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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3696/2024 del 29/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano l'ordinanza del 07/02/2023 con due censure: 1) nullità del provvedimento per omissione dell'avviso alle parti circa la trattazione dell'udienza camerale del 12/10/2022; 2) violazione del divieto di rinnovazione per giudicato: la nuova richiesta di confisca sulle ulteriori cose sequestrate sarebbe inammissibile perché il giudicato della precedente ordinanza di confisca parziale (11/12/2015) avrebbe già deciso sulla materia, rendendo preclusa una nuova confisca.

La decisione

La Corte rigetta i ricorsi. Sulla prima censura la Corte conferma che non era dovuto alcun avviso per l'adozione dell'ordinanza del 12/10/2022 alla luce del combinato disposto degli artt. 676, comma 1, e 667, comma 4, c.p.p.; il rimedio esperibile era l'opposizione davanti al giudice dell'esecuzione (art. 666 c.p.p.), rimedio esercitato con fissazione dell'udienza. Sulla seconda censura la Corte ricorda il principio della preclusione del giudicato in esecuzione (art. 666, comma 2, e art. 649 per i principi generali) ma afferma che la preclusione riguarda solo le questioni effettivamente dedotte e decise; è ammessa la riproposizione se sono allegati fatti nuovi. Nel caso di specie il giudice ha ritenuto che il Pubblico Ministero avesse prodotto accertamenti patrimoniali nuovi che giustificavano la valutazione di ulteriori misure (non coperte dalla precedente ordinanza del 2015). I ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali (art. 616, comma 1, c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    Norma sostanziale relativa al delitto per stupefacenti contestato a Massimo Pepe; la condanna con patteggiamento è la base del procedimento esecutivo sui beni sequestrati.

  • art. 444 c.p.p.

    Regolamenta l'applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento); la sentenza di patteggiamento non aveva disposto la destinazione dei beni in sequestro, dando luogo alle istanze di restituzione/accertamento per confisca.

  • art. 12-sexies d.l. n. 306/1992, conv. legge n. 356/1992

    Norma richiamata dal Pubblico Ministero per chiedere la confisca di determinati beni sequestrati; ha costituito il titolo giuridico della richiesta di confisca su alcuni conti correnti e su ulteriori beni.

  • art. 676, comma 1 c.p.p.

    Richiamato per spiegare le modalità procedurali con cui il giudice dell'esecuzione decide sulle istanze di restituzione delle cose sequestrate: il giudice provvede senza formalità con ordinanza comunicata al PM e notificata all'interessato, per cui non è dovuto l'avviso di udienza camerale.

  • art. 667, comma 4 c.p.p.

    Combinato con l'art. 676 per giustificare la procedura semplificata di provvedimento in materia di restituzione/confisca e l'assenza di obbligo di avviso alle parti prima dell'adozione dell'ordinanza.

  • art. 666 c.p.p.

    Individua l'opposizione quale rimedio avverso l'ordinanza di cui sopra: l'opposizione si svolge con fissazione dell'udienza; nel caso di specie l'opposizione è stata esperita e decisa dal giudice dell'esecuzione.

  • art. 666, comma 2 c.p.p.

    Stabilisce la preclusione ex art. 649 estesa all'esecuzione: la riproposizione di questioni già esaminate è inammissibile salvo che siano allegati fatti nuovi; la Corte ha applicato questo principio definendone i limiti (preclusione su quanto "dedotto ed effettivamente deciso").

  • art. 649 c.p.p.

    Richiamato quale principio generale sul divieto di rinnovazione delle stesse questioni nel giudizio di cognizione, esteso analogicamente al processo esecutivo per regolare l'effetto del giudicato.

  • art. 616, comma 1 c.p.p.

    Norma applicata per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    Richiamata per l'enunciazione dei motivi nel ricorso per cassazione (formalità di esposizione dei motivi).

Massime di principio

  • L'adozione di un'ordinanza del giudice dell'esecuzione in materia di restituzione/confisca (artt. 676 e 667 c.p.p.) non richiede necessariamente un avviso alle parti: l'ordinanza è comunicata al PM e notificata all'interessato; il rimedio è l'opposizione regolata dall'art. 666 c.p.p.
  • Il principio di preclusione del giudicato in ambito esecutivo (art. 666, comma 2, e art. 649 c.p.p.) impedisce la riproposizione delle stesse questioni effettivamente decise, ma non esclude la presentazione di nuove richieste se fondate su fatti o elementi nuovi non valutati in precedenza.
  • Per valutare l'ammissibilità di una nuova domanda di confisca dopo una precedente ordinanza parziale va verificato se il giudice precedente si sia pronunciato sui medesimi beni o se siano emersi accertamenti nuovi (nuovi elementi patrimoniali) che giustificano una nuova valutazione.
  • La mancata impugnazione ovvero l'impugnazione infruttuosa di un provvedimento può precludere determinate censure in sede successiva, ma la preclusione riguarda le questioni dedotte e decise, non tutte le questioni potenzialmente deducibili.
  • In caso di rigetto del ricorso per cassazione in materia esecutiva il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali ex art. 616 c.p.p.

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