Cassazione Penale, Sentenza n. 17855/2024 del 07/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso la conferma della condanna per omesso versamento del mantenimento (art. 570-bis c.p.). Tre censure principali: 1) illegittimità della costituzione di parte civile della ex moglie G. C. (art. 2 c.c. e art. 77 c.p.p.), sostenendo che il figlio era maggiorenne e autonomo; 2) mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), perché si sarebbe trattato di condotte non seriali e con rimesse di denaro da parte del padre; 3) discrepanza tra la motivazione della Corte di appello (che ritenne dovuta la riduzione della provvisionale) e il dispositivo che ha confermato integralmente la sentenza di primo grado (art. 546 c.p.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso parzialmente. Ha rigettato i primi due motivi ritenendoli infondati: 1) ha confermato che la ex moglie, quale genitrice affidataria e convivente col figlio minorenne, era legittimata "iure proprio" a costituirsi parte civile e poteva mantenere tale legittimazione anche nel periodo successivo al raggiungimento della maggiore età del figlio se questi continuava a convivere e rimanere economicamente dipendente; 2) ha ritenuto non applicabile la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità al reato continuato di omesso versamento del mantenimento (art. 570-bis richiamando la giurisprudenza sull'art. 570 c.p.). Ha invece accolto il terzo motivo: la sentenza di merito è stata annullata senza rinvio limitatamente all'entità della provvisionale, rideterminata nella misura indicata in motivazione dalla Corte territoriale (riduzione da euro 2.000 a euro 1.500), mentre il resto della sentenza è stato confermato.
Norme richiamate
art. 81 cod. pen.; art. 570-bis cod. pen.
Norma sostanziale alla base della condanna: omesso versamento del contributo di mantenimento verso il figlio. Trattasi di reato a consumazione protratta per il quale la condotta abituale esclude il beneficio della particolare tenuità.
Richiamato nel ricorso in relazione alla legittimazione processuale; la Corte ha ritenuto non violata la normativa civile in tema di titolarità del credito al mantenimento.
La norma riguarda la costituzione di parte civile in rappresentanza di soggetti privi di capacità; la Corte ha chiarito che non era applicabile nel caso perché la parte civile agiva per un suo diritto proprio derivante dall'affidamento e convivenza col figlio minorenne.
Causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità: la Corte ha ritenuto che non si applica ai reati di omesso versamento del mantenimento per la natura continuata/abituale della condotta.
Richiamato dal ricorrente riguardo alla coerenza tra motivazione e dispositivo; la Corte di legittimità ha invece annullato limitatamente alla provvisionale sulla base delle evidenze di contraddizione fra motivazione e dispositivo.
art. 620, comma 1, lett. I) cod. proc. pen.
Norma che consente alla Corte di Cassazione, in presenza dei presupposti, di annullare senza rinvio e rideterminare la provvisionale; applicata per ridurre la provvisionale da euro 2.000 a euro 1.500.
Massime di principio
- La parte affidataria e convivente del figlio minore può costituirsi parte civile "iure proprio" per far valere il diritto al mantenimento del figlio; tale legittimazione può persistere anche dopo il raggiungimento della maggiore età del figlio se questi rimane convivente e economicamente dipendente e non chiede direttamente l'assegno.
- La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) difficilmente si applica ai reati consistenti in omissioni periodiche e protratte (come l'omesso versamento del mantenimento), perché l'abitualità della condotta e la progressiva lesione del bene giuridico escludono la tenuità.
- Se la motivazione di merito indica la necessità di ridurre la provvisionale ma il dispositivo non è conforme, la Cassazione può disporre l'annullamento limitato e la rideterminazione della provvisionale senza rinvio quando la riduzione è già liquidata in motivazione e non richiede nuovo esame istruttorio (art. 620 c.p.p.).
- Nelle contestazioni sull'indipendenza economica del figlio maggiorenne, grava sulla difesa la prova dell'effettiva autonomia: semplice trasferimento di residenza o sporadiche rimesse non sono necessariamente sufficienti a dimostrare l'assenza di dipendenza economica.
- La giurisprudenza consolidata è punto di riferimento per l'applicazione delle esenzioni sanzionatorie e per la qualificazione dei reati continuati: contestazioni formali sulla "particolar tenuità" richiedono valutazione complessiva della serialità e della durata della condotta.
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