Cassazione Civile, Ordinanza n. 29911/2025 del 12/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IVA per l’anno d’imposta 2010 emesso nei confronti di una società di viaggi stabilita fuori dall’Unione europea, con recupero dell’imposta ritenuta indebitamente detratta e contestazione del rimborso IVA. La CTR aveva rigettato l’appello dell’Agenzia ritenendo decisiva la disposizione interpretativa dell’art. 55 del d.l. n. 69/2013, che avrebbe reso non più rilevante la natura della prestazione resa e avrebbe comunque salvaguardato i rimborsi già effettuati. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, deducendo violazione degli artt. 19, 38-ter e 74-ter del d.P.R. n. 633/1972, dell’art. 26 della sesta direttiva e dell’art. 55 del d.l. n. 69/2013, sostenendo che il regime speciale IVA per le agenzie di viaggio estere si applica solo ai tour operator che vendono pacchetti turistici e non anche ai singoli servizi, e che la clausola di salvezza del 2013 non poteva impedire il recupero dell’IVA indebitamente rimborsata. La contribuente ha resistito con controricorso e ricorso incidentale condizionato, deducendo a sua volta la violazione dell’art. 74-ter e della disciplina unionale, per difetto del presupposto territoriale e per la pretesa retroattività della norma interpretativa; ha inoltre sostenuto che la CTR avrebbe erroneamente esteso il regime speciale anche ai servizi singoli e avrebbe omesso di considerare che essa non vende pacchetti turistici.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso principale dell’Agenzia delle entrate, rigettando i primi due motivi del ricorso incidentale condizionato e dichiarando assorbiti i restanti due. Ha quindi cassato la sentenza della CTR e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, affinché verifichi in concreto se la società abbia effettuato nel 2010 vendite di pacchetti turistici oppure soltanto singoli servizi, con regolazione anche delle spese del giudizio di legittimità. La decisione si fonda sul principio per cui il divieto di detrazione/rimborso dell’IVA si applica ai soli tour operator esteri che vendono pacchetti turistici, mentre non opera per i meri intermediari o per chi fornisca servizi singoli; inoltre è stata disapplicata la clausola intertemporale dell’art. 55 d.l. n. 69/2013 nella parte in cui faceva salvi i rimborsi non recuperati, in contrasto con l’art. 310 della direttiva IVA.
Norme richiamate
artt. 19, 38-ter e 74-ter d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamati come norme da interpretare nel senso che il regime speciale IVA per le agenzie di viaggio estere opera solo nei casi previsti dalla disciplina unionale e domestica, in particolare per i pacchetti turistici.
art. 26 direttiva 77/388/CEE
Richiamata come antecedente della disciplina speciale IVA per le agenzie di viaggio.
art. 55 d.l. 21 giugno 2013, n. 69, conv. in l. 9 agosto 2013, n. 98
È norma di interpretazione autentica dell’art. 74-ter, ma la sua clausola di salvezza per i rimborsi già effettuati e non recuperati è disapplicata perché in contrasto con il diritto unionale.
art. 74-ter d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Si applica alle agenzie di viaggio che operano come tour operator vendendo pacchetti turistici; non si applica ai meri intermediari né a chi venda singoli servizi turistici svincolati dall’organizzazione del viaggio.
art. 310 direttiva 2006/112/CE
Impone che l’IVA assolta in Italia dalle agenzie di viaggio extra-UE che vendono pacchetti turistici non sia detraibile né rimborsabile; prevale sulla clausola interna di salvezza dei rimborsi.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È la base del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
È la base del motivo incidentale per omesso esame di un fatto decisivo.
artt. 3, 111 e 117, primo comma, Cost.
Richiamati nel ricorso incidentale per censurare l’interpretazione della disciplina IVA e la sua retroattività, ma non accolti.
Massime di principio
- Il regime speciale IVA delle agenzie di viaggio si applica solo quando l’operatore agisce come tour operator in nome proprio e vende pacchetti turistici; resta escluso quando l’attività consista nella mera intermediazione o nella vendita di singoli servizi turistici.
- La norma interna di interpretazione autentica può avere efficacia retroattiva, ma deve essere letta e, se necessario, disapplicata nei limiti in cui confligga con il diritto dell’Unione, specie quando incide sulla corretta riscossione dell’IVA e sul principio di parità di trattamento tra contribuenti.
- La clausola nazionale che salvi i rimborsi IVA già effettuati e non recuperati non può prevalere quando determina una discriminazione irragionevole basata sul mero dato temporale e contrasta con il sistema unionale dell’imposta.
- In presenza di una contestazione sul regime IVA applicabile alle agenzie di viaggio, il giudice di merito deve verificare in concreto la natura dell’operazione svolta nell’anno d’imposta, distinguendo tra pacchetto turistico e singolo servizio.
- Quando il giudice di merito afferma l’irrilevanza della distinzione tra pacchetto e servizio singolo, la censura di diritto può essere accolta se tale distinzione è invece decisiva ai fini dell’applicazione del regime speciale e del diritto a detrazione o rimborso.
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