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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20924/2023 del 16/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del decreto che ha confermato la sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per quattro anni. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge e omessa motivazione (art. 111, comma 6 Cost.; art. 125, comma 3 c.p.p.; artt. 6 e 7, comma 1, d.lgs. n.159/2011), sostenendo che il provvedimento non ha valutato l'attuale pericolosità: assenza di manifestazioni di pericolosità sociale, mancanza di frequentazione di pregiudicati, lunga detenzione e corretta condotta carceraria (anche con benefici come detenzione anticipata e domiciliari) che avrebbero dovuto far desumere il venire meno della pericolosità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per essere diretto a far valere censure non consentite dalla legge (criticando la motivazione e i fatti di merito). Ha ritenuto che il sindacato di legittimità sulle misure di prevenzione è limitato a vizi di legge e che non sono deducibili in Cassazione vizi di motivazione purché non vi sia motivazione inesistente o meramente apparente. I giudici hanno confermato che la Corte di appello ha fornito motivazione completa e logica: Guttadauro è affiliato alla famiglia mafiosa di Bagheria dal 2004, condannato per 416-bis, con ruolo di rilievo (interferenze elettorali, traffico stupefacenti, appalti) e mancanza di elementi che dimostrino il suo allontanamento dall'organizzazione. La detenzione domiciliare era per motivi di salute e non indice di rinuncia a modelli devianti. Il ricorso è dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 111, comma 6 Cost.

    Richiamato dal ricorrente come parametro di corretto svolgimento del processo e motivazione; la Corte lo inserisce nel quadro di censura ma nega che sia stato violato dato che la decisione è motivata.

  • art. 125, comma 3 c.p.p.

    Richiesto come riferimento procedurale sulla motivazione dei provvedimenti; la Cassazione osserva che non sussiste motivazione inesistente o meramente apparente.

  • artt. 6 e 7, comma 1, d.lgs. n. 159/2011 (codice antimafia)

    Norme sul regime delle misure di prevenzione personali; impiegate per contestare la misura sulla base dell'attuale pericolosità e per valutare i requisiti per la sorveglianza speciale.

  • art. 416-bis c.p.

    Reato di associazione di tipo mafioso: la condanna a carico del ricorrente e il suo ruolo nell'organizzazione costituiscono fondamento per la presunzione di pericolosità sociale rilevata dai giudici.

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    Richiamato nella parte in cui la Cassazione delimita i vizi sindacabili in sede di legittimità (vizi di motivazione non sono sempre apprezzabili se non configurano motivazione del tutto inesistente o apparente).

  • Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014 (Repaci) - giurisprudenza

    Giurisprudenza richiamata per affermare il perimetro del controllo di legittimità sulle misure di prevenzione e il principio che solo la motivazione inesistente o meramente apparente è sindacabile in Cassazione.

  • Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020 (Mulè) - giurisprudenza

    Richiamata per sottolineare che censure che non siano potenzialmente decisive ai fini della pronuncia non sono ammissibili in Cassazione.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che consente alla Corte di Cassazione di condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato; applicata per imporre le sanzioni economiche.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione in materia di misure di prevenzione esercita un controllo limitato a vizi di legge; le critiche di merito o la mera valutazione della motivazione non sono ammesse salvo il caso di motivazione inesistente o meramente apparente.
  • L'affiliazione a organizzazioni mafiose e il ruolo di rilievo all'interno di esse costituiscono fondamento solido per la presunzione di persistenza della pericolosità sociale, anche se è trascorso tempo e sono stati goduti benefici carcerari.
  • La concessione di misure alternative (detenzione domiciliare o anticipata) per motivi di salute non deve automaticamente essere interpretata come prova di ravvedimento o di abbandono dei modelli criminosi.
  • Nelle impugnazioni in Cassazione è necessario formulare censure specifiche e articolate di illegittimità (violazioni di norme processuali o di diritto); censure generiche o ripetitive sulla motivazione rischiano l'inammissibilità.
  • Per contestare efficacemente la persistenza della pericolosità sociale bisogna fornire elementi nuovi, concreti e decisivi (es. documentazione probante di distacco dall'organizzazione), non semplici affermazioni sul comportamento passato.
  • Il mancato successo dell'impugnazione può comportare l'obbligo di rifondere le spese processuali e il pagamento di somme alla Cassa delle ammende, specie quando il ricorso è dichiarato inammissibile per motivazioni procedurali.

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