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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17266/2022 del 27/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo promosso dalla banca contro il terzo pignorato. In sede di merito era stato accertato che il terzo fosse obbligato a pagare alla debitrice esecutata la somma di Euro 200.000, quale corrispettivo di una promessa di vendita avente ad oggetto il 50% di un immobile, promessa contenuta in un preliminare trascritto. Il terzo sosteneva di aver "cambializzato" il debito in epoca anteriore al pignoramento e che, quindi, il credito non fosse più pignorabile, oltre a dedurre l'irrilevanza della successiva estinzione del credito tramite pagamento delle cambiali e l'erroneità della forma del pignoramento. Con il primo motivo lamentava violazione degli artt. 2697 e 2704 c.c. e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la Corte d'appello avesse ignorato la raccomandata e le cambiali con bollo e timbro postale, idonee a provare la data anteriore al pignoramento dell'accordo di cambializzazione. Con il secondo motivo denunciava violazione degli artt. 543 ss. c.p.c., 1997 e 2917 c.c., affermando che il credito, se incorporato nelle cambiali, non sarebbe stato pignorabile presso terzi e che l'estinzione del credito sarebbe stata anteriore al pignoramento. Con il terzo motivo censurava la statuizione che aveva ritenuto tardiva la contestazione della forma del pignoramento, deducendo la violazione degli artt. 615 e 617 c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorso fosse tardivo perché la sentenza di appello risultava notificata al difensore del ricorrente il 18 dicembre 2018, sicché il ricorso notificato il 27 febbraio 2019 era oltre il termine breve di 60 giorni ex artt. 325 e 326 c.p.c. Ha escluso l'improcedibilità, poiché la relata di notificazione della sentenza era comunque nella disponibilità della Corte grazie alla produzione della controricorrente. Ha poi rilevato, in via aggiuntiva, che anche i singoli motivi erano inammissibili: i primi due per difetto di specificità, perché non aggredivano la ratio decidendi centrale, fondata sulla mancata prova che l'accordo di cambializzazione e i pagamenti si riferissero allo specifico credito derivante dal preliminare trascritto; il primo anche perché mirava a una rivalutazione del materiale probatorio, attività riservata al giudice di merito. Il terzo motivo è stato ritenuto comunque inammissibile perché diretto contro una statuizione resa solo ad abundantiam; la Corte ha però precisato che, in tema di accertamento dell'obbligo del terzo, il debitor debitoris non è legittimato a sollevare questioni sulla pignorabilità del credito azionato in executivis. Le spese sono state poste a carico del ricorrente e, ai sensi del DPR n. 115 del 2002, è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dal ricorrente come norma sull'onere della prova; la Corte osserva che le censure non superano la valutazione di merito sulla mancata prova della data certa e della riferibilità dell'accordo al credito azionato

  • art. 2704 c.c.

    richiamato dal ricorrente per la prova della data certa; la Corte conferma che mancava un collegamento materiale idoneo tra scrittura privata e timbro postale

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    indicato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    indicato come parametro del vizio di omesso esame di fatto decisivo; la Corte esclude che il motivo si traduca in un ammissibile vizio motivazionale

  • artt. 543 ss. c.p.c.

    richiamati in relazione alla disciplina del pignoramento presso terzi e alla contestazione della forma del pignoramento

  • art. 1997 c.c.

    la Corte richiama il principio secondo cui l'incorporazione nel titolo di credito rileva solo se riferita allo specifico diritto e con data certa anteriore al pignoramento

  • art. 2917 c.c.

    l'estinzione del credito successiva al pignoramento non pregiudica il creditore pignorante

  • art. 617 c.p.c.

    richiamato dalla Corte territoriale per ritenere tardiva la contestazione della forma del pignoramento; la Cassazione osserva che la doglianza è comunque inammissibile

  • art. 615 c.p.c.

    richiamato nel terzo motivo come norma violata

  • art. 325 c.p.c.

    il termine breve per impugnare decorre dalla notificazione della sentenza impugnata

  • art. 326 c.p.c.

    il ricorso notificato oltre 60 giorni dalla notificazione della sentenza è tardivo

  • art. 327 c.p.c.

    richiamato in relazione al termine lungo di impugnazione, inizialmente ipotizzato dal ricorrente

  • art. 369 c.p.c.

    l'omesso deposito della relata non comporta improcedibilità se la relata è comunque nella disponibilità del giudice, anche perché prodotta dalla controricorrente

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    sono stati ravvisati i presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione è inammissibile la censura che non si confronti con la ratio decidendi effettivamente posta a fondamento della decisione impugnata.
  • La doglianza che miri a ottenere una diversa lettura delle prove documentali o una nuova valutazione del materiale istruttorio è inammissibile in sede di legittimità, poiché tale apprezzamento spetta al giudice di merito se motivato in modo adeguato.
  • La data certa di una scrittura privata non può dirsi provata quando manchi un collegamento materiale univoco tra il documento e l'elemento esterno invocato per attribuirle certezza temporale.
  • Nel pignoramento presso terzi, l'eventuale incorporazione del credito in un titolo di credito rileva solo se è dimostrata la riferibilità del titolo allo specifico credito azionato e la sua anteriorità al pignoramento.
  • L'estinzione del credito successiva al pignoramento non è opponibile al creditore pignorante.
  • Nel giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, il terzo pignorato non è legittimato a contestare in modo autonomo la pignorabilità del credito azionato, trattandosi di questioni proprie dell'esecuzione.
  • L'improcedibilità del ricorso per mancato deposito della relata di notificazione della sentenza non sussiste se la relata risulta comunque nella disponibilità del giudice, anche tramite la produzione della parte controricorrente.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione presso terziOpposizioni esecutiveImpugnazioniOnere della provaMora
RamiEsecuzioniProcesso civileObbligazioni
IstitutiOnere della provaGiudicato

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