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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31251/2022 del 18/08/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Mignano era stato condannato in appello per i reati di concorso e furto (artt. 110, 642 c.p.). Il ricorso in Cassazione deduceva, in primo luogo, che il reato fosse prescritto perché, essendo l'imputato stato dichiarato contumace ma non essendo stato emesso il decreto di irreperibilità, doveva applicarsi la disciplina previgente alla legge n.67/2014 (art. 15-bis comma 2), per cui non può essere computato il periodo di sospensione della prescrizione introdotto dall'art. 420 quater c.p.p. e dalle modifiche correlate; risultavano inoltre contestate la valutazione delle prove a sostegno della condanna e la determinazione della pena/negazione delle attenuanti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il motivo relativo alla prescrizione: ha ritenuto applicabile la disciplina previgente alla legge n.67/2014 perché l'imputato, pur dichiarato contumace, non era stato oggetto di decreto di irreperibilità alla data di entrata in vigore della legge; pertanto non si computa alcun periodo di sospensione della prescrizione ex art. 420 quater c.p.p. e il reato era già estinto per prescrizione. La sentenza della Corte d'appello è stata annullata senza rinvio perché il reato è prescritto.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Regime di concorso di persone nel reato: norma sostanziale che individua la partecipazione (usata per qualificare il reato contestato).

  • art. 642 cod. pen.

    Furto: norma sostanziale che descrive il reato per cui l'imputato è stato condannato.

  • art. 420‑quater cod. proc. pen.

    Prevede la sospensione della prescrizione nei casi di assenza dell'imputato; la Corte ha stabilito che tale sospensione non si applica ai processi per i quali, alla data di entrata in vigore della legge n.67/2014, l'imputato era contumace ma non era stato dichiarato irreperibile, per effetto della disciplina transitoria.

  • art. 15‑bis legge 28/04/2014 n.67 (introdotto dalla legge 11/08/2014 n.118)

    in deroga a quanto previsto dal comma 1, le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge quando l'imputato è stato dichiarato contumace e non è stato emesso il decreto di irreperibilità

    Norma transitoria che esclude l'applicazione delle nuove disposizioni sulla sospensione della prescrizione nei processi pendenti quando l'imputato è contumace senza decreto di irreperibilità; la Corte l'ha applicata per escludere la sospensione e dichiarare la prescrizione.

  • art. 159 cod. pen. (commi richiamati)

    Richiamato nel quadro delle modifiche alla disciplina della prescrizione intervenute con la legge n.67/2014; la Corte ha considerato la portata delle modifiche e della loro applicabilità temporale.

  • legge 28/04/2014 n.67 (modifiche procedurali)

    Ha introdotto regole sulla sospensione del processo per assenza dell'imputato; la Corte ha chiarito che le modifiche non si applicano retroattivamente nei casi coperti dall'art.15‑bis.

Massime di principio

  • Se l'imputato è stato dichiarato contumace ma non è stato emesso il decreto di irreperibilità alla data di entrata in vigore delle modifiche normative (legge n.67/2014 e successive), si applica la disciplina previgente e non opera la sospensione della prescrizione prevista dalle nuove norme.
  • In presenza della richiamata situazione transitoria, i termini di prescrizione vanno valutati senza conteggiare i periodi di sospensione introdotti dalla legge n.67/2014; ciò può determinare l'estinzione del reato anche se successivamente è intervenuta una condanna in appello.
  • La difesa dovrebbe verificare e documentare lo stato di contumacia e l'assenza del decreto di irreperibilità alla data di entrata in vigore delle norme sopravvenute per chiedere la declaratoria di prescrizione.
  • Le questioni di valutazione probatoria o di quantificazione della pena restano autonome, ma diventano irrilevanti se il reato è dichiarato estinto per prescrizione: in tal caso la sentenza penale va annullata senza rinvio.
  • Le notifiche inefficaci o ricerche non idonee, se comprovate, possono essere decisive per dimostrare l'assenza del decreto di irreperibilità e ottenere l'applicazione della disciplina transitoria favorevole all'imputato.
  • Nel valutare la prescrizione occorre sempre considerare l'ordinale temporale degli atti (data di contumacia, emissione di sentenze di primo grado, entrata in vigore delle leggi) per determinare quale regime normativo sia applicabile.

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