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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04681/2023 del 15/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (gestore idrico)

La controversia

Una società ottenne decreto ingiuntivo per il pagamento di fatture relative alla fornitura e al vettoriamento dell’acqua, poi parzialmente rideterminato in primo grado sulla base di una consulenza tecnica d’ufficio. La Corte d’appello, accogliendo il gravame della società opponente, riformò integralmente la decisione e rigettò la domanda creditoria, ritenendo non provati in modo adeguato i costi effettivi del servizio e quindi non dimostrata la pretesa economica. La società creditrice ricorse per cassazione con quattro motivi: (1) violazione del principio di non contestazione, sostenendo che il documento unilaterale posto a base della quantificazione dei costi non fosse stato contestato; (2) errore di fatto/travisamento della consulenza tecnica, sostenendo che la Corte avesse male interpretato le risultanze peritali e ignorato elementi istruttori; (3) nullità/decadenza per mancata contestazione tempestiva della relazione integrativa del c.t.u., che avrebbe dovuto precludere le contestazioni in appello; (4) violazione di legge e vizio motivazionale, sostenendo che la tariffa dovesse comunque trovare un minimo vincolante in una nota assessoriale e che i costi di vettoriamento risultassero comunque dai documenti in atti.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato, il secondo in parte infondato e in parte inammissibile, il terzo inammissibile e il quarto inammissibile. Ha affermato che il principio di non contestazione riguarda i fatti e non i documenti, e che la ricorrente non aveva dimostrato in modo specifico la conoscenza e la mancata contestazione dei fatti rilevanti. Ha poi escluso che vi fosse un vero travisamento della prova, osservando che la censura investiva in realtà una valutazione delle risultanze istruttorie e che, comunque, il giudice di merito non era vincolato alla consulenza. Quanto alla dedotta decadenza/nullità della c.t.u., ha rilevato che la tardività di eventuali contestazioni può precludere rilievi sulle modalità di svolgimento della perizia, ma non impedisce al giudice di valutarne liberamente la conducenza probatoria. Infine, ha dichiarato inammissibile il quarto motivo perché confuso, sovrapposto e non riconducibile in modo chiaro ai vizi tipici di legittimità, ribadendo che la decisione di merito era fondata sulla mancanza di prova dell’effettività ed entità dei servizi prestati. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    il principio di non contestazione opera sui fatti e non sui documenti; il ricorrente deve indicare specificamente il fatto e dimostrarne la conoscenza della controparte.

  • art. 116 c.p.c.

    la doglianza non può tradursi in una mera critica alla valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.

  • art. 157, comma 2, c.p.c.

    la mancata tempestiva contestazione di vizi della consulenza può incidere sui rilievi processuali relativi alle operazioni peritali, ma non impedisce la valutazione di merito della consulenza da parte del giudice.

  • art. 2697 c.c.

    chi agisce per il pagamento deve provare i fatti costitutivi della propria pretesa, compresa l’effettività e l’entità dei servizi fatturati.

  • art. 1362 c.c.

    la censura invocata non individua una reale violazione dei canoni ermeneutici del contratto, poiché la decisione si fonda soprattutto sulla mancanza di prova dei costi e dei servizi resi.

  • art. 360 c.p.c.

    l’erronea sussunzione del vizio denunciato non comporta inammissibilità automatica se dal ricorso è comunque individuabile l’errore dedotto; tuttavia i motivi devono essere ricondotti a vizi tipici e specifici.

  • art. 366 c.p.c.

    il motivo è inammissibile quando non consente di individuare con chiarezza la violazione denunciata e la sua incidenza sulla decisione impugnata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di rigetto del ricorso sussiste l’obbligo dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

Massime di principio

  • Il principio di non contestazione riguarda i fatti storici rilevanti e non la mera produzione documentale: per operare, la parte deve allegare in modo specifico il fatto e dimostrare che la controparte ne avesse conoscenza e possibilità di replica.
  • La consulenza tecnica d’ufficio è un mezzo di valutazione e non sostituisce l’onere probatorio delle parti: il giudice non è vincolato alle conclusioni del c.t.u. e può disattenderle o valorizzarle secondo il proprio apprezzamento.
  • Il travisamento della prova è configurabile solo quando il giudice attribuisca alla fonte istruttoria un contenuto oggettivamente inesistente o radicalmente diverso da quello reale; non basta lamentare una diversa lettura delle risultanze probatorie.
  • La tardiva contestazione di una relazione peritale può incidere sui profili di nullità delle operazioni tecniche, ma non impedisce al giudice di esaminarne liberamente il contenuto ai fini della decisione di merito.
  • Chi agisce per il pagamento di corrispettivi deve provare non solo l’esistenza del rapporto o della tariffa astratta, ma anche l’effettività e l’entità delle prestazioni rese e dei costi posti a fondamento della pretesa.

Come è indicizzato

MaterieProveImpugnazioniInadempimentoMandato
RamiProcesso civileObbligazioniContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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