Cassazione Penale, Sentenza n. 31536/2026 del 18/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
La sentenza riguarda un episodio avvenuto nella notte tra il 20 e il 21 gennaio 2023 nella zona dei Murazzi del Po a Torino, dove da una balconata venne lanciata una bicicletta elettrica del servizio di bike sharing verso l’area sottostante, colpendo un giovane in attesa di entrare in discoteca e causandogli gravissime lesioni permanenti; un altro giovane fu sfiorato e riportò ferite lievi. La Corte d’appello di Torino aveva già ritenuto l’imputata responsabile, in concorso con altri, del tentato omicidio aggravato, ritenendo che la sua condotta avesse integrato un contributo morale al fatto, nonostante non avesse materialmente lanciato la bicicletta. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) vizio di motivazione e contraddittorietà tra primo e secondo grado sul concorso di persone, sostenendo che mancasse la prova del contributo psichico e del momento in cui sarebbe intervenuto il rafforzamento del proposito criminoso, e che la sua condotta fosse mera presenza passiva/connivenza non punibile; 2) violazione di legge e mancanza di motivazione per il rigetto implicito della richiesta di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, finalizzata ad acquisire documentazione sanitaria relativa al percorso psicoterapeutico dell’imputata o a disporre perizia; 3) violazione di legge e vizio di motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche e sulla quantificazione della pena, per mancata valorizzazione di età, incensuratezza, percorso terapeutico e altri elementi favorevoli.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo non illogica la motivazione delle sentenze di merito sul concorso morale: la responsabilità della ricorrente non è stata fondata sulla sola presenza sul luogo del fatto, ma su una condotta complessiva inserita nella progressione dell’azione, valutata come adesione consapevole e rafforzamento del proposito criminoso altrui. È stato invece accolto il secondo motivo, perché la Corte d’appello non ha motivato sulla richiesta difensiva di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, richiesta pertinente e rilevante ai fini della valutazione della personalità e del trattamento sanzionatorio. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. Ne è conseguito l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla mancata risposta sull’istanza istruttoria e, per derivazione, alle attenuanti generiche e alla pena, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Torino per nuovo giudizio su tali punti; il resto del ricorso è stato rigettato.
Norme richiamate
disciplina il concorso di persone nel reato; il contributo concorsuale può essere anche morale e deve essere valutato nella sua concreta incidenza causale sul fatto.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
consente di dedurre in cassazione il vizio di motivazione, ma non di ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio.
art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
viene richiamato per la dedotta violazione di legge in tema di motivazione e trattamento sanzionatorio.
impone la motivazione dei provvedimenti; la Corte richiama il dovere di motivare sul rigetto della richiesta istruttoria.
regola la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale in appello, che va disposta o rigettata con adeguata motivazione se richiesta è specifica e pertinente.
richiamato per la sintesi dei motivi di ricorso nei limiti necessari alla motivazione.
richiamato in relazione alla determinazione della pena.
richiamato per i criteri di commisurazione della pena.
richiamato con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
richiamato per il bilanciamento tra circostanze, nel contesto del trattamento sanzionatorio.
richiamato nel dispositivo per l’oscuramento dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il vizio di motivazione non consente una rilettura alternativa delle prove: il controllo di legittimità resta limitato alla completezza, coerenza e non manifesta illogicità della motivazione di merito.
- Il concorso morale può essere desunto anche da condotte non verbali e non materiali, purché il giudice individui una concreta incidenza causale psichica della partecipazione, idonea a rafforzare, agevolare o sostenere il proposito criminoso altrui.
- La mera presenza sul luogo del reato, o la mera conoscenza dell’altrui proposito criminoso, non bastano di per sé a fondare la responsabilità concorsuale; occorre un comportamento concludente che, nel contesto concreto, superi la soglia della connivenza non punibile.
- In una vicenda di gruppo, la partecipazione psichica può essere valutata unitariamente attraverso la progressione complessiva dell’azione, gli spostamenti comuni, la vicinanza agli autori materiali, la mancata dissociazione e la fuga congiunta, se tali elementi denotano adesione consapevole al fatto.
- Quando in appello sia chiesta in modo specifico la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale per acquisire elementi potenzialmente rilevanti sul trattamento sanzionatorio o sulla personalità dell’imputato, il giudice deve dare una risposta motivata; l’omessa motivazione integra vizio decisivo della sentenza su quel punto.
- Le questioni concernenti le attenuanti generiche e la quantificazione della pena devono essere rivalutate dal giudice di rinvio quando l’annullamento investa un profilo istruttorio che può incidere sulla valutazione della personalità e dei parametri di cui agli artt. 132 e 133 c.p.
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