Cassazione Penale, Sentenza n. 38886/2024 del 23/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 14/5/2024 con cui il GIP, quale giudice dell'esecuzione, aveva rigettato la richiesta di revoca o sospensione dell'ingiunzione di demolizione (provvedimento del 18/11/2020 e sentenza n. 70/2003). Sono stati sollevati tre motivi: 1) violazione dell'art. 41 del d.P.R. 380/2001, per non avere il GIP considerato la nota del Comune di Simeri Crichi del 21/1/2015 che segnalava il rischio per la stabilità statica e non avere quindi richiesto approfondimenti tecnici; 2) violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. a) (motivazione di cassazione), sostenendo che l'opera sarebbe stata acquisita al patrimonio comunale e quindi la decisione sulla demolizione spettava al Comune; 3) violazione dell'art. 8 CEDU, per mancata verifica del rischio di danni gravi e irreversibili alla sola abitazione del ricorrente.
La decisione
Il certificato di morte prova che Mirante Antonio è deceduto il 28/7/2024. Per il decesso sopravvenuto, la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata per morte del condannato, con la conseguente dissoluzione del rapporto originato dall'incidente di esecuzione e la caducazione del provvedimento adottato nella procedura. La Corte ha precisato che l'annullamento non incide sull'efficacia dell'ordine di demolizione, in quanto misura di natura reale a contenuto ripristinatorio che si trasmette agli eredi o aventi causa; ha quindi disposto la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro per l'esecuzione dell'ordine nei confronti degli eredi o aventi causa del condannato.
Norme richiamate
d.P.R. 380/2001, art. 41
presente nel motivo del ricorso
il ricorrente lamenta che il giudice dell'esecuzione non ha tenuto conto della nota del Comune relativa al rischio per la stabilità statica e non ha chiesto approfondimenti tecnici; la Corte non si è pronunciata nel merito sulla questione a causa del decesso sopravvenuto
Codice di procedura penale, art. 606 comma 1 lett. a)
presente nel motivo del ricorso
invocato come motivo di cassazione per presunta errata qualificazione giuridica dell'opera come acquisita al patrimonio comunale; la Corte non ha esaminato il motivo per il sopravvenuto decesso del ricorrente
Convenzione europea dei diritti dell'uomo, art. 8
presente nel motivo del ricorso
il ricorrente deduce violazione del diritto alla vita privata e familiare e dell'abitazione per rischio di danni irreversibili alla sua unica abitazione; la Corte non ha valutato la questione nel merito per effetto della cessazione del processo per morte
Giurisprudenza della Corte di cassazione citata
varie sentenze indicate nel testo (es. Sez.3, n. 16141 del 21/02/2023; Sez.3, n. 18990 del 23/02/2022; Sez. 3, n. 45848 del 01/10/2019, ecc.)
principio consolidato secondo cui l'ordine di demolizione, quale sanzione amministrativa reale a contenuto ripristinatorio, ricade sul soggetto in rapporto con il bene e si trasmette agli eredi o aventi causa
Massime di principio
- Il sopravvenuto decesso del ricorrente dopo la proposizione del ricorso comporta, di regola, l'annullamento del provvedimento impugnato per estinzione del rapporto processuale collegato all'incidente di esecuzione; il merito delle doglianze non viene esaminato.
- L'annullamento dell'atto impugnato per morte del condannato non incide sull'efficacia di un ordine di demolizione di natura reale: tale ordine si trasmette agli eredi o aventi causa e può essere eseguito nei loro confronti.
- Quando il giudice dell'esecuzione sia chiamato a valutare rischi seri per la stabilità dell'immobile o per la vita dell'abitante, è in generale opportuno acquisire il parere dell'ufficio tecnico comunale o di consulenze tecniche, salvo che sopravvengano eventi che estinguano il processo.
- Se si contesta l'acquisizione dell'opera al patrimonio comunale, la questione attiene alla qualificazione giuridica del bene e alla competenza dell'ente locale; tale profilo può incidere sull'opportunità della demolizione ma richiede valutazione nel merito che non è sostituita dall'interruzione del processo per morte.
- Le doglianze fondate su art. 8 CEDU richiedono la verifica della proporzionalità e dell'esistenza di danni gravi e irreversibili all'abitazione; il ricorrente deve dimostrare concretamente tali danni perché il giudice dell'esecuzione possa sospendere o revocare l'ordine di demolizione.
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