Cassazione Penale, Sentenza n. 38893/2024 del 23/10/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'Appello di Bari per carenza di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio: in particolare contestavano l'omessa indicazione dei criteri utilizzati per determinare la pena di partenza e gli aumenti per la continuazione, nonché la mancanza di spiegazioni sul confronto con le posizioni di altri coimputati e sull'irrogazione di pene identiche nonostante differenti numeri di episodi e profili di recidiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto le doglianze generiche e prive di un interesse concreto e attuale a conoscere il dettaglio numerico degli aumenti per continuazione: richiamando la giurisprudenza di legittimità, ha ricordato che l'obbligo di motivazione specifica sugli aumenti opera con modalità differenziate e sussiste in termini stringenti solo quando l'aumento ecceda la media ragionevole o possa far sospettare un cumulo materiale di pene. Nel caso concreto gli aumenti erano contenuti e compatibili con il limite previsto dall'art. 81 c.p.; inoltre l'esclusione della recidiva a carico di Leone spiegava la parità di trattamento rispetto a Di Cianno. Per l'inammissibilità sono stati condannati alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 81 cod. pen.
Richiamato come limite legale per gli aumenti di pena per continuazione (triplo della pena-base); la Corte ha verificato che gli aumenti applicati rientravano nei limiti di proporzione e non configuravano un cumulo materiale.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma invocata per la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in caso di ricorso dichiarato inammissibile, salvo che non sussista assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Sezioni Unite, Sez. U, n. 47127 del 24.6.2021 (Pizzone)
Principio richiamato: nel determinare la pena per reati in continuazione il giudice deve individuare il reato più grave e motivare l'aumento per ciascun reato satellite; tuttavia l'intensità e la forma della motivazione richiesta variano a seconda dei casi e la specificazione dettagliata è necessaria soprattutto quando l'aumento eccede la media o può far sorgere dubbi sul rispetto dell'art. 81 c.p.
Sez. 2, n. 26011 del 11/04/2019 (Cuocci)
La Cassazione ha precisato che il ricorso è ammissibile per omessa indicazione del 'quantum' degli aumenti soltanto se il ricorrente dimostra un interesse concreto e attuale a tale censura; la mera genericità non basta.
Sez. 4, n. 33126 del 10.07.2024 (non massimata)
Richiamata per il principio che, in molti casi, è sufficiente un richiamo alla adeguatezza e congruità dell'aumento della pena se l'incremento non supera la media di pena applicabile.
Corte Costituzionale, sent. n. 186 del 13.6.2000
Citata in riferimento al principio che esclude l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità quando non emergano profili che giustifichino diversamente la sanzione per ricorso infondato.
Massime di principio
- Per impugnare efficacemente la determinazione della pena per continuazione è necessario esplicitare un interesse concreto e attuale a conoscere la ripartizione numerica degli aumenti per ciascun reato satellite; deduzioni generiche sono spesso inammissibili.
- L'obbligo di motivazione sui singoli aumenti per continuazione esiste ma richiede un grado di dettaglio variabile: è più stringente quando l'aumento appare elevato o idoneo a determinare un cumulo materiale; in presenza di aumenti contenuti, può essere sufficiente un richiamo all'adeguatezza e congruità.
- Il rispetto del limite dell'art. 81 c.p. (triplo della pena-base) è parametro chiave: se dagli importi risulta evidente il rispetto del limite, la richiesta di quantificazione puntuale degli aumenti perde pregnanza.
- L'esclusione o presenza della recidiva influisce in modo significativo sul trattamento sanzionatorio e può giustificare differenze (o equivalenze) di pena tra imputati con diverso numero di episodi.
- Nel criticare il confronto con coimputati occorre dimostrare concrete differenze di posizione processuale o fattuale; altrimenti il mero raffronto numerico non è sufficiente.
- Chi impugna dovrebbe indicare calcoli, esempi numerici o simulazioni che dimostrino come la mancata motivazione abbia prodotto un pregiudizio concreto nella misura della pena.
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