Cassazione Penale, Ordinanza n. 34716/2025 del 24/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha rilevato che i motivi non censuravano vizi logici o giuridici della motivazione, ma sollecitavano una diversa lettura delle prove. È stata quindi confermata la condanna già pronunciata in appello per il reato di detenzione di stupefacenti a fini di spaccio, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza di appello che lo aveva condannato per detenzione di stupefacente a fini di spaccio. Con entrambi i motivi ha contestato la mancata riqualificazione del fatto come illecito amministrativo per uso esclusivamente personale ai sensi dell'art. 75 d.P.R. 309/1990, sostenendo che la sostanza detenuta fosse destinata solo all'uso personale. La Corte di cassazione ha ritenuto le censure manifestamente infondate perché volte a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio, senza confrontarsi con la motivazione della Corte d'appello, che aveva già valorizzato quantità, qualità, modalità di conservazione e trasporto della sostanza come indici della finalità di spaccio.
Norme richiamate
art. 73 co. 1 e 1-bis d.P.R. 309/1990
Norma ritenuta base della condanna per detenzione di stupefacente a fini di spaccio, confermata sulla base degli indici fattuali valorizzati in appello (quantità, qualità, modalità di conservazione e trasporto).
Invocato dal ricorrente per sostenere la destinazione all'uso personale della sostanza, ma la Corte ne esclude l'applicazione perché incompatibile con l'accertata finalità di spaccio.
Cassa delle ammende
Disposta la condanna al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende quale conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto la veste della censura di erronea qualificazione giuridica, miri in realtà a ottenere una nuova e più favorevole valutazione del compendio probatorio.
- La destinazione dello stupefacente all'uso esclusivamente personale deve emergere in modo compatibile con gli indici fattuali valorizzati dal giudice di merito; in presenza di elementi quali quantità, qualità e modalità di conservazione/trasporto coerenti con lo spaccio, non è configurabile la riqualificazione ex art. 75 d.P.R. 309/1990.
- Quando la motivazione di merito è logica, coerente e puntuale nel fondare la finalità di spaccio su elementi oggettivi del fatto, la censura che pretenda una diversa ricostruzione della vicenda criminosa non supera il vaglio di ammissibilità in cassazione.
Come è indicizzato
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