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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17855/2024 del 07/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso avverso la conferma della condanna per omesso versamento del mantenimento (art. 570-bis c.p.). Tre censure principali: 1) illegittimità della costituzione di parte civile della ex moglie G. C. (art. 2 c.c. e art. 77 c.p.p.), sostenendo che il figlio era maggiorenne e autonomo; 2) mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), perché si sarebbe trattato di condotte non seriali e con rimesse di denaro da parte del padre; 3) discrepanza tra la motivazione della Corte di appello (che ritenne dovuta la riduzione della provvisionale) e il dispositivo che ha confermato integralmente la sentenza di primo grado (art. 546 c.p.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso parzialmente. Ha rigettato i primi due motivi ritenendoli infondati: 1) ha confermato che la ex moglie, quale genitrice affidataria e convivente col figlio minorenne, era legittimata "iure proprio" a costituirsi parte civile e poteva mantenere tale legittimazione anche nel periodo successivo al raggiungimento della maggiore età del figlio se questi continuava a convivere e rimanere economicamente dipendente; 2) ha ritenuto non applicabile la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità al reato continuato di omesso versamento del mantenimento (art. 570-bis richiamando la giurisprudenza sull'art. 570 c.p.). Ha invece accolto il terzo motivo: la sentenza di merito è stata annullata senza rinvio limitatamente all'entità della provvisionale, rideterminata nella misura indicata in motivazione dalla Corte territoriale (riduzione da euro 2.000 a euro 1.500), mentre il resto della sentenza è stato confermato.

Norme richiamate

  • art. 81 cod. pen.; art. 570-bis cod. pen.

    Norma sostanziale alla base della condanna: omesso versamento del contributo di mantenimento verso il figlio. Trattasi di reato a consumazione protratta per il quale la condotta abituale esclude il beneficio della particolare tenuità.

  • art. 2 cod. civ.

    Richiamato nel ricorso in relazione alla legittimazione processuale; la Corte ha ritenuto non violata la normativa civile in tema di titolarità del credito al mantenimento.

  • art. 77 cod. proc. pen.

    La norma riguarda la costituzione di parte civile in rappresentanza di soggetti privi di capacità; la Corte ha chiarito che non era applicabile nel caso perché la parte civile agiva per un suo diritto proprio derivante dall'affidamento e convivenza col figlio minorenne.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità: la Corte ha ritenuto che non si applica ai reati di omesso versamento del mantenimento per la natura continuata/abituale della condotta.

  • art. 546 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente riguardo alla coerenza tra motivazione e dispositivo; la Corte di legittimità ha invece annullato limitatamente alla provvisionale sulla base delle evidenze di contraddizione fra motivazione e dispositivo.

  • art. 620, comma 1, lett. I) cod. proc. pen.

    Norma che consente alla Corte di Cassazione, in presenza dei presupposti, di annullare senza rinvio e rideterminare la provvisionale; applicata per ridurre la provvisionale da euro 2.000 a euro 1.500.

Massime di principio

  • La parte affidataria e convivente del figlio minore può costituirsi parte civile "iure proprio" per far valere il diritto al mantenimento del figlio; tale legittimazione può persistere anche dopo il raggiungimento della maggiore età del figlio se questi rimane convivente e economicamente dipendente e non chiede direttamente l'assegno.
  • La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) difficilmente si applica ai reati consistenti in omissioni periodiche e protratte (come l'omesso versamento del mantenimento), perché l'abitualità della condotta e la progressiva lesione del bene giuridico escludono la tenuità.
  • Se la motivazione di merito indica la necessità di ridurre la provvisionale ma il dispositivo non è conforme, la Cassazione può disporre l'annullamento limitato e la rideterminazione della provvisionale senza rinvio quando la riduzione è già liquidata in motivazione e non richiede nuovo esame istruttorio (art. 620 c.p.p.).
  • Nelle contestazioni sull'indipendenza economica del figlio maggiorenne, grava sulla difesa la prova dell'effettiva autonomia: semplice trasferimento di residenza o sporadiche rimesse non sono necessariamente sufficienti a dimostrare l'assenza di dipendenza economica.
  • La giurisprudenza consolidata è punto di riferimento per l'applicazione delle esenzioni sanzionatorie e per la qualificazione dei reati continuati: contestazioni formali sulla "particolar tenuità" richiedono valutazione complessiva della serialità e della durata della condotta.

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