Cassazione Civile, Ordinanza n. 34565/2024 del 27/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (appaltatore)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di appalto per lavori di assistenza archeologica in un edificio storico. L'appaltatrice otteneva un decreto ingiuntivo per il pagamento di corrispettivi relativi a fatture non saldate; la committente proponeva opposizione deducendo, in via preliminare, la nullità/inefficacia del decreto per la presenza di una clausola compromissoria che devolveva le controversie ad arbitrato, e in via riconvenzionale chiedeva la risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatrice e il risarcimento dei danni. Il Tribunale e poi la Corte d'appello respingevano le difese della committente, ritenendo non provata una ratifica del contratto scritto da parte dell'appaltatrice con riferimento specifico alla clausola arbitrale, e ritenendo inoltre insussistenti gli inadempimenti allegati, sulla base della c.t.u. che attribuiva i danni a cause preesistenti e non all'esecuzione dei lavori. In Cassazione la committente articolava quattro motivi: (1) sosteneva che il contratto, sottoscritto da un falsus procurator per l'appaltatrice, fosse stato ratificato per fatti concludenti e che quindi fosse efficace anche la clausola compromissoria; denunciava violazione degli artt. 1399 c.c. e 808 c.p.c. e vizi di motivazione/prova; (2) lamentava violazione dell'art. 112 c.p.c. e degli artt. 116 c.p.c. e 2702 c.c., assumendo che la Corte d'appello avesse introdotto indebitamente l'idea di un contratto orale e trascurato la scrittura privata; (3) deduceva violazione delle norme sulla risoluzione per inadempimento e sulla ripartizione dell'onere della prova, sostenendo che l'appaltatrice non avesse provato l'esatto adempimento e che il contratto fosse stato risolto; (4) censurava la valutazione della c.t.u., contestandone la validità e l'aver il giudice aderito acriticamente alle conclusioni del consulente, con riferimento ai danni lamentati nel cantiere.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato tutti e quattro i motivi. In particolare ha chiarito che la ratifica di una clausola compromissoria stipulata dal falsus procurator può anche essere implicita, ma deve risultare da un atto scritto avente finalità consequenziale e manifestante in modo inequivoco la volontà del dominus di fare proprio proprio quell'accordo arbitrale; nel caso concreto, i documenti valorizzati dalla ricorrente non avevano tale specifica attitudine, perché riferibili semmai al rapporto di appalto nel suo complesso e non alla sola convenzione arbitrale. Ha inoltre ritenuto corretta la ricostruzione della Corte territoriale secondo cui, in difetto di ratifica del contratto scritto, le prestazioni eseguite andavano comunque ricondotte a un rapporto tra le parti che non consentiva di accogliere l'eccezione processuale sollevata; ha escluso omessa pronuncia o ultrapetizione sul punto. Quanto ai motivi sulla risoluzione e sui danni, ha confermato che i giudici di merito avevano accertato, sulla base della c.t.u., l'esatto adempimento dell'appaltatrice e l'assenza di nesso tra i danni dell'edificio e l'attività eseguita; le censure della ricorrente erano in sostanza richieste di nuova valutazione del merito, non consentita in sede di legittimità. È stata quindi confermata la condanna della ricorrente al pagamento delle spese e dato atto dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La ratifica del contratto concluso dal rappresentante senza potere può essere anche implicita, ma deve risultare da un comportamento o atto inequivoco del dominus; nel caso di clausola compromissoria, occorre che la ratifica investa specificamente la convenzione arbitrale e rispetti la forma scritta richiesta dalla legge.
La clausola compromissoria richiede la forma scritta ad substantiam; la sua ratifica, se avvenuta da falsus procurator, deve risultare da un atto scritto idoneo a manifestare in modo inequivoco la volontà di fare propria la convenzione arbitrale.
Il richiamo all'art. 807 c.p.c. viene utilizzato per ribadire il vincolo di forma scritta della convenzione arbitrale e, di riflesso, della sua ratifica.
