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Sentenza

Sentenza n. 2474/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria n. 00801/2024, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202504693

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza sindacale contingibile e urgente che imponeva la messa in sicurezza di una parete rocciosa e la presentazione e realizzazione, entro trenta giorni, di un progetto di consolidamento della parete

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (proprietari privati)

Prevale il privato

La controversia

Gli appellanti hanno dedotto sei motivi contro la sentenza del TAR Liguria che aveva respinto l'impugnazione dell'ordinanza sindacale adottata ai sensi dell'art. 54 d.lgs. 267/2000. In primo luogo hanno contestato l'inutilizzabilità dei documenti depositati tardivamente prima dell'udienza pubblica, sostenendo che la rinuncia ai termini a difesa non comportasse la rinuncia alle facoltà processuali. Hanno poi contestato la ricostruzione dello stato dei luoghi e l'individuazione del mappale di loro proprietà quale origine del movimento franoso. Hanno negato la sussistenza dell'urgenza e della contingibilità, evidenziando la risalenza della situazione di instabilità, la precedente conoscenza da parte del Comune, l'asserita inerzia amministrativa e l'interdizione del transito già disposta. Hanno inoltre dedotto l'omessa comunicazione di avvio del procedimento, l'esistenza di rimedi ordinari fondati sugli artt. 30 e 31 del Codice della strada, l'incompetenza del Comune a imporre interventi su un'area destinata alla protezione della strada, l'eccessiva ampiezza e indeterminatezza degli interventi ordinati, l'impossibilità di eseguirli nei termini assegnati e il difetto di istruttoria tecnica, in particolare per la mancata acquisizione di una relazione geologica preventiva. È stata altresì riproposta la domanda risarcitoria ai sensi dell'art. 101 c.p.a., fondata sull'illegittimità dell'ordinanza.

La decisione

L'appello è stato accolto parzialmente. È stata confermata la decisione di primo grado sull'inutilizzabilità dei documenti depositati tre giorni prima dell'udienza, poiché la rinuncia ai termini a difesa implica la rinuncia a ulteriori memorie e documenti, salvo la discussione orale, per tutelare il contraddittorio. È stata confermata la ricostruzione secondo cui la parete franosa si trova sul mappale di proprietà privata, adiacente al mappale donato al Comune; la localizzazione è risultata dagli atti di acquisto e donazione, dalle risultanze catastali, dai sopralluoghi e dalla documentazione fotografica. È stata ritenuta sussistente l'urgenza: l'aggravamento del dissesto tra il novembre 2023 e il luglio 2024 aveva compromesso reti e tiranti, rendendo imminente il pericolo per gli utenti delle aree sottostanti. La pregressa conoscenza della situazione e l'eventuale inerzia comunale non escludono l'urgenza quando il pericolo si aggravi e divenga attuale. L'interdizione del transito e la recinzione costituiscono misure provvisorie, non sufficienti a escludere il pericolo né a rendere superflua la messa in sicurezza della parete. In presenza dell'urgenza era legittima l'omissione della comunicazione di avvio del procedimento. È stato inoltre affermato che l'ordinanza contingibile e urgente prescinde dall'accertamento della responsabilità causale del destinatario, essendo sufficiente il rapporto diretto con il fondo fonte del pericolo; gli eventuali rapporti di responsabilità con il Comune devono essere fatti valere con strumenti civilistici. Gli artt. 30 e 31 del Codice della strada non impedivano il ricorso all'art. 54 TUEL: l'art. 30, comma 4, disciplina il riparto degli oneri per le opere di sostegno, ma non stabilisce una modalità attuativa ordinaria; l'art. 31, inoltre, era già stato applicato e il mero ripristino dei luoghi non era sufficiente a prevenire ulteriori frane. È stata ritenuta legittima e sufficientemente determinata la parte dell'ordinanza relativa alla messa in sicurezza immediata della porzione di parete interessata dal movimento franoso, mediante rimozione del materiale, disgaggio delle parti pericolose e ripristino o rinforzo della rete di protezione entro dieci giorni. È stata invece ritenuta illegittima la parte relativa alla presentazione e all'esecuzione, entro trenta giorni, di un progetto di consolidamento dell'intera parete: tale ordine era eccessivamente ampio e indeterminato, richiedeva studi e tempi incompatibili con il termine assegnato e perseguiva un intervento strutturale di lungo periodo, differibile e non riconducibile ai presupposti dell'ordinanza extra ordinem. La sentenza del TAR è stata quindi riformata limitatamente a tale parte, mentre è rimasto fermo l'ordine di messa in sicurezza immediata. La domanda risarcitoria è stata respinta, poiché l'ordine principale era legittimo e non risultava che i ricorrenti avessero eseguito il consolidamento illegittimamente imposto o sostenuto spese per esso. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 73 c.p.a.

