Cassazione Penale, Sentenza n. 38883/2024 del 23/10/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di condanna per il reato previsto dall'art. 7, comma 2, D.L. 28.01.2019, n. 4 (omessa comunicazione di informazioni rilevanti ai fini di benefici assistenziali), deducendo: 1) abolitio criminis della fattispecie per effetto dell'art. 1, comma 318, L. 29.12.2022, n. 197; 2) illogicità e apoditticità della motivazione in ordine all'obbligo di comunicazione della misura cautelare, sostenendo che al momento della domanda (28.03.2019) non era ancora sottoposto a custodia e che la norma non indicava un termine tassativo per la comunicazione; deduceva altresì che la sottoposizione a misura cautelare non avrebbe rilevanza penale in assenza di effetto sul beneficio economico; 3) censure sulla dosimetria della pena, mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e sul rilievo della recidiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rigettato l'argomento di abrogazione sostenendo che l'abrogazione disposta dalla L. n. 197/2022, operante dal 01.01.2024, non opera retroattivamente a favore del ricorrente e non impedisce l'applicazione della sanzione per fatti commessi anteriormente. Ha confermato che l'omessa comunicazione della sottoposizione a misura cautelare, essendo informazione rilevante ai fini di revoca o riduzione del sussidio, integra il reato di cui all'art. 7 D.L. n. 4/2019: il ricorrente aveva presentato domanda il 28.03.2019, usufruito del sussidio dall'aprile 2019, era stato arrestato e sottoposto ad arresti domiciliari nell'05.2019/03.06.2019 e non aveva comunicato tali variazioni nemmeno in sede di richiesta di proroga (nov. 2020). La Corte ha inoltre ritenuto congrua la motivazione sulla scelta del trattamento sanzionatorio e sul riconoscimento della recidiva; ha dichiarato inammissibile il ricorso per mancata specificità di censure riprodotte dall'appello; ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e, in via equitativa, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, art. 7
L'omessa comunicazione di informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o riduzione del beneficio economico integra il reato previsto; le informazioni sopraggiunte (es. sottoposizione a misura cautelare) sono comprese nell'obbligo di comunicazione.
conversione del D.L. n. 4/2019
Atto di conversione che ha integrato la disciplina del D.L. n. 4/2019 senza escludere l'obbligo di comunicazione delle variazioni di stato rilevanti.
Legge 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, comma 318
abrogazione operante dal 01.01.2024
L'abrogazione della fattispecie disciplinata dall'art. 7, operativa dal 01.01.2024, non si estende retroattivamente a fatti commessi prima dell'entrata in vigore; pertanto non si applica la regola della lex mitior per i fatti anteriori al termine di efficacia.
Codice di procedura penale, art. 606, comma 1
motivi di ricorso per cassazione
I motivi di cassazione devono essere specifici; la riproposizione non specifica di censure già rigettate in appello determina inammissibilità.
Codice di procedura penale, art. 591, comma 1, lett. c)
riferimento alla inammissibilità per mancanza di specificità
La mancanza di correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e le censure proposte comporta la non specificità del ricorso, con conseguente inammissibilità.
Codice di procedura penale, art. 616
onere delle spese e misura equitativa
Disposizioni relative all'onere di sostenere le spese del procedimento in caso di inammissibilità e alla possibilità di imporre un versamento alla Cassa delle Ammende in via equitativa.
Codice penale, art. 2 (principio della lex mitior)
principio normalmente applicabile
Il principio della lex mitior trova eccezione quando la legge che mitiga è espressamente derogata dall'atto che ne limita l'efficacia temporale; la Corte ha ritenuto che l'abrogazione non operi retroattivamente.
Massime di principio
- La sospensione o l'abrogazione successiva di una norma penale non sempre favorisce l'imputato: quando la legge derogativa salva l'applicazione delle sanzioni per i fatti commessi entro un termine, la regola della lex mitior non si applica a fatti anteriori all'efficacia della nuova disciplina.
- L'obbligo di comunicazione di variazioni rilevanti ai fini del mantenimento di benefici assistenziali comprende anche fatti sopravvenuti (per es. sottoposizione a misure cautelari) e perdura anche in occasione di richieste di proroga: la mancata comunicazione può integrare reato.
- In Cassazione i motivi devono essere specifici e non riprodurre meccanicamente argomentazioni già discusse e respinte in appello: l'assenza di correlazione fra censure e motivazione impugnata rende il ricorso inammissibile.
- La mancanza di un termine espresso per la comunicazione di una variazione non esonera dall'obbligo di informare l'ente erogatore quando la stessa norma impone la comunicazione delle informazioni rilevanti; il reiterato mancato adempimento rafforza la responsabilità penale.
- Le questioni di valutazione sulla dosimetria della pena, sulle attenuanti e sulla recidiva possono essere ritenute adeguatamente motivate anche implicitamente; deduzioni non sollevate in appello non sono proponibili in cassazione.
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