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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16535/2022 del 28/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale di Messina che ha rigettato il riesame avverso l'ordinanza del G.I.P. del 03/05/2021 che aveva disposto la custodia cautelare in carcere per il reato di estorsione aggravata (art. 416-bis.1 c.p.). Deduce violazione dell'art. 606, comma 1, c.p.p. sostenendo che la decisione si fonda su dichiarazioni mendaci della persona offesa (Mirisola Leonida) e su una lettura acritica delle emergenze processuali, richiamando dichiarazioni raccolte ai sensi dell'art. 391-bis c.p.p. per dimostrarne la falsità.

La decisione

La Corte dichiara il ricorso inammissibile per plurime ragioni: (i) il motivo è formulato in modo generico e cumulativo (mancanza, manifesta illogicità, contraddittorietà della motivazione) violando il principio di specificità richiesto dall'art. 606 c.p.p.; (ii) il Tribunale di merito ha adeguatamente motivato la sussistenza dei gravi indizi facendo riferimento alle dichiarazioni della persona offesa, alle dichiarazioni di Bellamicina e Carbonaro e alla documentazione in atti, nonché all'assenza di elementi indicativi di intento calunniatorio; le doglianze del ricorrente si riducono a una diversa valutazione della prova, non sindacabile in sede di legittimità. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e a versare 3.000 euro alla cassa delle ammende; è disposto l'invio di copia del provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter disp. att. c.p.p., essendo la decisione non idonea a disporre la rimessione in libertà.

Norme richiamate

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    Norma penale contestata: estorsione aggravata con riferimento a fattispecie mafiose; la misura cautelare è stata applicata sulla base della sussistenza di gravi indizi.

  • art. 606, comma 1, c.p.p.

    Richiesta specificità nella deduzione del vizio di motivazione: il ricorrente non può formulare censure alternative o cumulative (mancanza, manifesta illogicità, contraddittorietà) in modo generico senza indicare quale specifico profilo deduce.

  • art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.

    Richiama il principio secondo cui non può spettare al giudice di legittimità selezionare il possibile vizio genericamente denunciato dal ricorrente; la mancata specificazione può violare tale disposizione.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che disciplina l'inammissibilità dei ricorsi: la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile applicando questa disposizione.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

    Prescrive l'obbligo di trasmettere copia del provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario quando dalla pronuncia non derivi la rimessione in libertà del detenuto.

  • art. 391-bis c.p.p.

    Strumento probatorio richiamato nel ricorso (dichiarazioni rese dalla persona offesa mediante audizione protetta); la Corte di legittimità rileva che il Tribunale ha valutato tali dichiarazioni insieme ad altre prove di riscontro.

  • art. 23, comma 8, decreto-legge n. 137/2020

    Richiamato in riferimento alla trattazione del ricorso secondo le modalità previste dal decreto-legge (contestuale menzione procedurale nella trattazione).

Massime di principio

  • Le censure sulla motivazione devono essere formulate con specificità: non è ammesso presentare vizi diversi (carenza, manifesta illogicità, contraddittorietà) in modo generico o cumulativo.
  • In Cassazione non è sindacabile la diversa valutazione del materiale probatorio operata dal giudice di merito: le doglianze che chiedono una diversa ponderazione delle prove sono, di norma, inammissibili.
  • La presenza di dichiarazioni della persona offesa non è di per sé insufficiente a fondare la gravità indiziaria se tali dichiarazioni sono riscontrate da elementi di riscontro (dichiarazioni di terzi, documentazione, assenza di indizi di calunnia).
  • Per far valere l'asserita mendacità o l'intento calunniatorio occorre produrre elementi concreti che rendano manifestamente inconsistenti o strumentali le dichiarazioni; la mera contestazione della credibilità non basta.
  • La declaratoria di inammissibilità può comportare condanne alle spese e, se ravvisata colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, sanzioni pecuniarie (cassa delle ammende).
  • Quando un provvedimento cautelare non determina la rimessione in libertà, la cancelleria deve trasmettere copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.

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