Cassazione Civile, Ordinanza n. 09008/2025 del 05/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Un contribuente aveva impugnato un avviso di presa in carico relativo alla riscossione di somme collegate a un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2013. Il ricorso era stato respinto sia in primo grado sia in appello dalla giustizia tributaria campana. In Cassazione il contribuente deduceva violazione dell'art. 60 d.P.R. n. 600/1973, lett. e), in relazione all'art. 140 c.p.c., sostenendo che la sentenza di merito avesse considerato regolare la notifica dell'avviso di accertamento senza verificare le omissioni nelle modalità di consegna operate dal messo notificatore, senza accertare i presupposti dell'irreperibilità assoluta e senza rilevare l'omesso invio della raccomandata informativa. La Corte ha esaminato il tema della distinzione tra irreperibilità relativa e assoluta e dei relativi adempimenti notificatori.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che, in presenza di irreperibilità relativa, la notificazione degli atti impositivi richiede l'applicazione dell'art. 140 c.p.c. con tutti i relativi adempimenti, compreso l'inoltro e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa; in caso di irreperibilità assoluta, invece, devono risultare dalla relata le ricerche compiute nel Comune del domicilio fiscale e può procedersi al deposito in casa comunale e all'affissione all'albo del Comune senza raccomandata. Nel caso concreto, dagli atti non emergevano le ricerche necessarie a sorreggere l'ipotesi di irreperibilità assoluta, poiché la sentenza impugnata menzionava solo una ricerca anagrafica confermativa della residenza nel luogo di notifica. Per questo la Corte ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, Sezione staccata di Salerno, in diversa composizione, per nuovo esame.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
norma evocata come vizio di legittimità per violazione di legge denunciata dal ricorrente.
art. 60 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
la notificazione ex lett. e) è valida solo in presenza di irreperibilità assoluta, dopo le ricerche nel Comune del domicilio fiscale; in tale ipotesi è sufficiente il deposito in casa comunale e l'affissione all'albo del Comune.
si applica alle ipotesi di irreperibilità relativa e richiede il compimento di tutti gli adempimenti previsti, compreso l'invio e la ricezione della raccomandata informativa.
art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
ultimo comma; terzo comma (ora quarto)
in combinato con l'art. 60 d.P.R. n. 600/1973 conduce, nei casi di irreperibilità relativa, all'applicazione dell'art. 140 c.p.c.
richiamato con riferimento alla costituzione della parte resistente al solo fine dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione.
Massime di principio
- Nella notificazione degli atti impositivi occorre distinguere tra irreperibilità relativa e irreperibilità assoluta del destinatario: solo nel secondo caso è legittimo il perfezionamento mediante deposito in casa comunale e affissione all'albo senza raccomandata informativa.
- Quando ricorre l'irreperibilità relativa, si applica l'art. 140 c.p.c. e la notificazione si perfeziona solo con il compimento di tutti gli adempimenti prescritti, ivi compresa la raccomandata informativa del deposito e la sua ricezione o compiuta giacenza.
- Le ricerche svolte dal messo notificatore devono emergere dalla relata quando si assume l'irreperibilità assoluta; in difetto di tale prova, la notifica è invalida.
- L'avviso di ricevimento della raccomandata informativa costituisce parte integrante della prova del perfezionamento del procedimento notificatorio quando la notifica è eseguita secondo il modello dell'art. 140 c.p.c.
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