Non vi è violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato quando il giudice qualifica giuridicamente i rapporti tra le parti sulla base delle prove acquisite, senza introdurre una domanda nuova o un thema decidendum estraneo.
Le doglianze che mirano a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio non sono deducibili in cassazione come violazione dell'art. 116 c.p.c., se il giudice di merito ha motivato in modo logicamente coerente.
La ricorrente invocava la forza probatoria della scrittura privata; la Corte ha escluso che le censure dimostrassero un vizio giuridicamente rilevante nella sua valutazione da parte del giudice di merito.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la prova presuntiva della ratifica; la Corte ha negato che gli elementi invocati conducano in modo univoco alla conclusione pretesa.
Le presunzioni non erano sufficientemente univoche per dimostrare la ratifica della clausola compromissoria.
La censura sulla responsabilità per inadempimento è stata respinta perché i giudici di merito avevano escluso, in fatto, l'inadempimento dell'appaltatrice.
La domanda di risoluzione per inadempimento è stata rigettata per insussistenza dell'inadempimento dedotto.
La ricorrente richiamava la diffida ad adempiere; la Corte ha confermato il rigetto perché i fatti non dimostravano un inadempimento risolutorio.
È stata esclusa la risoluzione di diritto invocata dalla committente, per mancanza dei presupposti fattuali accertati in merito.
La Corte ha ritenuto non fondate le censure sull'onere della prova, poiché si risolvevano in una richiesta di rivalutazione degli accertamenti di merito.
Le doglianze sull'uso della c.t.u. e sulla valutazione delle prove sono state ritenute inammissibili o infondate, non essendo emerso un uso di prove non dedotte o violazione dei limiti processuali.
Le censure sull'appello sono state respinte poiché la Corte territoriale aveva esaminato le specifiche doglianze della parte.
Richiamato nel contesto delle critiche all'appello, senza che ne emergesse una violazione idonea a fondare l'accoglimento del ricorso.
Ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Richiamato quale base del contributo unificato aggiuntivo conseguente al rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La ratifica di un contratto stipulato dal falsus procurator può essere anche implicita, ma, quando l'oggetto della ratifica è una clausola compromissoria, è necessario che l'atto di ratifica sia scritto e manifesti in modo inequivoco la volontà del dominus di fare propria proprio la convenzione arbitrale, non essendo sufficiente un comportamento riferibile genericamente al contratto nel suo complesso.
- Gli atti o documenti successivi alla stipula valgono come ratifica solo se sono logicamente e funzionalmente consequenziali al negozio da ratificare; se sono compatibili anche con un diverso assetto negoziale, non provano in modo univoco la ratifica.
- Non viola l'art. 112 c.p.c. il giudice che, accertata l'assenza di efficacia di una scrittura per mancata ratifica, qualifichi il rapporto tra le parti sulla base delle risultanze istruttorie, purché resti fermo il perimetro delle domande proposte.
- Le censure che sollecitano una nuova valutazione dei fatti, delle prove e della consulenza tecnica d'ufficio sono inammissibili in cassazione quando la motivazione del giudice di merito sia coerente e immune da vizi logici o giuridici rilevanti.
- La contestazione della risoluzione per inadempimento e della responsabilità dell'appaltatore richiede che il ricorrente confronti specificamente l'accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito; se quest'ultimo ha escluso l'inadempimento sulla base della c.t.u., la censura non può risolversi in una mera contrapposizione di lettura del materiale probatorio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 27 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 34504/2024 del 27/12/2024
- ordinanza_civile · 27 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 34507/2024 del 27/12/2024
- ordinanza_civile · 27 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 34511/2024 del 27/12/2024
- ordinanza_civile · 27 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 34518/2024 del 27/12/2024
- ordinanza_civile · 27 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 34520/2024 del 27/12/2024
- ordinanza_civile · 27 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 34522/2024 del 27/12/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →