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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20041/2022 del 21/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Un lavoratore aveva agito per ottenere il riconoscimento di un inquadramento superiore rispetto a quello attribuitogli dall'azienda, con correlato pagamento delle differenze retributive. In primo grado la domanda era stata accolta, ma la Corte d'Appello aveva riformato la decisione e rigettato la pretesa, ritenendo che le mansioni concretamente svolte non presentassero la maggiore complessità, autonomia e discrezionalità richieste dal livello rivendicato: si trattava di verifiche eseguite su parametri e strumentazione preimpostati, con interventi solo marginali e con comunicazione ad altri della eventuale anomalia rilevata. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti quattro motivi: (1) violazione dell'art. 6 del CCSL di primo livello del 29 dicembre 2010, sostenendo che tale clausola avrebbe previsto il passaggio al terzo gruppo professionale, prima fascia, dopo 24 mesi di permanenza nel precedente profilo, in presenza di un certo titolo di studio; (2) omesso esame di un fatto decisivo, perché la Corte avrebbe dovuto considerare tale clausola e riconoscere il superiore inquadramento almeno dal 30 dicembre 2010; (3) violazione dell'art. 2103 c.c. per asserita mancata corretta applicazione del criterio trifasico di confronto tra mansioni svolte, declaratorie contrattuali e raffronto finale; (4) omesso esame circa il fatto decisivo che il lavoratore avrebbe svolto la funzione di responsabile di laboratorio, con conseguente diritto al diverso inquadramento e all'accoglimento anche dell'appello incidentale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. I primi due motivi sono stati dichiarati inammissibili perché la questione relativa alla clausola contrattuale invocata non risultava esaminata dalla sentenza impugnata e il ricorrente non aveva assolto all'onere di autosufficienza: non aveva indicato in modo specifico dove la questione fosse stata dedotta nei precedenti gradi, né aveva riportato il contenuto del ricorso introduttivo idoneo a mostrare che la domanda fosse stata proposta anche in via subordinata su base negoziale. Inoltre, tali censure avrebbero dovuto essere veicolate, se del caso, come error in procedendo per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., e non come violazione di legge o vizio motivazionale. I motivi terzo e quarto sono stati respinti perché la Corte territoriale aveva effettivamente svolto il giudizio trifasico in materia di inquadramento, mentre le doglianze tendevano in realtà a sollecitare una rivalutazione del merito sulle mansioni concretamente svolte, attività preclusa in sede di legittimità. La Corte ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 6, titolo terzo, Contratto Collettivo Specifico di lavoro di primo livello del 29 dicembre 2010

    appartengono al terzo gruppo professionale prima fascia i lavoratori in possesso di titolo di scuola media superiore o di formazione equivalente dopo 24 mesi di ininterrotta permanenza in attività del secondo alinea della seconda fascia del quarto gruppo professionale

    La clausola, per essere utilmente invocata, doveva risultare effettivamente dedotta come autonoma base della domanda fin dal giudizio di merito; non può essere valorizzata in cassazione se la questione non è stata trattata nella sentenza impugnata e non è specificamente localizzata negli atti precedenti.

  • art. 366, co. 1, n. 6, c.p.c.

    Il ricorrente deve indicare specificamente gli atti e i documenti su cui il motivo si fonda, consentendo alla Corte il controllo ex actis; non è sufficiente un generico riferimento a un atto non precisamente individuato.

  • art. 112 c.p.c.

    L'omessa pronuncia va denunciata come error in procedendo, quando il giudice di merito non abbia deciso su una domanda o eccezione ritualmente proposta; non può essere convertita impropriamente in censura di violazione di legge o di vizio motivazionale.

  • art. 2103 c.c.

    La verifica dell'esatto inquadramento richiede il confronto tra mansioni effettivamente svolte e declaratorie contrattuali; tuttavia la valutazione del contenuto professionale concreto delle mansioni appartiene al merito e non è sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio denunciabile.

  • art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.

    La violazione di legge è configurabile solo se il giudice abbia esaminato la questione e l'abbia risolta in modo giuridicamente errato; non consente di rimettere in discussione l'accertamento fattuale.

  • art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame è ammissibile solo nei rigorosi limiti elaborati dalla giurisprudenza di legittimità; non può essere usato per chiedere una nuova valutazione del merito o delle prove.

  • art. 380 bis c.p.c.

    La memoria ex art. 380 bis ha funzione meramente illustrativa e chiarificatrice dei motivi già dedotti, e non può integrare o introdurre nuove censure.

  • art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, ricorrono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Chi deduce in cassazione una questione giuridica non trattata nella sentenza impugnata deve dimostrare non solo di averla proposta nei precedenti gradi, ma anche di indicare specificamente, in ossequio all'autosufficienza, dove essa risulta dagli atti del giudizio di merito.
  • Se la censura riguarda la mancata pronuncia su una domanda autonoma o su una diversa causa petendi, il vizio va prospettato come omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. e non come violazione di legge o vizio motivazionale.
  • La denuncia di violazione dell'art. 2103 c.c. in materia di inquadramento non può risolversi nella richiesta di una nuova valutazione delle mansioni concretamente svolte, che resta riservata al giudice di merito.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non consente di ottenere una rivalutazione complessiva del compendio istruttorio, ma richiede il rispetto dei limiti rigorosi fissati dalla giurisprudenza di legittimità.
  • La memoria depositata in cassazione può solo illustrare i motivi già dedotti, non aggiungere elementi essenziali mancanti o introdurre nuove allegazioni decisive.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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