Cassazione Penale, Sentenza n. 31249/2022 del 18/08/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato in Cassazione la sentenza della Corte d\'Appello di Venezia del 10/11/2020: Multar\' Domenico censurava le confermate condanne per numerose estorsioni, violenze private e la qualificazione di talune condotte come aggravate dall\'art. 416-bis, contestando la credibilità della persona offesa (Fornasa), i riscontri probatori (intercettazioni, documenti bancari) e chiedendo integrazione istruttoria; denunciava altresì vizi logici e carenza di prova su alcuni capi. Multari Alberto contestava la condanna per il capo 15) (furto): mancata specificazione della sua condotta, carenza di prove della sua presenza, responsabilità di altro soggetto, assenza di manomissione a suo carico, difetto di querela e contestata determinazione della pena e diniego di attenuanti.
La decisione
Entrambi i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili. La Corte di Cassazione ha ritenuto che, per Multar\' Domenico, si trattava di una "doppia conforme" (pronuncia di uguale segno in primo e secondo grado) e che l\'appello aveva esaminato lo stesso materiale probatorio: le valutazioni di merito sulla credibilità delle vittime e l\'interpretazione delle intercettazioni sono questioni di fatto non sindacabili in Cassazione se non per manifesta illogicità; la Corte ha inoltre ritenuto corretti i riscontri documentali richiamati dalla Corte d\'Appello (es. movimentazioni/assegni, contratti, corrispondenze tra importi). Alcune censure non potevano essere dedotte in Cassazione perché non proposte in appello (art. 609 c.p.p.). Per Multari Alberto la Cassazione ha rilevato la carenza di specificità del ricorso: il motivo riproponeva pedissequamente le censure di appello senza confrontare puntualmente la motivazione della Corte d\'Appello (es. intercettazioni, foto sul cellulare, sopralluogo) e dunque il ricorso era inammissibile. La sentenza impugnata resta confermata; i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese e la parte privata al pagamento delle spese del procedimento di Cassazione ai sensi dell\'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Ai fini della configurabilità dell\'aggravante dell\'utilizzazione del "metodo mafioso"... non è necessario che sia stata dimostrata o contestata l\'esistenza di un\'associazione per delinquere, essendo sufficiente che la violenza o la minaccia richiamino alla mente ed alla sensibilità del soggetto passivo la forza intimidatrice tipicamente mafiosa del vincolo associativo.
La Corte ha interpretato l\'aggravante come integrata quando il comportamento e le condotte dell\'imputato evocano o fanno percepire alla vittima la forza intimidatrice tipica del metodo mafioso, senza necessità di provare l\'appartenenza reale all\'associazione.
art. 603 c.p.p. (rinnovazione dell\'istruttoria in appello)
La rinnovazione dell\'istruttoria in appello è rimessa al giudice di merito che valuta l\'eventuale incompletezza dell\'indagine dibattimentale; tale valutazione, se correttamente motivata, non è sindacabile in Cassazione.
Non possono essere dedotte in Cassazione questioni sulle quali il giudice d\'appello ha omesso di pronunciare per mancata devoluzione della materia alla sua cognizione; cioè inammissibile sollevare in Cassazione argomenti non proposti in appello, salvo eccezioni espressamente previste.
Prevede che, con la pronuncia di inammissibilità del ricorso, la parte privata che lo ha proposto possa essere condannata al pagamento delle spese del procedimento; la Corte ha applicato tale norma.
art. 62, n.6 c.p. (attenuante della confessione o disponibilità al risarcimento)
La Corte ha ritenuto che la mera dichiarazione simbolica di disponibilità al risarcimento (es. 1.000 euro a fronte di un escavatore) non giustifica l\'attribuzione dell\'attenuante; la valutazione delle attenuanti resta rimessa al giudice di merito e non sindacabile se motivata.
Massime di principio
- In caso di "doppia conforme" (stesso esito in primo e secondo grado) la Cassazione limita il sindacato sui fatti: il ricorrente deve specificamente indicare se il giudice d\'appello ha valorizzato atti probatori non esaminati dal primo giudice per poter contestare un travisamento della prova.
- Le valutazioni di credibilità delle persone offese e l\'interpretazione delle intercettazioni sono questioni di fatto tipicamente devolute al giudice di merito e possono essere annullate in Cassazione solo per manifesta illogicità o travisamento specificamente dedotto.
- Non possono essere sollevate in Cassazione questioni non dedotte in appello (art. 609 c.p.p.); chi impugna deve aver preventivamente devoluto le questioni al giudice d\'appello.
- La richiesta di rinnovazione dell\'istruttoria in appello (art. 603 c.p.p.) dipende dalla valutazione sull\'incompletezza dell\'istruttoria di primo grado: tale giudizio di merito, se motivato, non è sindacabile in Cassazione.
- Per l\'aggravante del "metodo mafioso" non è necessario provare l\'appartenenza a un\'associazione mafiosa: è sufficiente che la condotta evochi o faccia percepire alla vittima la forza intimidatrice tipica di tali organizzazioni.
- I ricorsi che ripropongono pedissequamente le censure di appello senza un confronto puntuale e specifico con la motivazione della Corte d\'appello sono inammissibili per difetto di specificità.
- Dichiarazioni "de relato" (mere riportazioni) possono concorrere a costituire prova se vi sono dichiarazioni convergenti e riscontri che ne consolano l\'attendibilità.
- La mancata concessione di attenuanti o la determinazione della pena rientrano nella valutazione di merito e sono sindacabili in Cassazione solo per manifesta illogicità della motivazione.
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