Cassazione Civile, Ordinanza n. 33578/2021 del 11/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di rettifica e liquidazione emesso in relazione alla cessione di un'azienda industriale per la lavorazione e commercializzazione di vini e sottoprodotti. L'amministrazione aveva rideterminato in aumento il valore dichiarato di alcuni componenti del compendio: avviamento, fabbricato strumentale e altro immobile strumentale, applicando imposta di registro, ipocatastale e sanzioni. Il contribuente aveva impugnato l'atto deducendone, in sintesi, il difetto di motivazione e la nullità per mancanza di elementi essenziali, nonché l'erronea applicazione dei criteri di stima: a suo dire, in caso di cessione d'azienda la valutazione doveva essere unitaria sull'intero compendio e non per singoli cespiti; il prezzo pattuito era onnicomprensivo e teneva conto delle passività aziendali, oltre a essere riferito a un'impresa in liquidazione con forti debiti; per uno degli immobili l'Ufficio avrebbe inoltre duplicato la tassazione. In cassazione sono stati proposti due motivi: 1) nullità della sentenza per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sul motivo di appello relativo alla nullità dell'avviso per difetto di elementi essenziali ex art. 52 d.P.R. 131/1986; 2) violazione degli artt. 51 d.P.R. 131/1986 e 2697 c.c., per avere il giudice di merito ritenuto legittima la rettifica del valore aziendale e dei singoli cespiti, nonché per la presunta duplicazione della base imponibile immobiliare e l'errata ripartizione dell'onere della prova.
La decisione
La Corte ha rigettato entrambi i motivi. Sul primo ha escluso l'omessa pronuncia, rilevando che la decisione d'appello, richiamando la sentenza di primo grado e condividendone le motivazioni, aveva comunque rigettato la doglianza sulla nullità dell'avviso; quindi il vizio ex art. 112 c.p.c. non sussiste quando la questione risulta decisa, anche per relationem, senza necessità di una motivazione autonoma e specifica. Sul secondo ha affermato che, per gli atti aventi a oggetto aziende, l'art. 51, comma 4, d.P.R. 131/1986 impone il controllo del valore complessivo dei beni aziendali, comprensivo dell'avviamento e al netto delle passività rilevanti; nel caso concreto la rettifica si fondava sulle stesse risultanze dell'atto di cessione e delle schede di registrazione, che evidenziavano una componente immobiliare e una mobiliare/avviamento, oltre a criteri catastali per l'immobile D1. La doglianza mirava in realtà a una nuova valutazione estimativa non consentita in sede di legittimità. Quanto alla pretesa duplicazione sulla componente immobiliare, la Corte ha richiamato l'autonomia tra imposta di registro e imposte ipotecaria e catastale, osservando che queste ultime colpiscono il fatto della trascrizione/voltura e richiedono la determinazione del valore dei singoli immobili senza considerare le passività gravanti su di essi. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna alle spese e con l'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
La nullità per omessa pronuncia ricorre solo se il giudice omette totalmente di provvedere sulla domanda o eccezione; non basta la mancanza di una motivazione espressa quando la decisione sul punto risulta comunque adottata, anche implicitamente o per relationem.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4
È il parametro invocato per dedurre la nullità della sentenza per omessa pronuncia.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
È il parametro invocato per denunciare violazione e falsa applicazione di legge in materia di imposta di registro e riparto dell'onere probatorio.
Per gli atti aventi a oggetto aziende, il valore va controllato con riferimento al valore complessivo dei beni che compongono l'azienda, comprensivo dell'avviamento ed esclusi solo i beni espressamente indicati, al netto delle passività risultanti nei limiti di legge.
È la norma richiamata dal ricorrente per lamentare la nullità dell'avviso per difetto di elementi essenziali e motivazione.
La Corte afferma che l'onere della prova sulla fondatezza della rettifica gravava sull'amministrazione, ma nel caso concreto tale onere è stato assolto mediante le risultanze dell'atto stesso e criteri oggettivi/catastali.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002
Ricorrono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Viene richiamata come legge che ha modificato l'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002.
Massime di principio
- La nullità della sentenza per omessa pronuncia non sussiste quando il giudice d'appello, pur senza una trattazione autonoma e analitica, mostri in modo univoco di aver rigettato la censura, anche mediante richiamo alla motivazione del primo giudice.
- Nella cessione d'azienda, ai fini dell'imposta di registro, la rettifica del valore deve avere riguardo al valore complessivo del compendio aziendale, comprensivo dell'avviamento, e il confronto tra prezzo pattuito e valore può essere desunto anche dalle risultanze dell'atto e della documentazione di registrazione.
- Le passività aziendali possono rilevare nella determinazione della base imponibile nei limiti previsti dalla norma, ma non impediscono all'Ufficio di procedere alla rettifica quando il valore dichiarato risulti incongruo rispetto alle componenti emergenti dall'atto.
- La censura che, sotto la veste della violazione di legge, mira a ottenere una nuova stima del compendio aziendale è inammissibile in cassazione quando la decisione di merito abbia applicato correttamente i criteri legali di valutazione.
- Le imposte ipotecaria e catastale hanno presupposti autonomi rispetto all'imposta di registro e, nelle cessioni di complessi aziendali comprendenti immobili, la base imponibile va determinata con riferimento al valore di mercato dei singoli immobili, senza detrarre le passività che gravano su di essi.
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