Cassazione Civile, Ordinanza n. 27963/2021 del 14/10/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un dirigente Enel, iscritto a una forma di previdenza integrativa aziendale (prima alla PIA e poi al Fondenel), aveva ottenuto nel 2000 la liquidazione in capitale della prestazione e aveva chiesto il rimborso dell'IRPEF ritenuta dal sostituto d'imposta, sostenendo che le somme non fossero integralmente assoggettabili a tassazione separata e che, almeno in parte, dovesse applicarsi l'aliquota del 12,5% prevista per i rendimenti dei contratti di capitalizzazione. Dopo un primo accoglimento parziale in CTP e un appello favorevole all'Ufficio in CTR, la Cassazione nel 2012 aveva cassato con rinvio imponendo di verificare in concreto se e in quale misura le somme erogate fossero rendimenti derivanti da gestione finanziaria del capitale accantonato. In sede di rinvio la CTR aveva riconosciuto il diritto al rimborso solo per la quota di rendimento maturata fino al 31 dicembre 2000. L'Agenzia ricorre in cassazione deducendo: 1) violazione delle norme sul giudizio di rinvio, perché la CTR non avrebbe dato esecuzione al principio di diritto e non avrebbe svolto gli accertamenti di fatto richiesti; 2) violazione degli artt. 115 e 394 c.p.c., sostenendo che il contribuente aveva ammesso che i contributi non erano stati investiti sui mercati finanziari ma solo accantonati in bilancio secondo tecniche assicurative; 3) omesso esame di un fatto decisivo, cioè la verifica se le somme del fondo fossero state effettivamente impiegate sui mercati finanziari o di riferimento. Nel controricorso il contribuente eccepiva anche profili di illegittimità costituzionale, contestati dalla Corte.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto fondati i motivi, osservando che il giudice di rinvio non aveva svolto l'accertamento decisivo richiesto, cioè se gli accantonamenti fossero stati effettivamente investiti sul mercato finanziario o comunque su un mercato di riferimento, limitandosi a qualificare una parte delle somme come "rendimento" senza verificare la prova dell'investimento. La Corte ha ribadito che per i "vecchi iscritti" alla previdenza integrativa aziendale, per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, l'aliquota del 12,5% si applica solo alla quota di rendimento netto effettivamente derivante dalla gestione sul mercato del capitale accantonato; in mancanza di tale prova, l'intera prestazione resta soggetta a tassazione separata. Ritenendo non necessari ulteriori accertamenti, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha rigettato il ricorso introduttivo del contribuente, con compensazione integrale delle spese.
Norme richiamate
art. 63 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato per censurare la violazione del giudizio di rinvio e dei limiti derivanti dal dictum della precedente Cassazione
richiamato sia come parametro del principio di diritto nel rinvio sia per la decisione della causa nel merito senza ulteriori accertamenti
richiamato in tema di riassunzione e vincoli del giudice di rinvio
richiamato in relazione alla dedotta violazione del principio di disponibilità e alla valutazione delle ammissioni del contribuente
richiamato per censurare la decisione resa in sede di rinvio
usato come parametro dei vizi processuali dedotti con i primi due motivi
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
richiamato per il vizio di omesso esame di un fatto decisivo
art. 16, comma 1, lett. a), d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
indicato come norma della tassazione separata per la sorte capitale delle prestazioni previdenziali integrative
art. 17 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
richiamato con l'art. 16 per il regime della tassazione separata
art. 6 legge 26 settembre 1985, n. 482
ritenuto applicabile solo ai rendimenti netti effettivamente derivanti da gestione sul mercato del capitale accantonato, con aliquota del 12,5%
art. 41 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
richiamato per la nozione di redditi di capitale e per l'equiparazione ai contratti di capitalizzazione
art. 42 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
richiamato per la disciplina dei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di capitalizzazione
art. 3 Cost.
la questione di legittimità costituzionale è ritenuta manifestamente infondata
art. 24 Cost.
la questione di legittimità costituzionale è ritenuta manifestamente infondata
Massime di principio
- Nei fondi di previdenza complementare aziendale per iscritti anteriori al d.lgs. n. 124 del 1993, la prestazione in capitale si scompone in una sorte capitale soggetta a tassazione separata e in un eventuale rendimento netto, tassabile al 12,5% solo se e nella misura in cui derivi da effettiva gestione del capitale sul mercato o su un mercato di riferimento.
- L'applicazione dell'aliquota agevolata del 12,5% richiede la prova, a carico del contribuente che chiede il rimborso, che una parte della prestazione sia effettivamente imputabile a rendimenti da investimento del capitale accantonato; non basta il richiamo a conteggi interni o a formule di redditività attuariale dell'intero patrimonio del datore di lavoro.
- Nel giudizio di rinvio, il giudice deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione e compiere gli specifici accertamenti di fatto indicati; una motivazione che qualifichi genericamente una somma come rendimento senza verificare la sua effettiva derivazione da investimenti sul mercato integra violazione del dictum rescindente.
- La mera evidenza contabile di una riserva matematica o di un rendimento desunto dalla redditività complessiva dell'impresa non equivale alla prova del rendimento netto del fondo, se manca la dimostrazione dell'investimento degli accantonamenti in strumenti o mercati di riferimento.
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