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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16239/2023 del 08/06/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'ente previdenziale contestava a una società il mancato pagamento di contributi per alcuni periodi compresi tra gennaio 2008 e settembre 2010. In primo grado l'opposizione della società era stata respinta; la Corte d'appello, in riforma della decisione, aveva accolto l'opposizione nei limiti devoluti, ritenendo non dovute le somme richieste perché dal prospetto delle retribuzioni risultava che i dipendenti avevano percepito importi superiori ai minimi contrattuali di settore. L'ente previdenziale ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 12 l. n. 153/1969, 1 d.l. n. 338/1989 conv. in l. n. 389/1989, 2697 c.c. e 115 c.p.c. Sosteneva che la Corte d'appello avesse erroneamente ricondotto la pretesa contributiva alla sola violazione dell'obbligo di versare contributi almeno sul minimale contrattuale, mentre la questione riguardava l'assoggettamento a contribuzione di tutte le somme corrisposte ai lavoratori. La Corte di cassazione ha però rilevato che dal verbale ispettivo risultava chiaramente il riferimento al contributo inferiore al minimale ex art. 1 d.l. n. 338/1989 e che il ricorso non spiegava come la diversa questione, relativa all'art. 12 l. n. 153/1969, fosse stata effettivamente introdotta e trattata nei gradi di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura introducesse una questione nuova, non trattata nella sentenza impugnata, e che l'ente ricorrente non avesse assolto l'onere di allegare e indicare specificamente in quale atto del giudizio di merito la diversa questione fosse stata dedotta, come richiesto dal principio di autosufficienza del ricorso per cassazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 12 l. n. 153/1969

    Richiamato dal ricorrente come base dell'assoggettamento a contribuzione di tutte le somme corrisposte ai lavoratori; la Corte non entra nel merito della relativa applicazione perché reputa la questione nuova e non trattata nei gradi di merito.

  • art. 1 d.l. n. 338/1989 conv. con l. n. 389/1989

    La Corte osserva che il verbale ispettivo e la decisione di merito facevano riferimento al problema del pagamento dei contributi in misura non inferiore al minimale previsto da questa norma.

  • art. 2697 c.c.

    Norma invocata dal ricorrente nel denunciare violazione delle regole sull'onere della prova, ma la Corte non esamina il merito della doglianza per inammissibilità.

  • art. 115 c.p.c.

    Norma invocata dal ricorrente in relazione al preteso travisamento dei fatti e alla decisione sui fatti di causa, ma la censura è dichiarata inammissibile.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio e il deposito dell'ordinanza nel termine di sessanta giorni.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Fondamento dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non possono essere proposte questioni giuridiche nuove che presuppongano accertamenti di fatto non trattati nella sentenza impugnata, salvo che il ricorrente indichi specificamente dove e come la questione sia stata dedotta nei gradi di merito.
  • Il ricorso per cassazione deve rispettare il principio di autosufficienza: chi deduce una questione non esaminata dal giudice di merito deve allegare e indicare puntualmente l'atto processuale in cui l'ha sollevata, così da consentire il controllo ex actis.
  • Quando la censura di violazione di legge si fonda su una ricostruzione dei fatti incompatibile con quella accertata dal giudice di merito, la Corte può dichiararla inammissibile se il ricorso non spiega adeguatamente il passaggio processuale e fattuale su cui si innesta la diversa tesi.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese del giudizio di legittimità e l'obbligo, se dovuto, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContributi previdenziali
RamiProcesso civilePrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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