Cassazione Penale, Sentenza n. 38888/2024 del 23/10/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rigettato il riesame contro il sequestro preventivo disposto dal GIP. Si censurava la motivazione del riesame: la difesa sosteneva che la somma sequestrata sul conto societario era di fatto utilizzata esclusivamente dal legale rappresentante e non dalla Pepe Maria (socia di minoranza e delegata), per cui non sussisterebbe il nesso diretto con il reato posto in essere dalla Pepe; la conversazione SMS richiamata dal riesame sarebbe meramente circostanziale e non dimostrerebbe l'effettiva operazione. Si deduceva inoltre carenza di motivazione sul periculum in mora.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il Collegio ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 325 c.p.p., il ricorso per cassazione in materia di misure cautelari reali è ammesso solo per violazione di legge intesa come inesistenza o mera apparenza della motivazione; i motivi proposti del ricorrente attaccavano una motivazione effettivamente presente (non la sua mera apparenza), configurando quindi un’insufficienza di motivazione non rilevante in cassazione. In particolare la Corte ha ritenuto esistente la motivazione del riesame circa la delega di Pepe a operare sul conto, la partecipazione societaria e gli elementi indiziari (conversazioni) che indicavano partecipazione della società al sistema illecito; analogamente la valutazione sul periculum in mora (riferimento alla giurisprudenza di legittimità e alla volatilità del denaro) è stata ritenuta sussistente. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.; la motivazione è stata redatta in forma semplificata ai sensi del decreto n. 68 del 28/4/2016.
Norme richiamate
Il ricorso per cassazione avverso misure cautelari reali è ammesso solo per violazione di legge intesa come inesistenza o mera apparenza della motivazione; non è ammesso per contestare una mera insufficienza della motivazione.
In caso di declaratoria di inammissibilità il ricorrente è onerato delle spese e, se non sussistono elementi di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche del versamento di una somma alla Cassa delle ammende; la Corte ha quantificato tale somma in euro 3.000,00.
Sez. U. n. 36959 del 24/06/2021 (Ellade)
Richiamata per i principi sul pericolo di dispersione dei proventi illeciti: la Corte ha confermato che la peculiare natura del denaro e la mancata apprensione totale del profitto possono giustificare il periculum in mora.
Sez. U. n. 5876 del 28/01/2004 (Bevilacqua) e altre pronunce di legittimitÃ
Giurisprudenza citata a supporto del principio secondo cui la violazione di legge, ai fini dell'ammissibilità del ricorso, si concretizza nell'inesistenza o nella mera apparenza della motivazione e non nella sua insufficienza.
Decreto n. 68 del 28/4/2016 (Primo Presidente della Corte di cassazione)
Autorizza la redazione di motivazioni in forma semplificata; la Corte ha dichiarato di aver adottato tale forma per la presente decisione.
Sentenza Corte costituzionale n. 186 del 13/06/2000
Richiamata in riferimento ai criteri per valutare l'assenza di colpa nella proposizione del ricorso ai fini dell'esclusione di ulteriori sanzioni alla parte; la Corte ha ritenuto che non vi fossero elementi di colpa che giustificassero un trattamento diverso.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro misure cautelari reali è ammissibile solo per violazione di legge intesa come inesistenza o mera apparenza della motivazione: non può essere utilizzato per rimproverare una mera insufficienza o diversa valutazione delle prove.
- Per impugnare con successo un sequestro preventivo di somme societarie occorre dimostrare, con elementi chiari e decisivi, l'assenza di nesso diretto tra le somme e il reato o l'uso esclusivo delle somme da parte di soggetti estranei al fatto; argomentazioni basate su contestazioni della valutazione probatoria senza dimostrazioni oggettive sono generalmente inefficaci in cassazione.
- La circostanza che una socia abbia una partecipazione minoritaria non esclude automaticamente la possibilità di estendere il sequestro alle somme societarie se vi sono indizi che la persona abbia, tramite delega o altro, esercitato di fatto il controllo o abbia partecipato al sistema illecito.
- Il periculum in mora nelle misure reali può essere fondato sulla natura facilmente dissipabile del denaro e sulla mancata apprensione dell'intero profitto: ciò giustifica misure cautelari anche quando la prova non sia assolutamente conclusiva ma vi siano indizi gravi e circostanze che rendono concreto il rischio di dispersione.
- In vista di una impugnazione in Cassazione, conviene inquadrare i motivi come violazione di legge/inesistenza della motivazione (ove effettivamente riscontrabile) piuttosto che come mera richiesta di rivalutazione degli elementi di fatto; altrimenti il ricorso rischia l'inammissibilità e l'imposizione di spese e sanzioni.
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