Cassazione Penale, Sentenza n. 38889/2024 del 23/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato il sequestro preventivo disposto dal GIP. Il ricorrente deduceva mancanza e vizio di motivazione: il Tribunale non avrebbe adeguatamente valutato la documentazione prodotta dalla difesa che proverebbe l'utilizzo esclusivo del conto sul quale era stato eseguito il sequestro (versamenti stipendio, emolumenti previdenziali, finanziamento di €80.000), la corretta natura delle operazioni (vendita di mobili alla Nuovi Orizzonti srl, restituzione di €30.000 a fronte di un prestito di €60.000), e l'assenza di rapporti giustificativi tra delegante e delegato nonostante la delega a operare sul conto. Inoltre censurava la motivazione sul periculum in mora.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 325 c.p.p., il ricorso per cassazione in materia di misure cautelari reali è ammesso solo per violazione di legge intesa come inesistenza o mera apparenza della motivazione, non per mera insufficienza di motivazione. I motivi del ricorrente attaccavano invece una motivazione esistente (non la sua mancanza apparente), per cui sono inammissibili. Anche la motivazione sul periculum in mora è stata ritenuta adeguata, richiamando le Sezioni Unite (n. 36959/2021) circa il rischio di dispersione del denaro. Conseguentemente il ricorso è respinto; il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di €3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 325 c.p.p.
La Corte interpreta che il ricorso per cassazione avverso misure cautelari reali è consentito solo per violazione di legge, e quanto alla motivazione solo se questa è inesistente o appare tale; non è ammesso un ricorso volto a censurare la mera insufficienza della motivazione.
art. 616 cod. proc. pen.
Stabilisce le conseguenze dell'inammissibilità: l'onere delle spese del procedimento e l'obbligo del pagamento di una somma alla Cassa delle ammende; la Corte ha applicato questa norma per condannare il ricorrente.
Sez. U., n. 36959 del 24/06/2021 (Ellade)
Sezioni Unite, n. 36959/2021
Usata come parametro interpretativo per il periculum in mora: le Sezioni Unite riconoscono la concreta possibilità di dispersione del denaro e la peculiare natura del profitto in denaro come elemento che giustifica il sequestro preventivo.
Giurisprudenza citata (Sez. U. n. 5876/2004 e altre)
Sez. U., n. 5876 del 28/01/2004; Sez. 3, n. 35133 del 07/07/2023; Sez. 3, n. 385 del 06/10/2022
Riferimenti giurisprudenziali utilizzati per precisare il concetto di 'violazione di legge' e per distinguere tra assenza/mera apparenza di motivazione e la mera insufficienza di motivazione, con conseguente inammissibilità del ricorso che attacca motivazioni esistenti.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro provvedimenti cautelari reali è ammesso solo per violazione di legge intesa come inesistenza o mera apparenza della motivazione: non vale per contestare l'insufficienza della motivazione.
- Se si intende impugnare la motivazione di un provvedimento cautelare, occorre dimostrare che la motivazione è del tutto mancante o meramente apparente; prospettare solo che la motivazione è insufficiente o erronea porta normalmente all'inammissibilità.
- Quando il bene sequestrato è denaro, il pericolo di dispersione (periculum in mora) è frequentemente ritenuto concreto a causa della natura facilmente trasferibile/volatilizzabile della somma; la Corte si richiama spesso a precedenti delle Sezioni Unite su questo punto.
- La presenza di deleghe bancarie, rapporti societari o movimenti con soggetti riconducibili all'organizzazione illecita può essere valutata come indice di effettivo controllo e utilizzo del conto, ma tale valutazione è di merito e difficilmente suscettibile di cassazione se è adeguatamente motivata dal giudice di merito.
- Per evitare l'inammissibilità, la difesa dovrebbe: a) al primo grado e al riesame chiedere espressi e dettagliati accertamenti sul punto e produrre elementi che provochino una mancata motivazione formale; b) concentrarsi su vizî di legge procedurali o sull'inesistenza della motivazione più che su una semplice ri-interpretazione dei fatti; c) documentare in modo incontrovertibile l'origine lecita delle somme e l'assenza di poteri dispositivi da parte di terzi.
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