Cassazione Penale, Sentenza n. 31252/2022 del 18/08/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente era stata condannata per appropriazione indebita aggravata in concorso (artt. 110, 646, 61 n.11 c.p.) per aver distratto dalle casse del Condominio di via Zamenhof n.2 a Milano, negli anni 2012-2013-2014, la somma di Euro 27.608,49. In Cassazione ha proposto due motivi: (1) violazione di norme processuali con riferimento al d.lgs. n.36/2018 (art.12), sostenendo l'irregolarità o inefficacia della querela poiché presentata da singoli condomini non legittimati e che l'informazione sulla facoltà di querela doveva essere data dal pubblico ministero e non dal giudice, con conseguente declaratoria di non luogo a procedere; (2) mancata correlazione tra il capo d'imputazione e la sentenza, in quanto il fatto era stato contestato anche come agito in qualità di collaboratrice della società Amministrazioni Martelli s.r.l., la quale secondo la ricorrente sarebbe subentrata successivamente ai fatti contestati, rendendo inesistente il collegamento con la condanna.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi: (i) ha confermato la validità della querela presentata dai singoli condomini, richiamando la giurisprudenza che riconosce la legittimazione del singolo condomino a querelare per reati contro il patrimonio comune; ha inoltre ritenuto legittima l'informazione resa dal Tribunale ai sensi del comma 2 dell'art.12 del d.lgs. n.36/2018 qualora il pubblico ministero nelle indagini preliminari non avesse informato la persona offesa; (ii) ha escluso la mancanza di correlazione tra capo d'imputazione e sentenza, osservando che il capo contestava anche i fatti commessi nella qualità di amministratrice del condominio. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali, al versamento di Euro 3.000 alla cassa delle ammende e alla rifusione in favore delle parti civili delle spese di rappresentanza e difesa quantificate in Euro 7.537,50 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Codice penale, art.110 (concorso di persone nel reato)
Usato per qualificare la condotta come commessa in concorso con altra persona (Migliavacca Simona Luisella).
Codice penale, art.646 (appropriazione indebita)
Norma sostanziale che ha qualificato il fatto come appropriazione indebita delle somme condominiali.
Codice penale, art.61 n.11 (circostanza aggravante)
Ritenuta applicabile poiché il fatto è stato commesso abusando del rapporto di prestazione d'opera (aggravante per abuso del rapporto di lavoro/di prestazione).
D.lgs. n.36 del 2018, art.12 comma 2
Il pubblico ministero, nel corso delle indagini preliminari, o il giudice, dopo l'esercizio dell'azione penale, anche, se necessario, previa ricerca anagrafica, informa la persona offesa dal reato della facoltà di esercitare il diritto di querela e il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa è stata informata.
Stabilisce chi deve informare la persona offesa della facoltà di querela nelle fasi processuali; la Corte ha ritenuto che, se il PM non ha informato nelle indagini, il giudice può validamente informare successivamente e far decorrere il termine da tale informazione.
Codice civile, art.1117-quater
Richiamato per spiegare che non esiste una norma che attribuisca esclusivamente all'amministratore il potere di tutelare le parti comuni, e dunque il singolo condomino può anche avere iniziativa per la tutela.
Codice di procedura penale, art.606 comma 1 lett. b
Norma che indica i motivi di ricorso per cassazione per violazione di norme processuali; richiamata quale fondamento formale del primo motivo di ricorso.
Codice di procedura penale, art.606 comma 10 lett. c
Riferimento normativo utilizzato dalla ricorrente per contestare la correlazione tra capo d'imputazione e contenuto della sentenza; la Corte ha respinto tale doglianza.
Codice di procedura penale, art.521
Richiamato in relazione alla presunta nullità della sentenza di primo grado per mancata correlazione tra capo d'imputazione e motivazione; la Corte ha escluso la nullità.
Codice di procedura penale, art.616 comma 1
Ha permesso la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in caso di ricorso dichiarato inammissibile.
Massime di principio
- Il singolo condomino è legittimato a proporre querela per reati commessi in danno del patrimonio condominiale: non è sempre necessario che la querela sia presentata dall'amministratore.
- In presenza del d.lgs. n.36/2018 (transizione di reati da perseguibilità d'ufficio a perseguibilità a querela), se il pubblico ministero non ha informato la persona offesa durante le indagini preliminari, il giudice successivamente può validamente informare la persona offesa ai sensi dell'art.12 comma 2 e far decorrere il termine dalla data di tale informazione.
- La presenza di diverse qualifiche soggettive nell'imputazione (es. collaboratrice di una società e amministratrice del condominio) non invalida automaticamente la correlazione tra il capo d'imputazione e la sentenza se i fatti materialmente contestati rientrano nelle qualifiche riportate nel capo d'imputazione.
- Le doglianze processuali in Cassazione devono dimostrare una violazione formale rilevante e manifestamente fondata: motivi palesemente infondati possono portare all'inammissibilità e alla condanna alle spese e sanzioni pecuniarie.
- Se un ricorso è dichiarato inammissibile la parte ricorrente può essere condannata alle spese di giudizio e al versamento di somme alla cassa delle ammende; inoltre può essere condannata alla rifusione delle spese delle parti civili.
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