Cassazione Penale, Ordinanza n. 34713/2025 del 24/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata aveva confermato la condanna dell'imputato per evasione. Nel ricorso per cassazione il condannato censurava l'affermazione di responsabilità per il reato contestato, ma le doglianze sono state ritenute del tutto generiche: si limitavano a mere enunciazioni, senza confrontarsi con gli apprezzamenti di merito svolti dalla Corte d'appello, che aveva motivato in modo puntuale e logico, né indicavano specifiche richieste sorrette da ragioni di diritto e dati di fatto.
Norme richiamate
art. 385 c.p.
È il reato oggetto della condanna confermata in appello e presupposto del ricorso dichiarato inammissibile.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure contro la condanna si risolvono in affermazioni generiche o meramente assertive, prive di un effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata.
- Per essere ammissibile, il motivo di ricorso deve indicare specifiche ragioni di diritto e dati di fatto idonei a contrastare gli apprezzamenti di merito contenuti nella decisione impugnata.
- La mera riproposizione di doglianze già astratte o non calibrate sulla motivazione di appello non è sufficiente a superare il vaglio di ammissibilità in cassazione.
Come è indicizzato
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