Cassazione Civile, Ordinanza n. 18979/2026 del 10/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di liquidazione recuperando l'imposta di registro in misura ordinaria su un atto di compravendita del 3 agosto 2015 avente ad oggetto un fabbricato adibito ad agriturismo con annesso terreno agricolo. L'acquirente aveva dichiarato di essere coltivatore diretto iscritto alla gestione previdenziale dal 24 marzo 2015 e aveva chiesto l'agevolazione prevista dall'art. 2, comma 4-bis, del d.l. n. 194 del 2009. L'Ufficio negava il beneficio sostenendo che la norma si applica agli atti di trasferimento di terreni agricoli e relative pertinenze, mentre nel caso concreto il bene principale sarebbe stato il fabbricato e il terreno solo accessorio; inoltre contestava, in fatto, la reale destinazione agricola e la sussistenza di un rapporto pertinenziale tra i beni. La CTP aveva respinto il ricorso del contribuente, ma la CTR del Piemonte aveva accolto l'appello riconoscendo l'agevolazione, valorizzando la funzione agricola del complesso e la pertinenzialità del fabbricato rispetto al fondo. In cassazione l'Agenzia ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 4-bis, d.l. n. 194 del 2009, sostenendo che la disciplina richieda che il bene principale sia il terreno rustico e che il fabbricato non possa essere considerato pertinenza quando, per definizioni contrattuali e dati dimensionali, risulti in realtà il bene principale.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la censura dell'Agenzia, pur formalmente prospettata come violazione di legge, mirasse in realtà a rimettere in discussione l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito sulla destinazione dei beni e sul rapporto di pertinenzialità. La Corte ha affermato che la CTR aveva correttamente applicato la nozione di pertinenza, valorizzando il collegamento funzionale ed اقتصادي tra fabbricato e terreno, l'effettivo svolgimento di attività agricola/agrituristica e la destinazione durevole del fabbricato al servizio dell'attività rurale. Le indicazioni contenute nell'atto di compravendita e le dimensioni dei beni sono state considerate meri indizi, non elementi vincolanti; la valutazione sulla sussistenza del vincolo pertinenziale è stata ricondotta al merito ed è insindacabile in cassazione se motivata in modo adeguato. La Corte ha quindi confermato la sentenza della CTR e ha condannato l'Agenzia al pagamento delle spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 2, comma 4-bis, d.l. n. 194 del 2009
la norma agevolativa si riferisce al trasferimento di terreni agricoli e relative pertinenze; la verifica della pertinenzialità va compiuta in concreto, secondo il rapporto funzionale tra i beni, e non solo sulla base delle qualificazioni formali contenute nell'atto
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
il motivo di ricorso per violazione di legge non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione di fatto sulla destinazione dei beni e sulla sussistenza del vincolo pertinenziale
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
non si applica il raddoppio del contributo unificato nei confronti delle amministrazioni dello Stato, esonerate dal materiale versamento mediante prenotazione a debito
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato quale parametro del contributo unificato cui si collega, in via generale, il meccanismo del raddoppio
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
ha introdotto il meccanismo del raddoppio del contributo unificato nei casi previsti dalla legge
richiamato implicitamente nella parte dedicata all'onere probatorio, ma non oggetto di autonoma statuizione decisiva
non citato nel testo della decisione
Massime di principio
- Nelle agevolazioni fiscali collegate alla pertinenzialità di un bene, ciò che rileva è il rapporto funzionale, esclusivo e durevole tra i beni in concreto, non la sola qualificazione formale data nell'atto.
- Le indicazioni contrattuali e catastali possono valere come meri indizi della destinazione dei beni, ma non vincolano il giudice nella verifica della pertinenza quando l'accertamento richiede una valutazione sostanziale.
- La distinzione tra bene principale e pertinenza è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo per vizi motivazionali o per violazione di legge realmente estrinseca, non per una diversa lettura delle risultanze istruttorie.
- Il criterio della pertinenza non può essere fondato automaticamente sulla sproporzione dimensionale o di valore tra i beni: occorre verificare quale bene riceva l'utilità economico-funzionale dall'altro e se la destinazione al servizio sia stabile e volontaria.
- Nel giudizio di legittimità, una doglianza che formalmente denunci violazione di legge ma miri in realtà a rimettere in discussione l'accertamento di fatto deve essere dichiarata inammissibile nei limiti in cui solleciti una rivalutazione del merito.
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