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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14264/2022 del 05/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Una contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario tre cartelle di pagamento deducendo la decadenza dei termini. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso e liquidato le spese in euro 500,00. La sentenza era stata poi impugnata dalla contribuente limitatamente alle spese; la Commissione tributaria regionale aveva accolto l’appello e liquidato le spese in euro 1.500,00 per ciascun grado, riformando la statuizione di primo grado. In cassazione la contribuente ha dedotto la violazione degli artt. 88, 91, 92, comma 2, 132, comma 2, n. 4, c.p.c., 2233, comma 2, c.c., 13 d.l. 132/2014, d.m. 55/2014, 12, 15 e 36, comma 2, d.lgs. 546/1992, nonché degli artt. 3, 24, 25, 97, 102, 104 e 111 Cost. e 21 e 47 CDFUE, lamentando che la CTR, nel rideterminare le spese di primo grado, non avesse motivato il forte scostamento rispetto alla nota spese depositata dal difensore della parte vittoriosa e, comunque, avesse liquidato importi inferiori ai minimi tariffari.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato l’unico motivo di ricorso. Ha affermato che, quando la parte vittoriosa abbia depositato una nota specifica delle spese, il giudice non può procedere a una riduzione globale senza adeguata motivazione delle voci eliminate o ridotte, così da consentire il controllo di legittimità sulla conformità della liquidazione agli atti e ai parametri vigenti. Ha inoltre ribadito che, nella liquidazione giudiziale delle spese di causa, il giudice deve attenersi ai parametri del d.m. 55/2014, che regola la liquidazione giudiziale delle spese processuali, e non può scendere sotto i limiti minimi ivi previsti, neppure applicando la riduzione massima per la particolare semplicità della controversia. Poiché la CTR aveva liquidato euro 1.500,00 a fronte di una nota spese di euro 8.895,00 senza spiegare la drastica riduzione e con importo inferiore ai minimi di riferimento per lo scaglione applicabile, la sentenza è stata cassata con rinvio alla CTR del Lazio in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 88 c.p.c.

    richiamato insieme alle norme sulle spese e sulla motivazione della liquidazione, quale parametro denunciato come violato

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato come norma sulla soccombenza e sulla liquidazione delle spese

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    richiamato come norma sulla compensazione/riduzione delle spese

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiamato in relazione all’obbligo di motivazione della decisione sulle spese

  • art. 2233, comma 2, c.c.

    richiamato come parametro dei compensi professionali

  • art. 13 d.l. 132/2014

    richiamato tra le norme sulla liquidazione dei compensi

  • d.m. 55/2014

    la Corte lo considera il parametro speciale cui il giudice deve attenersi nella liquidazione giudiziale delle spese di causa

  • d.lgs. 546/1992, artt. 12, 15 e 36, comma 2

    richiamati come norme del processo tributario rilevanti per la regolazione delle spese

  • artt. 3, 24, 25, 97, 102, 104 e 111 Cost.

    richiamati a sostegno delle censure di legittimità sulla motivazione e sulla corretta regolazione delle spese

  • artt. 21 e 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    richiamati dalla ricorrente nel quadro delle censure proposte

  • L. 794/1942, art. 24

    richiamata quale base dell’inderogabilità dei minimi tariffari nella liquidazione delle spese, secondo il precedente citato

  • d.m. 140/2012

    richiamato solo per ribadire che regola i compensi tra professionista e cliente, non la liquidazione giudiziale delle spese

Massime di principio

  • In tema di spese processuali, se la parte vittoriosa deposita una nota analitica, il giudice che intenda eliminare o ridurre singole voci deve dare adeguata motivazione dello scostamento, altrimenti la liquidazione è censurabile in cassazione.
  • La liquidazione giudiziale delle spese di lite deve rispettare i parametri del decreto ministeriale applicabile al processo, e il giudice non può scendere sotto i relativi minimi solo invocando la semplicità della controversia.
  • Il decreto che disciplina i compensi del rapporto professionale tra avvocato e cliente non prevale sulla disciplina speciale della liquidazione giudiziale delle spese processuali, che resta governata dai parametri specifici previsti per il processo.
  • La riduzione forfettaria delle spese è legittima solo se coerente con i parametri vigenti e sorretta da una motivazione che consenta il controllo sulla conformità della liquidazione alle risultanze di causa.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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