistematici che possano ingenerare confusione nella ricostruzione della provenienza illecita.

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