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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16668/2025 del 22/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce dal mancato riconoscimento, da parte del giudice delegato e poi del tribunale in sede di opposizione allo stato passivo, di un credito vantato da una società che si affermava cessionaria in blocco di rapporti bancari originariamente facenti capo a un istituto di credito, poi trasferiti nell’ambito di un’operazione di scissione. La ricorrente aveva chiesto l’ammissione al passivo per una parte del credito in via ipotecaria e per un’altra in chirografo. Il tribunale ha ritenuto non sufficiente la documentazione prodotta: da un lato, l’avviso in Gazzetta Ufficiale della cessione ex art. 58 T.U.B. e l’atto di scissione; dall’altro, ha escluso la possibilità di integrare la prova con produzioni ulteriori, ritenendo che la titolarità del credito e la sua inclusione tra quelli ceduti dovessero essere già provate e che la questione fosse stata in sostanza già esaminata nella verifica del passivo. Con il ricorso per cassazione la società cessionaria ha denunciato violazione degli artt. 24 e 111 Cost., 99 l. fall., 58 T.U.B., 101, 182 e 183 c.p.c., sostenendo che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale non valesse solo per l’opponibilità al debitore, ma anche come prova della titolarità del credito in capo al cessionario; inoltre ha lamentato che, essendo state sollevate in opposizione eccezioni nuove dalla curatela, avrebbe dovuto esserle concesso un termine per integrare le difese e la prova documentale. Ha anche censurato il fatto che il tribunale avesse deciso solo sulla questione preliminare di titolarità, senza esaminare nel merito la domanda di ammissione al passivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che, in caso di cessione in blocco di crediti ex art. 58 T.U.B., la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale può valere a dimostrare l’esistenza dell’operazione di cessione, se non contestata, ma non basta da sola a provare che lo specifico credito controverso sia compreso tra quelli trasferiti; tale inclusione deve essere provata dal cessionario quando sia contestata. La valutazione sulla sufficienza della descrizione dei crediti ceduti contenuta nell’avviso e sulla riconducibilità del singolo credito a una categoria ceduta è un apprezzamento di merito non sindacabile in cassazione. È stato inoltre escluso che potesse operare il termine di cui all’art. 182 c.p.c., perché esso non serve a sanare carenze di allegazione o prova concernenti elementi costitutivi della domanda, come la titolarità del credito. Infine, la mancata decisione sul merito della domanda di ammissione al passivo è stata ritenuta conseguenza dell’assorbimento derivante dal rigetto della questione pregiudiziale sulla legittimazione sostanziale. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 58 d.lgs. 385/1993

    La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale serve a rendere opponibile ai debitori la cessione in blocco e può provare l’esistenza dell’operazione, ma non esonera il cessionario dalla prova dell’inclusione del singolo credito tra quelli ceduti quando ciò sia contestato.

  • art. 1264 c.c.

    Richiamato come disciplina generale dell’opponibilità della cessione al debitore, derogata nel settore bancario dall’art. 58 T.U.B. quanto al meccanismo di pubblicità.

  • art. 99 l. fall.

    Regola i contenuti e la fase probatoria dell’opposizione allo stato passivo; non consente di supplire a carenze probatorie relative a elementi costitutivi della domanda.

  • art. 182 c.p.c.

    Il termine per regolarizzare o integrare riguarda adempimenti processuali delle parti, non può essere utilizzato per sanare difetti di allegazione o prova su fatti costitutivi della pretesa.

  • art. 183 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della richiesta di integrazione difensiva a fronte di eccezioni nuove.

  • art. 101 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione al contraddittorio sulle eccezioni nuove.

  • art. 24 Cost.

    Invocato dalla ricorrente a tutela del diritto di difesa e del contraddittorio.

  • art. 111 Cost.

    Invocato dalla ricorrente a sostegno del giusto processo e del contraddittorio.

  • art. 95 l. fall.

    Richiamato nel provvedimento di merito per affermare che la contestazione sulla titolarità non era nuova, essendo già emersa in sede di verifica del passivo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    È richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, l. 228/2012

    Norma che ha introdotto la previsione del raddoppio del contributo unificato.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per il rito camerale e il deposito di memorie.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È la norma processuale posta a base dei motivi di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.

Massime di principio

  • In tema di cessione in blocco di crediti bancari ex art. 58 T.U.B., la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale può provare l’operazione di cessione e la sua opponibilità, ma non prova automaticamente la titolarità del singolo credito in capo al cessionario quando l’inclusione del credito tra quelli ceduti sia contestata.
  • La titolarità della posizione soggettiva dedotta in giudizio costituisce elemento costitutivo della domanda: chi agisce come cessionario deve allegarla e provarla, salvo riconoscimento espresso o implicito della controparte.
  • La verifica se l’avviso di cessione descriva in modo sufficiente le categorie dei crediti ceduti e se il singolo credito vi rientri è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione come mera questione di diritto.
  • Il termine di cui all’art. 182 c.p.c. non può essere utilizzato per colmare lacune probatorie relative a fatti costitutivi della pretesa, ma solo per regolarizzazioni processuali o adempimenti formali.
  • Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, la decisione che assorbe il merito per difetto di un presupposto preliminare della domanda non integra omessa pronuncia, ma legittimo assorbimento.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoCessione del creditoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileBancario e finanziario
IstitutiOnere della provaGiudicato

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