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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31250/2022 del 18/08/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di appello che aveva riformato la sentenza di primo grado che li aveva condannati per concorso in truffa continuata e aggravata in relazione all'incameramento e mancata contabilizzazione dei versamenti dei soci della cooperativa Edilcoop Prisma (importi complessivi contestati oltre 2,4 milioni di euro). SAMPAOLESI deduce di avere avuto un ruolo formale e tardivo nel c.d.a. (dal 2/10/2008 al 29/07/2010) e dunque di non aver partecipato materialmente al sistema fraudolento; FERRACUTI e CIARROCCHI censurano principalmente: 1) la presunta illegittima assegnazione del giudice in primo grado (violazione di disposizioni organizzative e dell art. 7 ter ordinamento giudiziario / art. 33 c.p.p.), con conseguente vizio di nullità; 2) vizi nella valutazione probatoria e nell'affermazione dell'ammanco contabile (inversione dell'onere della prova e inattendibilità della consulenza del P.M.); 3) l'utilizzo in dibattimento della relazione del consulente del P.M. senza contraddittorio adeguato; 4) la determinazione della provvisionale ritenuta arbitraria; inoltre richiamano profili di violazione dell'art. 111 Cost.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato tutti i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto non fondata la censura sull'assegnazione del giudice, precisando che la violazione di disposizioni amministrative di assegnazione non determina nullità salvo casi di nomina "ad hoc" o stravolgimento dei canoni essenziali dell'ordinamento (principio di precostituzione del giudice). Ha confermato che il sindacato di legittimità non può sostituirsi al giudice del merito nella valutazione del fatto e della prova e che vi è stata una doppia conforme affermazione di responsabilità, saldando le motivazioni di appello con quelle di primo grado; pertanto le doglianze sulla quantificazione del danno e sulla consulenza del P.M. risultano inidonee a far progredire il ricorso. Ha inoltre escluso l'impugnabilità in Cassazione della provvisionale, considerata decisione discrezionale. Per tali ragioni i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 ciascuno alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili nei limiti liquidati.

Norme richiamate

  • art. 23 co. 8 D.L. n. 137/2020

    Richiamato esclusivamente per il contesto procedurale del giudizio trattato con contraddittorio scritto durante emergenza; non sostanziale ai profili di merito

  • art. 33 cod. proc. pen. (comma 1 e 2)

    Distinzione tra requisiti di capacita' generica del giudice (co.1) la cui inosservanza puo' determinare nullita' e le disposizioni amministrative di assegnazione (co.2) che non comportano nullita' salvo casi "extra ordinem" o nomina "ad hoc"

  • art. 178 lett. a) e art. 179 cod. proc. pen.

    Rinvio alle norme sulla nullita' degli atti processuali; la Corte ha ritenuto che la violazione delle regole di assegnazione non costituisca automaticamente nullita' ex art. 178 lett. a) se non rientra nei casi di stravolgimento dell'ordinamento

  • art. 7-ter Ordinamento giudiziario

    Norme amministrative sull'assegnazione degli affari giudiziari; la loro inosservanza e' in linea generale di carattere amministrativo e non incide sulla costituzione del giudice salvo abusi o provvedimenti senza alcuna legittimazione

  • art. 606 c.p.p. comma 1 lett. b), c), e)

    Limiti del sindacato di legittimità: vietata la riesamina globale del fatto e della prova e la sostituzione del giudizio di merito; la valutazione della motivazione e della congruita' delle argomentazioni del giudice del merito e' circoscritta

  • art. 533 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione ai profili di istruttoria e valutazione delle prove; la Corte ha ritenuto non sussistere vizio tale da inficiare il giudizio

  • art. 539 co. 2 cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione alla provvisionale: la quantificazione della provvisionale in sede penale e' decisione discrezionale e non sindacabile in Cassazione

  • art. 111 Cost.

    Invocato dai ricorrenti per violazione del diritto a un equo processo; la Corte ha ritenuto le censure non pertinenti rispetto ai criteri di assegnazione e di merito dedotti

  • art. 616 c.p.p.

    Base normativa per la condanna alla cassa delle ammende e per la quantificazione della somma dovuta dai ricorrenti per l'inammissibilita' del ricorso

Massime di principio

  • La semplice inosservanza di norme amministrative di assegnazione dei fascicoli non determina automaticamente la nullita' degli atti: la nullita per vizio di costituzione del giudice sussiste solo quando si abbia una nomina "ad hoc" o un arbitrio tale da stravolgere il principio di precostituzione del giudice
  • In Cassazione il sindacato sulla valutazione della prova e dei fatti e' molto limitato: non e' possibile sollecitare una riconsiderazione globale del fatto gia' valutato con motivazioni congrue dal giudice di merito
  • La quantificazione della provvisionale in sede penale e' atto discrezionale del giudice del merito e difficilmente annullabile in Cassazione
  • L'utilizzo in dibattimento di una consulenza tecnica disposta dal P.M. non e' di per se' illegittimo se le considerazioni del consulente sono state svolte in contraddittorio e non sono state puntualmente contestate dalle difese
  • Se si contesta il ruolo formale di un imputato (es. breve carica in organi societari), occorre dimostrare con elementi concreti l'assenza di partecipazione materiale: mere dichiarazioni sulla tardiva nomina difficilmente contrastano una ricostruzione probatoria univoca e conforme
  • I ricorsi manifestamente infondati possono comportare condanne per spese e sanzioni (cassa delle ammende) ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; valutare cautela nel proporre impugnazioni prive di prospettiva di successo

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