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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23127/2026 del 13/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

I ricorrenti avevano convenuto in giudizio le amministrazioni statali per ottenere il risarcimento del danno asseritamente derivante dal tardivo e incompleto recepimento nell’ordinamento interno delle direttive CEE 75/362, 75/363 e 82/76, che imponevano agli Stati membri di prevedere un’adeguata remunerazione per i medici ammessi alle scuole di specializzazione. Sostenevano di avere frequentato le scuole senza percepire alcun compenso e di avere agito solo molti anni dopo. In Cassazione deducevano: 1) con il primo motivo, la erroneità della sentenza d’appello nella individuazione del dies a quo della prescrizione, sostenendo che le oscillazioni giurisprudenziali su questioni analoghe avrebbero imposto di rimeditare l’orientamento consolidato e, in subordine, chiedendo un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE; 2) con il secondo motivo, limitatamente alla posizione di una ricorrente, la violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. per omessa pronuncia su un motivo di appello relativo alla quantificazione del danno e alla decorrenza di rivalutazione e interessi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c., perché contrastante con un orientamento consolidato secondo cui il diritto al risarcimento da tardiva attuazione delle direttive si prescrive in dieci anni decorrenti dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della legge n. 370 del 1999. Ha inoltre escluso la necessità di un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE. Quanto al secondo motivo, la Corte ha rilevato che, pur essendovi stata omessa pronuncia della Corte d’appello su un motivo di gravame, ciò non aveva arrecato pregiudizio, perché le censure non esaminate erano comunque infondate in diritto e non richiedevano ulteriori accertamenti di fatto; perciò il motivo è stato dichiarato inammissibile ex art. 360-bis, n. 2, c.p.c. La Corte ha condannato i ricorrenti alle spese e, ravvisando abuso del processo, ha applicato anche le condanne ex art. 96, comma 3, c.p.c., oltre al contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    Inammissibile il motivo che contrasta con l'orientamento consolidato della Corte di cassazione su una questione già risolta in modo stabile.

  • art. 360-bis, n. 2, c.p.c.

    È inammissibile la censura processuale che non evidenzi una violazione decisiva dei principi del giusto processo e non mostri un concreto pregiudizio per la parte ricorrente.

  • art. 112 c.p.c.

    L'omessa pronuncia può essere denunciata, ma il vizio non è utile se il motivo non esaminato è comunque infondato e non determina un concreto pregiudizio.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 112 c.p.c. come norma processuale asseritamente violata per omessa pronuncia.

  • art. 384 c.p.c.

    Dopo la modifica del 2006, la Cassazione può decidere nel merito quando accoglie il ricorso anche in presenza di errores in procedendo, se non occorrono ulteriori accertamenti di fatto.

  • art. 96, terzo comma, c.p.c.

    La manifesta infondatezza e l'inammissibilità del ricorso integrano abuso del processo e giustificano la condanna equitativa della parte soccombente.

  • art. 111 Cost.

    La decisione nel merito da parte della Cassazione evita un rinvio inutile e realizza la ragionevole durata del processo.

  • art. 1224, secondo comma, c.c.

    Richiamato per affermare che la rivalutazione monetaria non è dovuta automaticamente, salvo prova del maggior danno.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Dà luogo all'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato quando ricorrono i presupposti processuali.

  • art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370

    Usato come parametro di quantificazione equitativa del danno e come momento di riconoscimento parziale del diritto per talune categorie di specializzandi.

  • d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257

    La borsa di studio introdotta da tale decreto non ha efficacia retroattiva e non può essere automaticamente assunta come parametro risarcitorio per i periodi anteriori.

  • Direttive 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE

    Costituiscono il fondamento del diritto all'adeguata remunerazione degli specializzandi e della responsabilità statale per tardiva attuazione.

Massime di principio

  • Il diritto al risarcimento per tardiva o incompleta trasposizione di direttive comunitarie si prescrive, in assenza di specifiche ragioni ostative, nel termine ordinario decennale decorrente dal momento in cui il diritto è divenuto azionabile secondo l'ordinamento interno, qui individuato nella data di entrata in vigore della legge di riconoscimento parziale del diritto.
  • In materia di prescrizione non armonizzata, il diritto dell'Unione non impedisce allo Stato membro di opporre un termine di prescrizione ragionevole, purché esso non renda eccessivamente difficile l'esercizio del diritto europeo rispetto a quello interno.
  • Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è necessario quando il principio applicabile è già stato chiarito e la fattispecie non presenta elementi nuovi o dubbi interpretativi rilevanti.
  • La deduzione di omessa pronuncia in cassazione richiede la dimostrazione della decisività del motivo non esaminato: se la censura sarebbe comunque infondata e non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione può decidere nel merito e dichiarare inammissibile il motivo.
  • La liquidazione del danno da tardiva attuazione delle direttive sul compenso degli specializzandi non si fonda sulla borsa di studio del d.lgs. n. 257 del 1991, che non ha efficacia retroattiva, ma su un criterio equitativo parametrato al riconoscimento parziale operato dalla legge n. 370 del 1999.
  • La somma liquidata per il pregiudizio da tardivo recepimento ha natura para-risarcitoria; la rivalutazione monetaria non è dovuta automaticamente e decorrono gli interessi dalla costituzione in mora, salvo prova di maggior danno.
  • La proposizione di ricorsi manifestamente infondati o ripetitivi può integrare abuso del processo e giustificare la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveInadempimento
RamiProcesso civileResponsabilità civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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