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Cassazione Penale, Ordinanza n. 40008/2025 del 12/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione impugnata proveniva dalla Corte d'appello di Messina in sede di rinvio dopo un precedente annullamento della Corte di cassazione. In quel giudizio la Corte territoriale aveva assolto gli imputati dal reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990 e aveva rideterminato la pena per i reati di detenzione e cessione di stupefacenti di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990, applicando per uno anni tre e mesi due di reclusione ed euro 20.000 di multa, e per l'altro anni due e mesi otto di reclusione ed euro 20.000 di multa. I due imputati hanno proposto separati ricorsi per cassazione deducendo violazione di legge penale in relazione agli artt. 132 e 133 c.p. e 125 c.p.p., nonché vizio di motivazione sulla determinazione della pena, lamentando in sostanza che la Corte d'appello avesse illegittimamente discostato la pena dai minimi edittali senza adeguata motivazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza sulla commisurazione della pena, osservando che la Corte d'appello aveva applicato correttamente i criteri di cui all'art. 133 c.p. e aveva motivato in modo congruo, valorizzando la gravità dei fatti, la capacità organizzativa dell'attività illecita e i precedenti penali. È stata quindi confermata la statuizione sulla pena già rideterminata dal giudice di rinvio. Ai ricorrenti sono state inoltre poste a carico le spese processuali e la somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, ritenendosi non ravvisabile assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 74 d.P.R. 309/1990

    Norma relativa all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; nel giudizio di rinvio gli imputati ne sono stati assolti.

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    Norma incriminatrice per i reati di detenzione e cessione di stupefacenti; la pena è stata rideterminata in sede di rinvio per tali fatti.

  • art. 132 c.p.

    Richiamato dai ricorrenti per contestare la commisurazione della pena.

  • art. 133 c.p.

    Criteri di commisurazione della pena: la Corte ha ritenuto che il giudice di merito li avesse correttamente applicati e motivati, indicando gli elementi ritenuti più significativi.

  • art. 125 c.p.p.

    Richiamato dai ricorrenti in relazione al vizio di motivazione; la Corte ha escluso l'omissione motivazionale.

  • art. 616 c.p.p.

    Base per la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali a seguito di inammissibilità del ricorso.

  • Corte cost. n. 186/2000

    Richiamata per la regola sulla somma da versare alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità, subordinata all'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, Waychey e altri, Rv. 258410

    Richiamata come precedente sul sufficiente adempimento dell'obbligo motivazionale quando il giudice indichi gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti ai fini della pena.

Massime di principio

  • In tema di commisurazione della pena, l'obbligo di motivazione del giudice di merito è adempiuto quando nella sentenza siano indicati gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti ai fini della determinazione in concreto della sanzione, anche senza analitica confutazione di ogni singolo criterio di cui all'art. 133 c.p.
  • La scelta di discostarsi dai minimi edittali è legittima se il giudice dà conto di elementi concreti quali gravità del fatto, capacità organizzativa dell'attività illecita e precedenti penali dell'imputato.
  • Quando il ricorso per cassazione contro la pena si risolve in una doglianza manifestamente infondata sulla motivazione della commisurazione, esso è dichiarato inammissibile.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e può essere tenuto al versamento di una somma alla Cassa delle ammende ove non ricorra l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiReati tributariProcesso penale
IstitutiOnere della prova

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