Cassazione Penale, Sentenza n. 38267/2025 del 25/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano l'ordinanza della Corte d'appello che aveva dichiarato inammissibile l'atto di appello avverso la sentenza penale di primo grado per violazione dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. (mancato deposito della dichiarazione/elezione di domicilio). In subordine era dedotta l'estinzione del reato per prescrizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: ha richiamato il principio delle Sezioni Unite secondo cui l'onere di deposito della dichiarazione/elezione di domicilio può essere assolto anche tramite richiamo espresso e specifico a precedente dichiarazione/elezione contenuta nel fascicolo, con indicazione immediata e inequivoca del luogo per la notificazione. Dagli atti risultava la procura speciale e la sentenza di primo grado con l'indicazione della residenza/elezione di domicilio in via Cippari 23 a L'Aquila, pertanto la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di L'Aquila per il giudizio.
Norme richiamate
art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.
"Con l'atto d'impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata, a pena d'inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio"
Imposizione dell'onere a pena di inammissibilità per la dichiarazione/elezione di domicilio nell'atto d'impugnazione; tale onere può essere assolto anche mediante richiamo espresso e specifico a una precedente dichiarazione/e elezione contenuta nel fascicolo, purché consenta l'immediata e inequivoca indicazione del luogo per la notificazione.
D.lgs. 150/2022 (cd. Riforma Cartabia)
Ha introdotto l'art. 581, comma 1-ter, imponendo l'onere di deposito della dichiarazione/elezione di domicilio.
Ha abrogato la disposizione dell'art. 581, comma 1-ter; l'abrogazione non opera retroattivamente rispetto alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024.
Sez. U., n. 13808 del 24/10/2024 (DeFelice)
Precedente delle Sezioni Unite che stabilisce che l'onere previsto dall'art. 581, comma 1-ter, può essere assolto tramite richiamo espresso e specifico a una precedente dichiarazione/e elezione di domicilio inserita nel fascicolo processuale.
Sez. U., n. 42792 del 31/10/2001 (Policastro)
Riferimento giurisprudenziale sul tema dell'error in procedendo e sui criteri per l'esame degli atti del fascicolo quando è dedotto un vizio procedurale.
Norme penali richiamate relative al reato contestato agli imputati e alle relative statuizioni civili nell'ambito del processo di primo grado.
Massime di principio
- L'onere di depositare la dichiarazione o elezione di domicilio nell'atto d'impugnazione, previsto dall'art. 581, comma 1-ter, può essere assolto tramite un richiamo espresso e specifico a una precedente dichiarazione/e elezione già presente nel fascicolo, se dal richiamo risulti immediatamente e inequivocabilmente il luogo per la notificazione.
- Se la procura speciale o altri atti nel fascicolo indicano chiaramente la residenza/eletto domicilio e l'atto di impugnazione richiama tali atti, l'impugnazione non deve essere dichiarata inammissibile per mancato deposito della dichiarazione di domicilio.
- La disciplina introdotta dalla Riforma Cartabia e successivamente abrogata si applica comunque alle impugnazioni proposte entro il termine di efficacia (fatto salvo il principio di applicazione temporale delle norme); verificare sempre la data di proposizione dell'impugnazione rispetto all'abrogazione.
- In situazioni simili è buona prassi inserire comunque nell'atto d'impugnazione una dichiarazione/e elezione di domicilio ovvero un richiamo esplicito e puntuale all'atto precedente contenente la dichiarazione e alla sua collocazione nel fascicolo per evitare rischi di inammissibilità.
- Se viene dedotta anche l'estinzione per prescrizione, il giudice di merito deve valutare tale questione sul piano sostanziale; la Corte di Cassazione può decidere preliminarmente questioni di ammissibilità procedurale e, se sussistono le condizioni, annullare e rinviare il materiale alla corte territoriale per il proseguimento del giudizio.
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