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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31253/2022 del 18/08/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello che li aveva condannati per vari reati (riciclaggio, falso, simulazione di reato). SOLETTO deduce: (1) travisamento della prova e vizio di motivazione rispetto ai capi Z12 (AUDI Q7) e Z2 (PORSCHE) per incongruenze tra dichiarazioni testimoniali e ricostruzione, (2) mancata valutazione dell'elemento psicologico del reato di riciclaggio (sua presunta inconsapevolezza), (3) errori nel calcolo della pena in grado d'appello con aumento per continuazione superiore rispetto al primo grado (reformatio in pejus), (4) inserimento dell'aumento per continuazione anche per un reato poi dichiarato estinto per prescrizione. GILIBERTI deduce: (1) travisamento della prova e vizio di motivazione circa la sua partecipazione (sostiene di aver solo finanziato acquisti e di non partecipare al riciclaggio), (2) diniego immotivato delle circostanze attenuanti generiche da parte della Corte d'appello.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto i ricorsi in parte. Ha ritenuto fondati i gravami con riferimento a specifici capi perché la sentenza di appello presenta confusioni e carenze motivazionali: ha annullato con rinvio le condanne relative ai capi R, Z12 e Z2 (per SOLETTO) e i capi Z12 e Z2 (per GILIBERTI) per un nuovo esame in altra sezione della Corte d'appello di Milano, anche ai fini del ricalcolo della pena. Ha inoltre annullato senza rinvio la condanna relativa al capo N bis per SOLETTO perché il reato è estinto per prescrizione. Ha dichiarato irrevocabili le condanne per altri capi (per SOLETTO: capi B, E e H; per GILIBERTI: capi B e E). Ha accolto il motivo di GILIBERTI relativo alla mancata motivazione sul diniego delle attenuanti generiche, ordinando nuovo esame. Ha dichiarato inammissibili gli altri motivi. In sintesi: annullamento parziale con rinvio per chiarire l'attribuzione delle condotte e ricalcolare le pene; alcune posizioni e condanne confermate e irrevocabili.

Norme richiamate

  • art. 606, co. 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Usata per censurare il travisamento della prova e la carenza di motivazione della Corte d'appello su elementi decisivi (in particolare sui capi Z12 e Z2); la Cassazione ha ritenuto che la ricostruzione dei fatti non sia congruente con le prove testimoniali.

  • art. 606, co. 1, lett. b) cod. proc. pen.

    Invocata per vizio di motivazione (es.: mancata trattazione delle attenuanti generiche e difetti nella motivazione sul calcolo della pena e sulla prescrizione); la Cassazione ha accolto i rilievi quando la Corte territoriale non ha adeguatamente motivato le proprie conclusioni.

  • art. 606, co. 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione a doglianze sull'errata valutazione probatoria; la Cassazione ha escluso la fondatezza quando il fatto era già conformemente accertato in due gradi, ma ha riconosciuto rilievi nei parti confuse dei capi Z12 e Z2.

  • art. 597, co. 3 cod. proc. pen.

    Censurato nella prospettazione difensiva circa il calcolo della pena per continuazione; la Corte di legittimità ha rilevato che l'aumento per continuazione operato in appello risultava superiore a quello stabilito dal Tribunale senza adeguata spiegazione, richiedendo nuovo esame.

  • art. 531 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla determinazione della pena complessiva e agli errori dovuti all'inclusione di reati dichiarati prescritti; la Cassazione ha evidenziato l'incoerenza tra la dichiarazione di prescrizione e l'utilizzo del reato nel calcolo della pena.

Massime di principio

  • La Corte d'appello deve motivare distintamente e con chiarezza la corrispondenza tra singole prove (testimonianze, accertamenti) e ciascun capo di imputazione; confusioni o scambi tra reati possono determinare annullamento e rinvio.
  • Il giudice non può fondare una condanna su una presunzione di 'silenzio' del teste: l'assenza di affermazioni positive non sostituisce l'esame probatorio richiesto per l'accertamento del reato presupposto del riciclaggio.
  • Per il reato di riciclaggio la valutazione dell'elemento psicologico (consapevolezza o volontà di agevolare la provenienza illecita) deve essere affrontata esplicitamente; la mera rilevanza di attività amministrative (es. pratiche automobilistiche) non esclude automaticamente l'esimente della conoscenza.
  • Le circostanze attenuanti generiche devono essere esaminate e motivate singolarmente: il mancato esame costituisce vizio che può portare all'annullamento della statuizione sulla pena.
  • Il calcolo della pena in appello non può determinare una reformatio in pejus senza adeguata motivazione e nel rispetto dei limiti stabiliti; errori nel computo per continuazione richiedono correzione in sede di rinvio.
  • La gestione della prescrizione deve essere coerente: un reato dichiarato estinto non può essere nello stesso tempo utilizzato per aumentare la pena complessiva; eventuali sospensioni dei termini (es. astensione degli avvocati) devono essere valutate nel computo dei termini prescrizionali.

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