Cassazione Penale, Ordinanza n. 39864/2025 del 11/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Alla ricorrente sono state inoltre poste a carico le spese processuali e il versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi cause di esonero. La condanna di merito è quindi rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per il reato di indebita percezione o mantenimento del beneficio del patrocinio a spese dello Stato, contestato ai sensi dell'art. 95 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Con tre motivi deduceva: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo, sostenendo che non fosse dimostrata la consapevolezza della rilevanza del reddito della figlia convivente; 2) vizio in ordine alla ritenuta recidiva; 3) vizio sul diniego di applicazione delle pene sostitutive della pena detentiva. La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato, osservando che per il reato ex art. 95 d.P.R. 115/2002 è sufficiente il dolo generico, configurabile anche nella forma del dolo eventuale, e che era non illogico inferire la consapevolezza dell'esistenza di reddito in capo alla figlia convivente. Ha poi ritenuto congrua la motivazione sulla recidiva, valorizzando i precedenti penali dell'imputata e la loro significatività prognostica. Quanto al diniego delle pene sostitutive, ha ribadito che la valutazione del giudice è discrezionale e sindacabile in cassazione solo se manchi o sia manifestamente illogica la motivazione; nel caso concreto, la motivazione era ritenuta congrua e coerente, potendo il giudice fondarsi anche sui precedenti penali quando essi denotino una prognosi negativa sulla finalità rieducativa e sul rischio di recidiva.
Norme richiamate
art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Il reato richiede dolo generico e può essere integrato anche dal dolo eventuale; è sufficiente la consapevolezza della situazione rilevante ai fini del beneficio richiesto.
art. 76 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ai fini del patrocinio a spese dello Stato, nel reddito dell'istante va computato anche quello della persona convivente che contribuisca alla vita comune.
La concessione o il diniego della pena sostitutiva dipende da una valutazione discrezionale del giudice, da compiersi secondo i criteri di cui all'art. 133 c.p.
Rileva quale parametro per valutare prognosticamente la concedibilità della pena sostitutiva, con riguardo alla personalità del reo e alle esigenze di prevenzione e rieducazione.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel reato di cui all'art. 95 d.P.R. 115/2002 è sufficiente il dolo generico, che può assumere anche la forma del dolo eventuale; il giudice può desumerlo da elementi sintomatici, quali la convivenza con soggetti percettori di reddito e la conseguente ragionevole conoscibilità di tale dato.
- Ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il reddito da considerare comprende anche quello del familiare convivente che contribuisca alla vita comune; l'omessa considerazione di tale reddito può integrare la rilevanza penale della condotta se accompagnata dalla consapevolezza dell'elemento fattuale.
- La motivazione sulla recidiva è sufficiente quando il giudice valorizzi in modo non apparente i precedenti penali e spieghi perché essi attestino una maggiore capacità a delinquere o una persistente inclinazione criminosa.
- Il diniego di pene sostitutive è espressione di discrezionalità giudiziale e non è censurabile in cassazione se sorretto da motivazione congrua, non manifestamente illogica e coerente con i criteri dell'art. 133 c.p.; il giudice può fondarsi anche solo sui precedenti penali quando questi rendano negativa la prognosi rieducativa e di contenimento della recidiva.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende, salvo cause di esonero.
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