Cassazione Penale, Ordinanza n. 34717/2025 del 24/10/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda i ricorsi per cassazione proposti da due imputati avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato una condanna per fatti in materia di stupefacenti e per altro illecito connesso. Per il primo ricorrente, i primi due motivi riproponevano censure già esaminate e disattese in appello: si contestava la mancata assoluzione per uso personale della sostanza ai sensi dell'art. 75 d.P.R. 309/1990 e la sussistenza della responsabilità penale per il reato indicato come art. 4 L. 18 aprile 1975, n. 10, sostenendo che i dati valorizzati dal giudice di merito non fossero univoci. Il terzo motivo lamentava la violazione di legge per non avere operato, in sede di pena determinata con il rito, la diminuzione della metà per la contravvenzione contestata al capo 2, assumendo che la presenza di delitti e contravvenzioni in continuazione imponesse un diverso calcolo della diminuente ex art. 442, comma 2, c.p.p. Il secondo ricorrente proponeva due motivi sostanzialmente sovrapponibili a quelli del coimputato: deduceva il vizio di motivazione sulla esclusione dell'uso personale e sulla mancata qualificazione del fatto nell'ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, contestando la valutazione dell'ingente quantità di sostanza sequestrata e dell'assenza di un reddito idoneo all'acquisto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto i motivi del primo ricorrente, relativi all'uso personale e alla qualificazione del fatto, meramente riproduttivi e comunque infondati, evidenziando che la sentenza di merito aveva motivato in modo logico e coerente sulla mancanza di un reddito compatibile con l'acquisto di una notevole quantità di stupefacente e sulla presenza di un coltello a farfalla e di un manganello telescopico non giustificati dall'attività lavorativa, elementi incompatibili con la prospettata destinazione personale. Ha inoltre reputato corretta l'esclusione della fattispecie lieve ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 in ragione della considerevole quantità di sostanza sequestrata. Quanto al terzo motivo del primo ricorrente, la Corte lo ha giudicato manifestamente infondato perché la censura sulla riduzione della pena per il rito, in presenza di concorso tra delitti e contravvenzioni, atteneva a pena illegittima e non illegale, e comunque non risultava dedotta in appello, con conseguente preclusione ex art. 606, comma 3, c.p.p. Anche i motivi del secondo ricorrente sono stati reputati manifestamente infondati per le stesse ragioni, con conferma implicita della valutazione di merito sulla destinazione non personale della sostanza e sulla non lieve entità del fatto. Entrambi i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili, con condanna alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990
Viene richiamato come base della condanna per il reato principale in materia di stupefacenti; dalla motivazione emerge che la responsabilità è stata confermata per condotte di detenzione/cessione di sostanza non riconducibili all'uso personale.
art. 75 d.P.R. 309/1990
La Corte ribadisce che l'uso personale va escluso quando gli elementi fattuali, come l'assenza di reddito compatibile con l'acquisto della droga e altri indici circostanziali, rendono non credibile la destinazione della sostanza all'uso esclusivo del possessore.
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
La fattispecie lieve viene esclusa quando la quantità di sostanza sequestrata è considerevole/ingente, elemento incompatibile con la ridotta offensività richiesta dalla norma.
art. 442, comma 2, c.p.p.
In presenza di continuazione tra delitti e contravvenzioni, l'erronea applicazione unitaria della diminuzione per il rito integra pena illegittima e non pena illegale, purché la pena finale resti nei limiti edittali.
art. 606, comma 3, c.p.p.
La censura non dedotta con l'atto di appello non può essere proposta per la prima volta in cassazione, pena l'inammissibilità del motivo.
L. 18 aprile 1975, n. 10, art. 4
La sentenza impugnata aveva ritenuto provata la responsabilità per il reato previsto da questa disposizione; la Corte di cassazione si limita a rilevare che la motivazione di merito sul punto è stata congrua e logica.
Massime di principio
- Ai fini dell'esclusione dell'uso personale di sostanze stupefacenti, il giudice può valorizzare in modo convergente elementi oggettivi e soggettivi quali la quantità della sostanza, l'assenza di disponibilità economiche compatibili con l'acquisto e la presenza di ulteriori elementi sintomatici incompatibili con il mero consumo.
- La qualificazione del fatto come ipotesi lieve ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 richiede una valutazione complessiva della concreta offensività; una quantità considerevole o ingente di sostanza sequestrata è elemento idoneo a escludere la lieve entità.
- Nel giudizio di legittimità non è deducibile per la prima volta una questione non sottoposta al giudice di appello, quando la legge ne prevede la preclusione a pena di inammissibilità.
- In tema di continuazione tra delitti e contravvenzioni, l'errata unificazione della diminuzione di pena per il rito può integrare solo una pena illegittima, non una pena illegale, se il risultato finale resta entro i limiti edittali; pertanto la censura non comporta automaticamente l'annullamento della sentenza.
- La manifesta infondatezza di motivi meramente riproduttivi di doglianze già esaminate e adeguatamente respinte dal giudice di merito conduce all'inammissibilità del ricorso per cassazione.
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