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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42530/2022 del 09/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso il rigetto dell'opposizione all'ordinanza che aveva respinto l'istanza di riabilitazione presentata da Giacomo Fazzini relativamente a due sentenze ex art. 444 c.p.p. con sospensione condizionale della pena (irrevocabili il 28/09/2011 e il 12/07/2012). Il ricorrente deduceva che il termine triennale per la domanda di riabilitazione doveva decorrere dal passaggio in giudicato delle sentenze (28/09/2011 e 12/07/2012) e quindi che la valutazione della buona condotta doveva limitarsi al triennio successivo (fino al 2015), per cui non avrebbero dovuto essere considerate le segnalazioni e le violazioni avvenute dopo tale periodo (provvedimenti/segnalazioni del 23/02/2018 e del 10/06/2019). Il Tribunale aveva invece negato la riabilitazione ritenendo carente la buona condotta, avendo considerato anche i fatti successivi al triennio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha confermato che, nelle ipotesi di sospensione condizionale della pena, il termine minimo di tre anni per proporre domanda di riabilitazione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che ha disposto la sospensione (quindi dal 28/09/2011 e dal 12/07/2012 nel caso di specie). Tuttavia, la Corte ha precisato che la verifica del requisito della "buona condotta" non è limitata esclusivamente al triennio: la valutazione si estende dal momento dell'esecuzione/estinzione della pena fino alla data della decisione sull'istanza, per cui il giudice può tener conto anche di comportamenti posteriori al triennio (come quelli del 2018 e 2019) nel decidere di negare la riabilitazione. Conseguentemente il rigetto dell'istanza è stato confermato e il ricorrente condannato alle spese.

Norme richiamate

  • art. 179 cod. pen.

    La Corte interpreta l'art. 179 nel senso che, quando la pena è stata sospesa condizionalmente, il termine triennale per chiedere la riabilitazione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che ha concesso la sospensione (non dall'eventuale successiva estinzione); inoltre la verifica della "buona condotta" può estendersi oltre il triennio fino alla data della decisione sull'istanza.

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla natura delle sentenze di applicazione della pena (patteggiamento) cui il ricorso si riferisce; la Corte prende atto che le sentenze ex art. 444 hanno formato oggetto di passaggio in giudicato nelle date indicate.

  • art. 445, comma 2, cod. proc. pen.

    Richiamato per l'estinzione del reato verificatasi in data 5/4/2018; la Corte distingue tra il decorso del termine triennale per la riabilitazione (collegato al passaggio in giudicato) e l'evento estintivo disciplinato dall'art. 445.

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma penale sugli stupefacenti: richiamata per indicare la natura dei reati per cui Fazzini era stato condannato; fatti successivi riguardanti violazioni correlate a stupefacenti sono stati ritenuti rilevanti ai fini della valutazione della buona condotta.

  • art. 75 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Riferimento a violazioni amministrative/illeciti connessi agli stupefacenti (segnalazioni/accertamenti) che il giudice ha ritenuto utili per valutare la mancanza di buona condotta del ricorrente.

Massime di principio

  • Il termine minimo di tre anni per proporre domanda di riabilitazione, se la pena è stata sospesa condizionalmente, decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che ha concesso la sospensione e non dall'eventuale successiva estinzione del reato.
  • La valutazione del requisito della "buona condotta" non è limitata al solo triennio successivo al passaggio in giudicato: il giudice può valutare il comportamento dell'interessato fino alla data della decisione sulla domanda di riabilitazione, pertanto fatti negativi anche successivi al triennio possono precludere la concessione.
  • Eventuali procedimenti archiviati non escludono automaticamente la rilevanza di fatti o segnalazioni successive al triennio: il giudice di sorveglianza può comunque tenerne conto nella valutazione complessiva della condotta.
  • Chi intende ottenere la riabilitazione dopo sospensione condizionale della pena dovrebbe dimostrare una condotta effettiva e continuativa non solo per i tre anni richiesti, ma fino al momento della decisione, evitando comportamenti che possano essere ritenuti incompatibili con la buona condotta.
  • In caso di dubbi sul dies a quo o sull'ammissibilità di fatti successivi, è utile che il difensore segnali e documenti eventuali elementi positivi (es. assenza di ulteriori reati, lavoro, attività sociali) fino alla data della decisione per contrastare rilievi negativi.

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