Cassazione Penale, Sentenza n. 30001/2024 del 22/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna per cassazione l'ordinanza del Tribunale del riesame che ha confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal Gip per partecipazione a un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. n. 309/1990) e per episodi di detenzione e cessione di cocaina. Con il primo motivo deduce vizio di motivazione sui gravi indizi, sostenendo che la condotta fosse di spaccio autonomo e non di partecipazione associativa: Vinzi avrebbe avuto canali di approvvigionamento propri, rapporti giustificati da vincoli familiari con il presunto capo (Sudoso Davide), non avrebbe realizzato margini di guadagno né condiviso proventi, e alcuni apporti agli approvvigionamenti sarebbero occasionali. Contesta inoltre la genericità delle intercettazioni e la modestia delle quantità. Con il secondo motivo censura l'attualità delle esigenze cautelari e l'erroneo richiamo alla recidiva reiterata e specifica, rilevando che le pene pregresse si sono estinte dopo affidamento in prova e che i fatti contestati risalgono a un periodo limitato (luglio-dicembre 2021).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse adeguatamente motivato la sussistenza dei gravi indizi di partecipazione all'associazione dedita al traffico di stupefacenti sulla base della persistente attività di rifornimento al sodalizio, dei continui contatti con il promotore-organizzatore, del diretto coinvolgimento in affari del gruppo (es. disponibilità a cofinanziare forniture da 5-6 kg) e del rapporto di fiducia anche familiare con il capo. La Corte ha inoltre ritenuto corretta la valutazione sulla non riconducibilità dei fatti alla lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, dovendo esaminare mezzi, modalità e circostanze nel loro insieme. Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha ritenuto motivata la conservazione della misura, anche in considerazione del ruolo di rilievo dell'indagato, dei contatti con soggetti di spessore criminale e del rischio di proseguimento dell'attività per interposta persona o tramite comunicazioni a distanza. Il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa per le ammende; non è disposta la rimessione in libertà.
Norme richiamate
La Corte conferma che costituisce associazione finalizzata al traffico di stupefacenti anche il vincolo durevole tra fornitore e acquirenti che, in via continuativa, ricevono la droga per immetterla al consumo; la diversità di scopo personale e la differenza di utile non escludono l'affectio societatis.
d.P.R. n. 309/1990, art. 73, comma 5
Per escludere la lieve entità è necessario valutare 'mezzi, modalità e circostanze' in modo complessivo; attività ripetuta, quantitativi e struttura dei traffici possono escludere la sussistenza del quinto comma.
Codice di procedura penale, art. 275, comma 3 (richiamo alla presunzione)
Il Tribunale del riesame non si è limitato a invocare la presunzione di necessità della misura, ma ha motivato in concreto il pericolo di reiterazione e l'inidoneità di misure meno afflittive.
Codice di procedura penale, art. 616
Applicazione dell'art. 616 c.p.p. per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di una somma alla Cassa per le ammende in caso di ricorso inammissibile.
Disposizioni di attuazione c.p.p., art. 94, comma 1-ter
Disposto l'inoltro alla Cancelleria per gli adempimenti relativi alla permanenza della custodia cautelare non venendo disposta la rimessione in libertà.
Massime di principio
- La partecipazione ad un'associazione per il traffico di stupefacenti può essere ricavata non solo da condotte parallele, ma anche da rapporti stabili di fornitura e dalla disponibilità continuativa a rifornirsi e cofinanziare operazioni di rilevante entità.
- La diversità degli scopi individuali e la differenza di profitto tra partecipanti non escludono l'esistenza dell'affectio societatis; ciò che conta è la stabilità e la rilevanza del contributo all'attività associativa.
- Contestare la motivazione di merito in Cassazione per provvedimenti cautelari è difficile: il sindacato è limitato al controllo di adeguatezza e logicità della motivazione, non alla riconsiderazione dei fatti o alla rivalutazione delle prove.
- Per escludere la lieve entità ai sensi dell'art. 73, comma 5, DPR 309/1990, è necessario un esame complessivo di mezzi, modalità e circostanze; singole quantità modeste non sono determinanti se inserite in un quadro di attività persistente e organizzata.
- L'esistenza di precedenti o contatti con ambienti criminali, nonché la persistenza di canali di approvvigionamento, possono giustificare la conservazione di misure cautelari anche quando i reati contestati risalgono a un periodo limitato.
- In casi di misure cautelari, il giudice deve motivare concretamente l'inidoneità di misure meno afflittive; la mera proposizione di alternative difensive senza scalfire la ragionevolezza della ricostruzione del giudice del riesame raramente basta.
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