Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 02026/2023 del 23/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia origina da un giudizio nel quale la parte privata aveva impugnato una decisione di primo grado davanti alla Corte d'appello. Il giudice di secondo grado aveva dichiarato inammissibile l'appello per mancata ottemperanza, nel termine perentorio fissato ex art. 331 c.p.c., all'ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti di alcuni Comuni convenuti in primo grado. In cassazione, la ricorrente principale ha dedotto, con il primo motivo, la violazione del giusto processo ex art. 6 CEDU e della giurisprudenza di legittimità (Sezioni Unite n. 5700/2014), sostenendo che avrebbe dovuto esserle concesso un nuovo termine per la notifica agli altri convenuti, poiché nel giudizio di equa riparazione il termine per la notifica del ricorso e del decreto alle controparti non sarebbe perentorio. Roma Capitale, con ricorso incidentale, ha invece censurato la sentenza d'appello per violazione dell'art. 327 c.p.c., assumendo che l'appello fosse tardivo perché notificato solo il 31 luglio 2020, oltre il termine semestrale dalla pubblicazione della sentenza di primo grado, tenuto conto della sospensione Covid. Gli altri motivi del ricorso principale riproponevano questioni di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo incidentale sulla tardività dell'appello, poiché dagli atti risultava che la notificazione dell'atto di appello all'Agenzia delle Entrate era avvenuta il 27 marzo 2020, quindi entro il termine semestrale decorrente dalla pubblicazione della decisione di primo grado del 29 novembre 2019. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo del ricorso principale per estrema genericità della doglianza sull'art. 6 CEDU e perché il principio richiamato dalla ricorrente, relativo alla non perentorietà del termine per la notifica nel procedimento di equa riparazione ex L. 89/2001, non è applicabile ai giudizi di impugnazione. I motivi successivi del ricorso principale sono stati assorbiti. Le spese tra ricorrente principale e ricorrente incidentale sono state compensate; la ricorrente principale è stata condannata a rifondere ad Agenzia delle Entrate-Riscossione le spese del giudizio di cassazione. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato per ricorrente principale e incidentale, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 331 c.p.c.

    l'ordine di integrazione del contraddittorio va adempiuto nel termine fissato dal giudice; il mancato rispetto ha condotto alla declaratoria di inammissibilità dell'appello nel giudizio di merito.

  • art. 327 c.p.c.

    il termine lungo per impugnare era ancora rispettato perché l'atto di appello risultava notificato entro sei mesi dalla pubblicazione della sentenza di primo grado.

  • art. 6 CEDU

    la censura è stata ritenuta generica e non idoneamente argomentata; il principio evocato non è stato considerato applicabile al giudizio di impugnazione in esame.

  • art. 380-bis c.p.c.

    la decisione è stata assunta in conformità alla proposta del relatore formulata nel procedimento camerale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    sono stati ravvisati i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

  • L. n. 89/2001

    è richiamata solo per il principio giurisprudenziale evocato dalla ricorrente in tema di equa riparazione, ritenuto non applicabile alla fattispecie.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il motivo che si limiti a richiamare in modo apodittico la violazione del giusto processo o di norme convenzionali, senza uno specifico sviluppo argomentativo, è inammissibile per genericità.
  • Il principio giurisprudenziale elaborato in relazione a un determinato tipo di procedimento non è automaticamente estensibile a fattispecie processuali diverse, se manca identità di disciplina e di ratio.
  • L'inosservanza del termine per l'integrazione del contraddittorio fissato dal giudice ai sensi dell'art. 331 c.p.c. può incidere sull'ammissibilità dell'impugnazione, ma la verifica della tempestività deve essere compiuta sulla base delle risultanze documentali relative alla notificazione dell'atto.
  • In sede di legittimità, la declaratoria di inammissibilità di entrambi i ricorsi può comportare la compensazione delle spese tra le parti principali e la condanna della parte soccombente verso la controparte costituita che abbia resistito con successo.
  • La pronuncia dell'inammissibilità del ricorso comporta, quando ne ricorrano i presupposti, l'applicazione del raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.