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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34718/2025 del 24/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza impugnata aveva confermato la condanna per detenzione di sostanza stupefacente a fini di cessione ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Con il ricorso per cassazione l'imputato deduceva un vizio di motivazione, sostenendo che la Corte d'appello non avesse correttamente escluso la finalità di uso personale ex art. 75 d.P.R. 309/1990. La doglianza era quindi diretta a contestare la qualificazione del fatto, chiedendo in sostanza di riqualificare la detenzione come destinazione ad uso esclusivamente personale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il motivo generico e manifestamente infondato, osservando che la Corte d'appello aveva motivato in modo adeguato sulla destinazione a terzi della sostanza, valorizzando la quantità e qualità dello stupefacente, le modalità di confezionamento, il rinvenimento di denaro contante e il mancato riscontro della veridicità delle dichiarazioni rese dall'imputato. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    Norma posta a base della condanna confermata in appello, relativa al reato in materia di stupefacenti oggetto del giudizio.

  • art. 75, d.P.R. 309/1990

    Richiamato dal ricorrente per sostenere che la sostanza fosse destinata all'uso personale e non alla cessione a terzi.

  • art. 616 c.p.p.

    Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità è inammissibile il motivo che si limiti a contestare in modo generico la motivazione della sentenza di merito senza confrontarsi specificamente con gli elementi valorizzati dal giudice di appello.
  • Ai fini della distinzione tra detenzione per uso personale e detenzione finalizzata alla cessione a terzi, il giudice può valorizzare congiuntamente quantità e qualità della sostanza, modalità di confezionamento, possesso di denaro contante e attendibilità o meno delle dichiarazioni dell'imputato.
  • La scelta del giudice di merito di ritenere provata la destinazione a terzi della sostanza, se sorretta da motivazione coerente e non illogica, non è sindacabile in cassazione mediante una mera riproposizione di una diversa lettura del fatto.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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