Cassazione Civile, Ordinanza n. 36957/2021 del 26/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dal diniego di rimborso IVA per l’anno 2011 richiesto in relazione a una società di capitali poi cancellata dal registro delle imprese il 4 giugno 2012. L’Ufficio aveva negato il rimborso ritenendo la società non operativa. In primo grado il ricorso era stato accolto, anche sul rilievo che l’eccezione di difetto di legittimazione attiva del liquidatore fosse tardiva e che i soci avessero comunque delegato il liquidatore all’incasso dei crediti residui. La CTR aveva confermato, ritenendo l’ex liquidatore legittimato a stare in giudizio per affari successivi alla cancellazione, anche in forza del mandato dei soci. In cassazione l’Agenzia deduceva violazione e falsa applicazione dell’art. 2495 c.c. e dell’art. 30 d.P.R. 633/1972, sostenendo che la cancellazione della società dal registro delle imprese ne determina l’estinzione con conseguente perdita di capacità e legittimazione, e che l’istanza di rimborso era stata proposta quando la società era già estinta; invocava inoltre l’inapplicabilità dello ius superveniens di cui all’art. 28, comma 4, d.lgs. 175/2014, perché non retroattivo e comunque riferito a fattispecie diverse.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia. Ha affermato che, ai sensi dell’art. 2495 c.c., la cancellazione della società di capitali dal registro delle imprese comporta l’estinzione della società, con effetto sostanziale e non meramente processuale. Ha escluso che lo ius superveniens dell’art. 28, comma 4, d.lgs. 175/2014 potesse sanare la vicenda, perché la cancellazione era intervenuta molto prima del 13 dicembre 2014. Ha quindi ritenuto inammissibile l’originario ricorso proposto dal liquidatore e dai soci, per difetto di capacità processuale e di legittimazione a rappresentare una società non più esistente. Poiché il difetto di legitimatio ad causam esisteva già al momento dell’instaurazione del giudizio di primo grado, la Corte ha cassato la sentenza impugnata senza rinvio e ha compensato integralmente le spese di tutti i gradi.
Norme richiamate
La cancellazione della società di capitali dal registro delle imprese ne determina l’estinzione, con perdita della capacità e della legittimazione, a prescindere da rapporti ancora pendenti.
È richiamato come norma relativa al rimborso IVA, ma non è decisiva nel caso perché il giudizio è definito per difetto originario di legittimazione.
art. 28, comma 4, d.lgs. 175/2014
Lo ius superveniens non ha efficacia retroattiva idonea a sanare atti relativi a società già estinte prima del 13 dicembre 2014.
Il difetto originario di legittimazione/capacità processuale comporta l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
È il parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
Massime di principio
- La cancellazione di una società di capitali dal registro delle imprese comporta la sua estinzione e la conseguente perdita della capacità processuale, anche se residuano rapporti giuridici pendenti.
- Una domanda giudiziale o un’istanza di rimborso proposta dopo l’estinzione della società è inammissibile se proviene dalla società stessa, dal suo ex liquidatore o dai soci, quando l’atto è diretto alla società non più esistente.
- Le norme sopravvenute che disciplinano gli effetti della cancellazione non possono essere applicate retroattivamente per sanare iniziative processuali relative a società già estinte prima della loro entrata in vigore.
- Il difetto originario di legitimatio ad causam, già esistente al momento della proposizione della causa, impone la cassazione senza rinvio della decisione di merito, perché la controversia non poteva essere validamente instaurata.
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