Cassazione Penale, Ordinanza n. 34715/2025 del 24/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo infondata o comunque non deducibile utilmente la censura perché già compiutamente esaminata dalla Corte territoriale. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per detenzione e cessione di sostanza stupefacente. L'unico motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. 309/1990. Secondo la Corte, però, la censura era sostanzialmente riproduttiva di una doglianza già esaminata e disattesa in appello con argomenti ritenuti corretti: la motivazione di merito valorizzava l'ingente quantitativo di sostanza rinvenuta e il numero di dosi ricavabili.
Norme richiamate
art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/1990
norma incriminatrice posta a base della condanna già pronunciata in appello per il reato in materia di stupefacenti.
art. 80, comma 2, d.P.R. 309/1990
aggravante la cui sussistenza è stata contestata in ricorso; la Corte richiama la motivazione di merito che l'ha ritenuta integrata in ragione dell'ingente quantitativo di sostanza e delle plurime dosi ricavabili.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre una censura già specificamente esaminata e motivatamente respinta dal giudice di merito, senza evidenziare reali errori di diritto o manifeste illogicità della motivazione.
- Ai fini della valutazione dell'aggravante in materia di stupefacenti, l'ingente quantitativo di sostanza rinvenuta e la significativa quantità di dosi estraibili possono costituire elementi idonei a sostenerne la configurabilità.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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