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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34725/2025 del 24/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché i motivi erano reiterativi di questioni già vagliate e disattese con motivazione logica, coerente e puntuale dai giudici di merito. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza impugnata confermava la condanna per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in ipotesi di lieve entità, oltre a un altro reato non specificato nel testo. La ricorrente proponeva due motivi, che in sede di legittimità sono stati ritenuti meramente riproduttivi di censure già esaminate e respinte nei giudizi di merito: contestava la ricostruzione della penale responsabilità, in particolare il contributo causale e l'elemento soggettivo, e lamentava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    La condanna di merito riguardava il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in lieve entità; la Corte non entra nel merito della fattispecie, ma prende atto della sentenza impugnata.

  • artt. 62-bis c.p.

    Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è stato ritenuto adeguatamente motivato dai giudici di merito e non censurabile in cassazione sulla base dei motivi riproduttivi proposti.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure già dedotte e adeguatamente esaminate nei giudizi di merito, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Quando la sentenza di merito sviluppa una motivazione logica, coerente e puntuale sul contributo causale dell'imputato e sull'elemento soggettivo, la doglianza che si risolva in una mera rivalutazione del fatto è preclusa in sede di legittimità.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche, se sorretto da motivazione congrua, non può essere utilmente censurato con formule generiche o ripetitive.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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