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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12056/2026 del 30/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso articolato in tre motivi: (1) violazione di legge (art. 43 c.p.) e vizio di motivazione sulla ritenuta responsabilità penale per omicidio colposo, contestando il nesso di causalità e sostenendo che il comportamento imprudente del pedone fosse imprevedibile e idoneo a interrompere il nesso (principio di affidamento, richiamando art. 41, comma 2 c.p. e art. 190 cod. strada); (2) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento, in sede di commisurazione della pena, della circostanza attenuante prevista dall'art. 589-bis, comma 7 c.p. (ius superveniens introdotto dalla legge n.41/2016); (3) terzo motivo non dettagliato nel testo fornito (il ricorso nel resto è stato dichiarato inammissibile).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato manifestamente infondato il primo motivo confermando la ricostruzione di merito: l'imputato guidava senza abilitazione, a velocità superiore al limite (stima 90 km/h su strada a 60 km/h), nella corsia di sorpasso; il pedone era 'avvistabile' e quindi la sua condotta non ha interrotto il nesso causale. Ha ritenuto manifestamente infondato anche il secondo motivo: benché la nuova circostanza attenuante dell'art. 589-bis, comma 7 c.p. sia favorevole, l'imputato non aveva richiesto espressamente in appello l'applicazione dello ius superveniens, per cui la mancata valutazione non è motivo di cassazione. Tuttavia la Corte ha rilevato d'ufficio che la sentenza impugnata aveva confermato il calcolo della pena comprendendo una sanzione (euro 2.000 di ammenda) relativa al capo C) (guida senza patente) nonostante l'assoluzione per quel reato: trattandosi di pena illegale, la Corte ha annullato senza rinvio la parte relativa al trattamento sanzionatorio e ha rideterminato la pena in anni 1 e mesi 6 di reclusione; per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 589 cod. pen.

    Norma relativa all'omicidio colposo: è stata richiamata per inquadrare il reato commesso nel 2012 (ante introduzione dell'art. 589-bis). La Corte ha confermato la responsabilità per omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale.

  • art. 589-bis, comma 7 cod. pen.

    Circostanza attenuante introdotta dalla legge n.41/2016 che prevede la diminuzione della pena fino alla metà se l'evento non è esclusiva conseguenza dell'azione/omissione del colpevole. La Corte ha osservato che, trattandosi di ius superveniens favorevole, poteva essere applicata ma il ricorrente non l'ha esplicitamente invocata in appello, quindi la mancata applicazione non è rimediabile in sede di cassazione.

  • art. 43 cod. pen.

    Richiamato dal ricorrente in relazione al nesso di causalità: la Corte ha respinto la censura, confermando che il nesso causale tra la condotta dell'imputato e l'evento mortale sussisteva.

  • art. 41, comma 2 cod. pen.

    Norma sull'interruzione del nesso di causalità per fatto straordinario o imprevedibile: il ricorrente ha sostenuto che la condotta del pedone avrebbe dovuto interrompere il nesso, ma la Corte ha ritenuto la condotta del pedone prevedibile/avvistabile e quindi non idonea ad escludere la causalità.

  • art. 190 cod. strada

    Norma sulla disciplina degli attraversamenti pedonali: richiamata per sottolineare l'illegittimità dell'attraversamento del pedone in luogo non consentito; la Corte ha ritenuto che, comunque, il pedone fosse avvistabile.

  • artt. 141, 142, 143 cod. strada

    Norme riguardanti limiti di velocità, comportamento in corsia e regole generali di circolazione: la consulenza tecnica aveva rilevato violazioni di tali norme da parte dell'imputato e la Corte ha ritenuto tali violazioni causalmente rilevanti ai fini dell'investimento.

  • art. 2 cod. pen.

    Principio di applicazione della legge penale più favorevole (ius superveniens): la Corte ha ricordato il principio ma ha osservato che l'applicazione del beneficio richiede una specifica sollecitazione in appello per essere rilevata efficacemente in cassazione.

  • art. 597, comma 5 cod. proc. pen.

    Prevede che la Corte d'appello possa applicare d'ufficio alcuni benefici; la sentenza osserva però che l'inerzia dell'imputato nell'invocare lo ius superveniens limita la censura in cassazione.

  • decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7 (modifica art. 116 cod. strada)

    Citato come modifica normativa intervenuta dopo i fatti, richiamato nel ragionamento sulla valutazione della recidiva e sull'assoluzione per guida senza patente.

  • art. 620 lett. l) cod. proc. pen.

    Consente alla Corte di cassazione di annullare senza rinvio quando la sentenza impugnata contiene una illegittimità di pena; applicata per annullare la parte relativa al trattamento sanzionatorio risultante illegale.

Massime di principio

  • Nelle ipotesi di investimento di pedone, la responsabilità del conducente sussiste quando la condotta del pedone rientra nei limiti della prevedibilità e quando il pedone era "avvistabile"; il conducente ha il dovere di vigilare, moderare la velocità e arrestare il veicolo se necessario.
  • La circostanza attenuante introdotta dall'art. 589-bis, comma 7 c.p. (ius superveniens) è applicabile se favorevole, ma il giudice di merito non è obbligato a valutare d'ufficio tale beneficio in cassazione se l'imputato non l'ha richiesto espressamente in appello o non ha fornito dati di fatto specifici su cui confrontarsi.
  • Il principio dell'affidamento del conducente trova un limite nel criterio della prevedibilità: il comportamento imprudente di terzi interrompe il nesso causale solo se oggettivamente imprevedibile e non avvistabile dall'agente.
  • Il giudice di cassazione può intervenire d'ufficio per correggere vizi formali o illegittimità del trattamento sanzionatorio (es. conferma di pena per reato da cui l'imputato è stato assolto) annullando senza rinvio la parte di sentenza relativa alla pena, ai sensi dell'art. 620 lett. l).
  • La semplice affermazione astratta dell'imprevedibilità del comportamento della vittima non è sufficiente in sede di legittimità: il ricorso deve confrontarsi puntualmente con la motivazione dei giudici di merito e con la giurisprudenza consolidata.

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