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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34714/2025 del 24/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondate entrambe le doglianze. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per il reato di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti in lieve entità. Con l'unico motivo di ricorso ha articolato due censure: da un lato ha dedotto vizio di motivazione in ordine alla ritenuta utilizzabilità della relazione tecnica depositata dal pubblico ministero il 29 giugno 2024, sostenendo che tale deposito fosse successivo alla richiesta di giudizio abbreviato formulata il 25 giugno 2024; dall'altro ha contestato la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambe le censure manifestamente infondate: quanto alla relazione tecnica, ha rilevato che l'istanza di accertamenti tecnici del pubblico ministero era stata presentata prima della richiesta di rito abbreviato, essendo anteriore al 30 maggio 2024, sicché il deposito successivo della relazione non ne comportava l'inutilizzabilità; quanto alle attenuanti generiche, ha osservato che la sentenza impugnata aveva adeguatamente motivato la loro esclusione valorizzando modalità del fatto e personalità del reo, escludendo altresì la qualificazione del fatto come lieve entità.

Norme richiamate

  • art. 73, co. 5, D.P.R. 309/1990

    disposizione incriminatrice richiamata per la condanna già pronunciata in appello; il fatto è stato ritenuto non di lieve entità.

  • art. 585 c.p.p.

    non citato espressamente nel testo fornito; non determinabile.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, la doglianza sulla pretesa inutilizzabilità di un atto istruttorio o tecnico è infondata quando l'attività di richiesta dell'accertamento sia stata compiuta prima della richiesta di rito abbreviato, anche se il deposito dell'elaborato sia avvenuto successivamente.
  • La valutazione sulla concessione delle circostanze attenuanti generiche è insindacabile in cassazione quando la sentenza di merito dia conto, in modo non illogico, degli elementi negativi valorizzati, quali modalità del fatto e personalità dell'imputato.
  • Quando la motivazione di merito esclude il carattere di lieve entità del fatto sulla base degli elementi concreti della vicenda, la censura sulla mancata concessione di benefici o attenuanti generiche non coglie la ratio decidendi.
  • Il ricorso è inammissibile se le censure ripropongono questioni già adeguatamente risolte dal giudice di merito e risultano manifestamente infondate.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende secondo la disciplina applicabile.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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