Cassazione Civile, Ordinanza n. 12611/2025 del 12/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (privati)
La controversia
La società attrice aveva chiesto il risarcimento dei danni subiti da una linea elettrica di sua proprietà, asseritamente causati dalla caduta di una quercia abbattuta nell'ambito di lavori eseguiti dai convenuti, nonché il rimborso delle somme pagate agli utenti alimentati dalla linea per i danni agli apparecchi elettrici provocati dallo sbalzo di tensione. I giudici di merito hanno accolto solo la domanda relativa al danno alla linea, rigettando invece quella relativa ai pagamenti agli utenti perché risultava provato che i bonifici erano stati eseguiti da una società diversa dalla ricorrente, e non era stata dimostrata in modo sufficiente la titolarità in capo alla ricorrente del relativo credito risarcitorio. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto: violazione del diritto di difesa e degli artt. 115 e 116 c.p.c. per mancata ammissione e valutazione di prove offerte in appello; violazione degli artt. 101 e 112 c.p.c. e del contraddittorio, per avere il giudice rilevato d'ufficio una questione riservata alle parti; violazione dell'art. 115 c.p.c. per non avere considerato non contestata la titolarità del credito risarcitorio; vizio di motivazione ex art. 132 n. 4 c.p.c. per difetto di risposta sull'invocato art. 112 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti i quattro motivi. Ha affermato che la prova della titolarità attiva del credito risarcitorio costituisce fatto costitutivo della domanda e grava sul creditore; che la produzione documentale e le prove testimoniali articolate solo in appello erano comunque tardive; che non vi è stata rilevazione d'ufficio di un'eccezione in senso stretto, ma solo valutazione del materiale probatorio circa la titolarità del credito; che il principio di non contestazione non esime dalla prova dei fatti costitutivi quando la questione attiene alla titolarità del credito risarcitorio e alla sua riferibilità soggettiva. Il ricorso è stato quindi rigettato; non sono state liquidate spese per mancata attività difensiva degli intimati ed è stato dato atto dell'obbligo del versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato nei gradi di merito per affermare la responsabilità dei convenuti per l'attività pericolosa dalla quale è derivato il danno alla linea elettrica
art. 24 Cost.
invocato dalla ricorrente quale parametro del diritto di difesa, ma ritenuto non violato perché le prove dedotte in appello erano tardive
il contraddittorio preventivo ex comma 2 non era dovuto perché non vi era rilievo d'ufficio di eccezione in senso stretto
non violato: la questione atteneva alla prova della titolarità del credito, non a un'eccezione riservata alla parte
non viola il principio il giudice che valuti la mancata prova del fatto costitutivo della domanda; il principio di non contestazione non sostituisce la prova della titolarità del credito
la censura è stata respinta perché il problema non era un errato governo della prova legale, ma l'insufficienza probatoria della parte
richiamato per affermare che la prova della titolarità attiva doveva essere offerta entro i termini di decadenza del primo grado
richiamato per la definizione camerale del ricorso
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- La titolarità attiva del credito risarcitorio è un fatto costitutivo della domanda e deve essere provata dall'attore; il principio di non contestazione non dispensa da tale prova quando la riferibilità soggettiva del credito non sia adeguatamente dimostrata.
- Il giudice di merito, nel valutare la domanda risarcitoria, può accertare d'ufficio la sussistenza dei fatti costitutivi del diritto azionato senza che ciò integri un'eccezione riservata alla parte, purché non introduca questioni nuove estranee al thema decidendum.
- Non sussiste violazione del contraddittorio quando la decisione si fonda sulla mancata prova di un elemento costitutivo della domanda e non su un'eccezione in senso stretto; in tal caso non è necessario assegnare i termini ex art. 101, comma 2, c.p.c.
- Le allegazioni e le prove introdotte per la prima volta in appello non possono sanare la mancata dimostrazione, nel rispetto delle preclusioni, di fatti costitutivi che dovevano essere provati nel giudizio di primo grado.
- Per ottenere il risarcimento di somme pagate a terzi, non basta dimostrare che il pagamento sia stato effettuato da un soggetto appartenente al medesimo gruppo societario o che il pagamento sia stato eseguito "per conto" di un'altra società; occorre provare in modo specifico che l'esborso sia effettivamente riferibile patrimonialmente al soggetto che agisce in giudizio.
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