    Il termine per il deposito di documenti prima dell'udienza pubblica deve essere rispettato; la rinuncia ai termini a difesa comporta la rinuncia alle ulteriori facoltà difensive documentali e scritte connesse alla trattazione anticipata.

  • art. 73, comma 1-bis, c.p.a.

    Il rinvio della trattazione può essere disposto soltanto in casi eccezionali, da riportare nel verbale di udienza; la pendenza di interlocuzioni per un possibile accordo non è stata ritenuta sufficiente.

  • art. 101 c.p.a.

    La domanda risarcitoria proposta in primo grado può essere riproposta in appello, ma è stata respinta per carenza dei presupposti della responsabilità dell'amministrazione.

  • art. 54 d.lgs. 267/2000

    Il potere contingibile e urgente può essere esercitato quando una situazione di pericolo per la pubblica incolumità, anche risalente, si sia aggravata fino a diventare attuale e imminente. Il potere prescinde dall'accertamento della responsabilità causale e consente di ordinare interventi al soggetto che abbia la disponibilità giuridica e materiale del fondo fonte del pericolo.

  • art. 30, comma 4, Codice della strada

    La costruzione e la riparazione delle opere di sostegno lungo le strade ed autostrade, qualora esse servano unicamente a difendere ed a sostenere i fondi adiacenti, sono a carico dei proprietari dei fondi stessi; se hanno per scopo la stabilità o la conservazione delle strade od autostrade, la costruzione o riparazione è a carico dell'ente proprietario della strada.

    La disposizione disciplina il riparto degli oneri per le opere di sostegno secondo la loro funzione oggettiva e immediata. Quando l'opera sostiene e contiene il fondo privato, l'onere grava sul proprietario, anche se la strada risulta indirettamente protetta. La norma non preclude, in presenza dei presupposti, l'adozione di un'ordinanza contingibile e urgente.

  • art. 31 Codice della strada

    I proprietari devono mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno di cui all'art. 30, lo scoscendimento del terreno, l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada.

    La disposizione conferma gli obblighi manutentivi dei proprietari e prevede anche un potere sanzionatorio e ripristinatorio, ma non rende inapplicabile il potere contingibile e urgente quando il pericolo attuale richieda una condotta ulteriore e immediata rispetto al mero ripristino.

Massime di principio

  • Il potere sindacale contingibile e urgente può essere esercitato anche per fronteggiare una situazione di pericolo risalente e già conosciuta dall'amministrazione, quando essa si sia concretamente aggravata fino a determinare un pericolo attuale e imminente per la pubblica incolumità; la precedente inerzia amministrativa non esclude, di per sé, l'urgenza sopravvenuta.
  • Ai fini dell'adozione di un'ordinanza contingibile e urgente a tutela della pubblica incolumità non è necessario accertare chi abbia causato la situazione di pericolo, né la colpevolezza del destinatario: è sufficiente che quest'ultimo abbia la disponibilità giuridica e materiale del fondo dal quale proviene il pericolo, restando separati gli eventuali rapporti di responsabilità causale da far valere in sede civile.
  • Le misure provvisorie di interdizione del transito e di recinzione dell'area non eliminano necessariamente l'urgenza di imporre la messa in sicurezza della fonte del pericolo, quando tali misure non impediscano completamente l'accesso o non siano idonee a prevenire la caduta di materiale.
  • Un'ordinanza contingibile e urgente può imporre interventi immediati e puntualmente individuati, compatibili con l'urgenza, quali la rimozione del materiale franato, il disgaggio delle parti instabili e il ripristino delle opere di protezione; non può invece imporre, con termini brevi e indifferenziati, la progettazione e l'esecuzione del consolidamento strutturale dell'intera parete quando tale attività richieda studi complessi, tempi più lunghi e una valutazione ordinaria delle cause e dei soggetti obbligati.
  • L'art. 30, comma 4, del Codice della strada stabilisce il riparto degli oneri per le opere di sostegno in base alla loro funzione oggettiva e immediata, ma non disciplina una modalità ordinaria di attuazione dell'obbligo; pertanto, quando ricorrano i presupposti di pericolo attuale e urgenza, resta possibile l'ordinanza contingibile e urgente.

Come è indicizzato

MaterieOrdinanze contingibili e urgentiInvalidità del provvedimentoAppello
RamiEnti locali e organizzazione amministrativaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiEfficacia ed esecutorietàDifetto di istruttoriaPonderazione degli interessi e interesse pubblicoProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

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