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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38891/2024 del 23/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello di Sassari del 26/10/2023 che, in parziale riforma della sentenza di assoluzione del Tribunale di Nuoro, aveva ritenuto provata la responsabilità di Baragliu per l'acquisto in concorso con Antonio Corda di circa 73 grammi di cocaina (capo UU) e aveva determinato la pena in anni sei di reclusione e euro 26.000 di multa. La difesa deduceva: 1) difetto della cosiddetta motivazione rafforzata da parte della Corte d'appello e mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ex art. 603 c.p.p.; 2) inammissibilità e carenza di specificità dell'appello proposto dal Procuratore Generale e dubbio sulla legittimazione del PG ad impugnare; 3) errata interpretazione del capo di imputazione, che non indicherebbe la finalità di spaccio; 4) uso di elementi probatori non acquisiti regolarmente (trascrizioni/intercettazioni e tabulati) e uso della sentenza di patteggiamento del coimputato senza regolare acquisizione o esame del medesimo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse fornito motivazione logica e rafforzata sufficiente per riformare la sentenza assolutoria, avendo ricostruito il concreto quadro probatorio (osservazioni investigative, perquisizione e sequestro di 73 g di cocaina trovato addosso a Corda, intercettazioni e riscontri oggettivi) e che l'assoluzione di primo grado avesse contenuto motivazionale generico che non ostacolava la confutazione. Ha respinto le censure relative all'inammissibilità dell'appello del Procuratore Generale e alla mancata rinnovazione dell'istruttoria, ritenendo conforme la valutazione alla disciplina post-novella sul punto. Ha ritenuto ammissibile l'utilizzo della sentenza di applicazione della pena nei confronti di Corda ai sensi dell'art. 238-bis e ha considerato le contestazioni sulle trascrizioni non decisive rispetto agli accertamenti oggettivi che hanno portato al sequestro della droga. Conseguentemente ha confermato l'esito favorevole all'accusa deciso in appello. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 603 cod. proc. pen.

    Nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nei soli casi di prove dichiarative assunte in udienza nel corso del giudizio dibattimentale di primo grado o all'esito di integrazione probatoria disposta nel giudizio abbreviato a norma degli articoli 438, comma 5, e 441, comma 5

    La Corte ha ritenuto che l'obbligo di rinnovazione dell'istruttoria non operasse automaticamente in tutte le ipotesi; nel caso concreto la Corte d'appello ha fornito motivazione sufficiente e si è trovato che l'assoluzione di primo grado aveva contenuto motivazionale generico, per cui la rinnovazione non era necessaria ai fini della decisione

  • art. 438 comma 5 e art. 441 comma 5 cod. proc. pen.

    norme richiamate dalla disciplina sulla rinnovazione dell'istruttoria nelle ipotesi di giudizio abbreviato

    Richiamate come riferimento alle ipotesi in cui l'integrazione probatoria nel giudizio abbreviato rende possibile l'uso delle dichiarazioni in appello senza ulteriore rinnovazione

  • art. 238-bis cod. proc. pen.

    La sentenza definitiva resa in altro procedimento penale, acquisita ai sensi dell'art. 238-bis, può essere utilizzata anche ai fini della prova dei fatti in essa accertati

    La Corte ha ritenuto legittimo utilizzare la sentenza di applicazione della pena nei confronti di Corda come elemento di riscontro probatorio, pur mantenendo autonomia di valutazione

  • art. 593-bis e art. 166 disp. att. cod. proc. pen. (richiamati dalla giurisprudenza)

    Richiamo alla disciplina sulla legittimazione del Procuratore Generale ad impugnare e al coordinamento tra uffici requirenti

    La Corte ha confermato la legittimazione del Procuratore Generale ad impugnare la sentenza di primo grado, secondo l'indirizzo delle Sezioni Unite che riconosce tale responsabilità di coordinamento

  • art. 606 lett. b), c), e) cod. proc. pen.

    Lettere richiamate nella doglianza sulla valutazione degli strumenti di impugnazione

    La Corte ha ritenuto manifestamente infondati i rilievi dedotti ai sensi di queste lettere (vizi di motivazione e di diritto) rispetto al contenuto valutato in appello

  • art. 521 cod. proc. pen.

    Disposizione sulla contestazione degli elementi di reato nell'imputazione

    La Corte ha ritenuto che il capo di imputazione descrivesse sufficientemente la condotta di acquisto non lecito finalizzato allo spaccio, e quindi che non vi fosse violazione dell'art. 521

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che prevede la condanna alle spese e l'ammenda per ricorsi manifestamente infondati

    Applicata per condannare il ricorrente al pagamento della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e al rimborso delle spese processuali

  • art. 514 comma 2 e art. 191 cod. proc. pen.

    Richiamate nelle doglianze sulla utilizzabilità di atti e annotazioni della polizia giudiziaria

    La Corte ha ritenuto irrilevanti, ai fini del rigetto del ricorso, le eccezioni sulla presunta illegittimità dell'uso di alcuni atti della PG, dato che il giudizio si fondava anche su riscontri oggettivi (perquisizione, sequestro e arresto)

Massime di principio

  • La riforma in appello di una sentenza di assoluzione richiede, di norma, una motivazione rafforzata che compia una disamina puntuale degli elementi che giustificano il diverso esito; tuttavia se la sentenza di primo grado ha motivazione generica il giudice d'appello può svolgere una nuova e articolata ricostruzione senza che la rinnovazione dell'istruttoria sia sempre necessaria
  • Dopo la novella del 2022 l'obbligo di rinnovazione dell'istruttoria ex art. 603 c.p.p. è circoscritto: opera soprattutto quando le prove dichiarative decisive siano state assunte in udienza nel dibattimento di primo grado o siano il frutto di integrazioni disposte nel giudizio abbreviato; il giudice d'appello valuta caso per caso l'esigenza di rinnovazione
  • La sentenza definitiva di altro procedimento, acquisita regolarmente (art. 238-bis), può essere utilizzata come riscontro probatorio sul fatto storico accertato, lasciando comunque al giudice del merito la valutazione complessiva
  • La legittimazione del Procuratore Generale ad impugnare è stata ricondotta dalla giurisprudenza di legittimità a responsabilità di coordinamento e verifica tra uffici requirenti; quindi l'impugnazione del PG non è automaticamente inammissibile se non seguito da avocazione formale
  • Eccezioni riguardanti la utilizzabilità di trascrizioni o tabulati della polizia giudiziaria devono essere valutate nel contesto: se esistono riscontri oggettivi (perquisizione, sequestro, arresto) tali elementi possono rendere la censura ininfluente rispetto all'esito del giudizio
  • In sede di cassazione il sindacato sulla valutazione di merito è limitato: va accertato soprattutto se la motivazione del giudice d'appello abbia struttura logica e offra elementi sufficienti per la ricostruzione della responsabilità

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