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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31255/2022 del 18/08/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente era stato condannato per rapina impropria per avere sottratto diversi capi di abbigliamento per un controvalore di €84 e, dopo la sottrazione, avere usato violenza nei confronti di un dipendente del negozio per garantirsi l'impunità. Il difensore ha impugnato sostenendo che non si sarebbe trattato di rapina consumata ma solo di tentata sottrazione, perché la merce sarebbe rimasta sotto il controllo dell'addetto alla sorveglianza e il ricorrente sarebbe stato bloccato subito dopo il passaggio delle barriere antitaccheggio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per mancato confronto con l'interpretazione consolidata delle Sezioni Unite. Ha richiamato la giurisprudenza secondo cui la rapina impropria può perfezionarsi anche se la violenza si realizza dopo la mera apprensione della cosa; è quindi sufficiente la sottrazione accompagnata dalla violenza che rende la vittima incapace di esercitare la sorveglianza sulla res. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di €3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata.

Norme richiamate

  • art. 628 cod. pen. (rapina)

    La rapina impropria sanziona la sottrazione cui segue la violenza alla persona; per la consumazione non è richiesto il completo impossessamento della cosa, ma è sufficiente la sottrazione accompagnata da violenza che priva la vittima della capacità di sorveglianza.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Dispositivo invocato per irrogare le conseguenze procedurali: in caso di inammissibilità del ricorso, condanna al pagamento delle spese processuali e, secondo il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Sez. U. n. 34952 del 19/04/2012 (Reina)

    Sez. U, n. 34952 del 19/04/2012 - dep. 12/09/2012, Reina, Rv. 253153

    Principio consolidato che il comma secondo dell'art. 628 cod. pen. fa riferimento alla sola sottrazione e non all'impossessamento; la rapina impropria si può perfezionare anche quando la violenza segue la mera apprensione del bene, essendo sufficiente che la vittima sia materialmente spossessata e privata dei poteri di custodia.

  • Sez. U. n. 52117 del 17/07/2014

    Sez. U, n. 52117 del 17/07/2014 - dep. 16/12/2014, Pg in proc. Prevete e altro, Rv. 261186

    Conferma che, nel furto, la consumazione richiede l'uscita della cosa dalla sfera di sorveglianza del possessore mentre nella rapina la modalità violenta o minacciosa impedisce alla vittima di esercitare la sorveglianza sulla cosa, rendendo quindi possibile la consumazione anche se non vi è pieno impossessamento.

Massime di principio

  • La rapina impropria può considerarsi consumata anche se la violenza o la minaccia intervengono dopo la mera apprensione del bene: non è necessario il completo impossessamento fisico.
  • La distinzione tra furto e rapina si basa sul momento e sull'efficacia della violenza rispetto alla capacità della vittima di recuperare o sorvegliare la cosa sottratta.
  • Se la vittima è materialmente spossessata e privata dei poteri di custodia per effetto della reazione violenta dell'agente, la fattispecie integra la rapina (anche se il bene non è stato trattenuto a lungo dall'agente).
  • In sede di cassazione è fondamentale confrontarsi esplicitamente con l'orientamento delle Sezioni Unite quando il tema è coperto da giurisprudenza consolidata; la mancata comparazione può portare all'inammissibilità del ricorso.
  • In casi simili, il difensore può provare la mancata consumazione contestando la sussistenza effettiva della violenza idonea a privare la vittima della sorveglianza o dimostrando che la sottrazione non si è effettivamente compiuta.
  • Le conseguenze processuali di un ricorso inammissibile comprendono, oltre al rigetto, la condanna alle spese e talvolta il versamento a favore della Cassa delle ammende.

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